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Corruzione, in Gazzetta le Linee guida per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Forniscono agli enti pubblici una disciplina applicativa delle norme di principio introdotte dalla Legge anticorruzione in materia di whistleblowing

venerdì 15 maggio 2015 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2015, è stata pubblicata la determina n. 6 del 28 aprile 2015, recante le Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower).

Con l'entrata in vigore della legge anticorruzione – n. 190/2012 - l'Italia si è dotata di un sistema organico di prevenzione della corruzione che ha previsto anche l'introduzione nel nostro ordinamento di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. whistleblowing (art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001).


Ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge n. 190/2012, e dell’art. 19, comma 5 della legge n. 114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Poste in consultazione pubblica dal 24 febbraio al 16 marzo 2015, le Linee guida offrono agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa delle norme di principio introdotte dalla legge n. 190/2012 volte a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, contemporaneamente garantendo ad essi la tutela della riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione che si possano verificare in ambito lavorativo.

SISTEMA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI. Nelle Linee guida si legge che “Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, e' opportuno che, ai fini di un'efficace gestione delle segnalazioni, le amministrazioni si dotino di un sistema che si componga di una parte organizzativa e di una parte tecnologica, tra loro interconnesse.

La parte organizzativa riguarda principalmente le politiche di tutela della riservatezza del segnalante: esse fanno riferimento sia al quadro normativo nazionale sia alle scelte politiche e gestionali del singolo ente pubblico.

La parte tecnologica concerne il sistema applicativo per la gestione delle segnalazioni: esso comprende la definizione del flusso informativo del processo con attori, ruoli, responsabilita' e strumenti necessari al suo funzionamento (l'architettura del sistema hardware e software).

Per tutelare il dipendente che segnala gli illeciti e garantire quindi l'efficacia del processo di segnalazione il sistema di gestione delle segnalazioni deve essere capace di:

- gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;

- tutelare la riservatezza dell'identita' del dipendente che effettua la segnalazione;

- tutelare il soggetto che gestisce le segnalazioni da pressioni e discriminazioni, dirette e indirette;

- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione nonche' l'identita' di eventuali soggetti segnalati;

- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

CAUTELE CHE LE AMMINISTRAZIONI DEVONO SEGUIRE. L'amministrazione dovra' prevedere le opportune cautele al fine di:

- identificare correttamente il segnalante acquisendone, oltre all'identita', anche la qualifica e il ruolo;

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalita' anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identita' del segnalante nei soli casi in cui cio' sia strettamente necessario;

- non permettere di risalire all'identita' del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare a carico del segnalato: cio' a motivo del fatto, gia' ricordato, che l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata senza il suo consenso, a meno che la sua conoscenza non sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato come previsto dall'art. 54-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001;

- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa. A tal riguardo si rammenta che la denuncia e' sottratta all'accesso di cui all'art. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

PREFERIBILI LE PROCEDURE INFORMATICHE. Ai fini della tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante, la gestione delle segnalazioni realizzata attraverso l'ausilio di procedure informatiche è largamente preferibile a modalita' di acquisizione e gestione delle segnalazioni che comportino la presenza fisica del segnalante; e' in ogni caso necessario che il sistema informatico di supporto sia realizzato in maniera tale da garantire adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

A tal riguardo, oltre alla corretta identificazione del segnalante, e' necessario attuare modalita' di audit degli accessi al sistema, la cui consultazione deve essere riservata esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto”.

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