Fisco

Controlli sugli appalti, protocollo di intesa Corte dei Conti-Anac

Prevista tra l'altro l'elaborazione di indici di anomalia statistica e di criteri selettivi in base ai quali l'Anac trasmetterà alla Corte le segnalazioni e le denunce

venerdì 29 maggio 2015 - Redazione Build News

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Coordinamento e cooperazione nella lotta alla corruzione, adottando iniziative comuni, quali l’individuazione e la condivisione di possibili indicatori di illeciti corruttivi anche ottimizzando l’utilizzo dei sistemi informativi.

È quanto prevede il protocollo d'intesa siglato ieri tra il Presidente della Corte dei conti Raffaele Squitieri ed il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone. 

TAVOLO PERMANENTE. Per l'esecuzione delle attività oggetto del Protocollo d'Intesa, che ha durata triennale, è istituito tra le Parti un "Tavolo permanente", con il compito di definire le linee programmatiche della collaborazione, che riguarderà i seguenti ambiti: segnalazioni e denunce, cooperazione istruttoria, scambi di dati tra sistemi informativi, elaborazione di indici di anomalia statistica.

SEGNALAZIONI E DENUNCE. Anac e Corte dei Conti si impegnano ad elaborare criteri selettivi alla luce dei quali l'Autorità trasmetterà alla Corte le segnalazioni e le denunce di danni erariali in materia di appalti pubblici, fenomeni corruttivi, violazione delle norme in materia di trasparenza; individueranno inoltre tipologie di segnalazioni e casistiche di illeciti che, pur non comportando danno erariale, sono passibili di contenere dati significativi ai fini delle attività di controllo di competenza della Corte (es. mancata predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione, violazione delle regole sulla trasparenza).

COOPERAZIONE ISTRUTTORIA. Le Parti si impegnano ad individuare, previa concertazione, problematiche di rilievo generale inseribili nella programmazione annuale della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato o delle Sezioni regionali di controllo o di interesse della Procura generale.

SCAMBI DI DATI TRA SISTEMI INFORMATIVI. Le Parti si impegnano a consentire l'accesso ai rispettivi sistemi informativi in base alle esigenze di volta in volta prospettate e comunque nel rispetto delle prerogative istituzionali e del segreto istruttorio.

ELABORAZIONE DI INDICI DI ANOMALIA STATISTICA. Tale attività si articolerà in particolare nella: rilevazione, anche mediante estrazione di dati, di criticità in particolari settori o aree di intervento istituzionale (in materia di corruzione, con peculiare riferimento agli appalti pubblici); elaborazione di una metodologia condivisa volta a individuare e calcolare in via sperimentale, mediante l'analisi delle informazioni presenti nelle banche dati disponibili presso l'Autorità e presso la Corte, indicatori che rappresentino indizi di un potenziale rischio di illeciti amministrativi nell'ambito dei contratti pubblici.

SISTEMI INFORMATIVI. La Corte dei conti mette a disposizione dell'Autorità anticorruzione le esperienze e le competenze maturate nella elaborazione delle informazioni, con particolare riferimento ai dati contenuti nei propri sistemi informativi, con possibilità di effettuare estrazioni aggregate di dati in base alle esigenze di volta in volta manifestate; in particolare, ci si riferisce ai seguenti sistemi e/o banche dati non accessibili via internet:

- SISP (Sistema Integrato Sezioni e Procure): fornisce supporto alle attività gestionali degli uffici di Procura e alle Sezioni giurisdizionali e contiene, tra l'altro, i dati relativi ai procedimenti di responsabilità (natura degli illeciti, quantificazione dei danni, tipologie di amministrazioni danneggiate, ecc.), che, in forma aggregata, potrebbero essere utilizzati quali indicatori degli ambiti di maggiore incidenza degli illeciti corruttivi sottoposti alla giurisdizione del giudice contabile, individuando le aree di sovrapposizione con gli interessi istituzionali dell'Autorità;

- SIDIF (Sistema informativo delle irregolarità e frodi): è finalizzato alla realizzazione di uno strumento idoneo a monitorare compiutamente i casi di irregolarità e frode segnalati all'Autorità competente in ambito comunitario (OLAF), al fine di agevolare i controlli sulla gestione e le operazioni di prevenzione e di recupero dei fondi illecitamente percepiti. Il sistema è in fase di consolidamento.

L'Anac mette a disposizione della Corte dei conti le esperienze e le competenze maturate nella elaborazione delle informazioni, con particolare riferimento ai dati contenuti nei propri sistemi informativi, con possibilità di effettuare estrazioni aggregate di dati in base alle esigenze di volta in volta manifestate; in particolare, ci si riferisce ai seguenti sistemi e/o banche dati non accessibili via internet:

- BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) di cui all'art. 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in cui sono registrate le informazioni relative al ciclo di vita degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Attraverso la elaborazione delle informazioni di BDNCP è possibile un monitoraggio degli appalti pubblici che tenga anche conto, per ciascun appalto, degli eventuali scostamenti sia tra i tempi previsti e i tempi effettivi di esecuzione sia tra i costi iniziali e i costi finali. L'utilizzo di appositi indicatori costruiti sulle informazioni contenute in BDNCP può rappresentare una modalità utile a verificare l'esistenza di ulteriori patologie da analizzare nell'ambito del Protocollo.

COMUNICAZIONE. Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche attraverso comunicati stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del Protocollo.

RISERVATEZZA. Corte dei conti e Anac si impegnano a considerare e mantenere riservati e a far mantenere riservati dai propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutti i dati e le informazioni dichiarate come riservate nel corso dei lavori di cui venissero a conoscenza in virtù dell'esecuzione del Protocollo nel rispetto delle norme che prevedono il segreto istruttorio.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a non utilizzare, senza il consenso scritto dell'altra, in tutto o in parte, dette informazioni e dati per fini differenti da quelli previsti dal presente atto.

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