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L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha individuato 90 Comuni interessati da anomali fenomeni di ripetizione contrattuale, e indici di potenziale violazione del comma 10 dell’art. 29 del Codice Appalti.
Inoltre, è emerso che 10 Comuni hanno proceduto ad affidamenti diretti o in economia, con identica CPV (Common Procurement Vocabulary) di dettaglio, reiterati nel corso del medesimo anno o di più anni consecutivi, per importi complessivi superiori al milione di euro, ossia pari ad oltre 5 volte la soglia consentita per legge.
“L’analisi – spiega l'Anac con il comunicato del Presidente del 16 aprile 2015 - ha evidenziato, non solo la sistematica disapplicazione delle modalità di calcolo del valore presunto dell’appalto previste dall’art. 29 del Codice, ma anche il conseguente utilizzo di procedure di scelta del contraente (affidamenti in economia; affidamenti diretti) che, qualora si fosse rispettato quanto disposto dal citato art. 29, non sarebbero state consentite”.
Pertanto, le stazioni appaltanti devono “prestare la massima attenzione nelle corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo, evitando l’artificioso frazionamento delle commesse pubbliche per non incorrere nella violazione delle suddette disposizioni”.
L’Anac si riserva “un approfondimento istruttorio con riferimento ai suddetti Comuni che hanno mostrato uno scostamento significativo della soglia consentita”.
ART. 29, COMMA 10 DEL CODICE. In materia di individuazione dell’importo stimato dell’appalto in relazione alle soglie comunitarie, l’art. 29, comma 10 del d.lgs. 163/2006 reca specifiche previsioni per il calcolo del valore di appalti di servizi e forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. In queste ipotesi, il valore del singolo appalto deve essere stimato considerando: a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti, rettificato al fine di tener conto degli eventuali cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale; ovvero b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’esercizio se questo è superiore a dodici mesi.
DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO. L’art. 125 del Codice prevede, inoltre, al comma 13, che nessuna prestazione di beni, servizi possa essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia (divieto di artificioso frazionamento).

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