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Col “passaggio” dell’immobile tramite vendita o successione, il trasferimento o il mantenimento delle quote residue di detrazione non ancora godute per gli interventi di ristrutturazione sono comunque due soluzioni applicabili. Ovviamente i due casi vanno ben distinti. Cominciamo dalla cessione a titolo oneroso. Per chi vende un immobile ristrutturato, la possibilità o meno di continuare a godere della detrazione al 50% dipende dagli accordi che sono stati presi con la parte acquirente. In pratica la gestione del bonus sulle ristrutturazioni ha subìto una modifica sostanziale con l’entrata in vigore del Dl 201/2011, il famoso decreto “Salva Italia” dell’allora Governo Monti. Fino al 31 dicembre 2011, infatti, era previsto che le rate non ancora godute della detrazione restassero in capo al soggetto venditore, che avendo sostenuto le spese aveva anche diritto a detrarsele nonostante la cessione del fabbricato.
Viceversa, a partire dal 1° gennaio 2012, l’ottavo comma dell’articolo 4 del Dl 201/2011 ha disposto che “in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di ristrutturazione, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica della stessa unità immobiliare”. Di conseguenza, qualora nell'atto di vendita fosse specificata, previo accordo con l’acquirente, la volontà di continuare a godere delle quote di detrazione non ancora applicate, il beneficio continuerà a essergli accordato; se invece al momento della vendita non sarà siglato nessun accordo, e quindi non verrà indicato nulla sull'atto di cessione, la detrazione restante verrà trasferita automaticamente all'acquirente.
Vi è poi il caso del trasferimento per via ereditaria, che ovviamente, a differenza della normale cessione a titolo oneroso, non coinvolge un acquirente vero e proprio (potenzialmente nuovo destinatario della detrazione) bensì gli eredi del defunto. Ora, nel caso di successione di una casa ristrutturata, le eventuali quote residue di detrazione non godute in vita dal de cuius si trasmettono per intero ad un solo erede oppure a più eredi che conservino la detenzione materiale e diretta dell’immobile (in buona sostanza a coloro i quali ne possano disporre a proprio piacimento quando e come lo desiderino, a prescindere dal fatto che abbiano adibito l’immobile a propria abitazione).
A tal riguardo, però, vanno distinte diverse casistiche. Se ad esempio l’immobile fosse locato, la detrazione non spetterebbe a nessuno, in quanto l’erede o gli eredi non ne potrebbero disporre a proprio piacimento. Nel caso invece fossero presenti più eredi e l’immobile fosse a disposizione, cioè vuoto, il beneficio sarebbe trasferito in parti uguali agli eredi.
La terza casistica è una delle più frequenti: presenza di più eredi, ma contemporaneamente al coniuge superstite. Nella fattispecie sarebbe il coniuge superstite, in quanto detentore del diritto d’abitazione nell'ex casa coniugale, l’unico ad aver diritto alla detrazione.
Viceversa, quarta ed ultima casistica, qualora il coniuge superstite rinunciasse all'eredità, pur mantenendo il diritto d’abitazione, non solo non potrebbe fruire delle quote residue di detrazione, ma qualora fossero presenti altri eredi (ad esempio i figli), neppure questi potrebbero beneficiare delle quote residue dal momento che non sarebbero nelle condizioni di godere della detenzione materiale dell’immobile.

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