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Emilia Romagna, corretta la modulistica edilizia unificata

Corrette imprecisioni ed errori materiali. Migliorata l'utilizzabilità anche informatica dei modelli edilizi

mercoledì 25 marzo 2015 - Redazione Build News

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Con la determina n. 3316 del 20 marzo 2015, la Regione Emilia Romagna ha adeguato e corretto la modulistica edilizia unificata definita con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 993.

La nuova versione corregge imprecisioni ed errori materiali e tiene conto delle indicazioni segnalate dagli operatori per una migliore utilizzabilità anche informatica dei modelli edilizi. 

A partire dal gennaio 2015 diverse amministrazioni comunali e professionisti hanno segnalato alla Regione difficoltà operative incontrate nell’applicazione della modulistica edilizia unificata e hanno evidenziato talune incompletezze o incoerenze con la normativa vigente.

Inoltre, nel corso della predisposizione e sperimentazione del sistema telematico per la gestione della modulistica edilizia unifica regionale, è emersa la necessità di apportare modifiche formali alla struttura dei modelli approvati, per renderli conformi alla logica di funzionamento del programma informatico utilizzato (Sistema SIEDER).

LE CORREZIONI. Al fine di migliorare l’utilizzabilità dei modelli cartacei di tali strumenti e di correggere imprecisioni ed errori materiali rilevati nel testo degli stessi, sono state apportate le seguenti correzioni e modifiche:

a) semplificazione degli Allegati alla modulistica edilizia unificata, prevedendo quattro allegati utilizzabili ad integrazione di tutti e dieci i modelli unificati, per le informazioni anagrafiche particolarmente ampie o complesse che riguardino: i dati di localizzazione dell’intervento (toponomastica e catasto); un elevato numero di soggetti coinvolti, di tecnici incaricati o di imprese esecutrici; i dati geometrici di più immobili o edifici oggetto del procedimento edilizio; le asseverazioni di una pluralità di tecnici incaricati;

b) la rielaborazione dei contenuti di alcune caselle per farle coincidere pienamente con la struttura logica richiesta dai sistemi telematici: in particolare, lo sdoppiamento delle caselle che indicavano contemporaneamente la dichiarazione di allegazione o di comunicazione del protocollo di taluni documenti (ora distinti in due sottovoci) e la riscrittura di talune caselle per consentirne l’univoca gestione attraverso i processi informatici;

c) Modulo 1: la previsione al quadro a) delle variazioni essenziali soggette a nuovo permesso di costruire (casella a.6.); l’aggiornamento del quadro m) alla mutata disciplina della documentazione antimafia;

d) Modulo 2: al quadro 1) la previsione di nuove caselle relative ai permessi di costruire in sanatoria, in deroga e variazione essenziale (caselle 1.3, 1.4 e 1.5); al quadro 3) l’adeguamento al quadro normativo vigente dell’asseverazione dovuta ai fini della sanatoria ex art. 17 della L.R. n. 23 del 2004 (caselle 3.3.1 e 3.3.2); al quadro 4.2) la possibilità di indicare eventuali parametri richiesti obbligatoriamente dal piano per il rilascio del permesso; al quadro 15), la sostituzione della casella 15.2.1 (requisiti igienico sanitari integrativi del D.M. 5 luglio 1975) con la previsione della indicazione della conformità dell’intervento ad eventuali requisiti previsti da altri provvedimenti, anche in deroga al medesimo decreto; al quadro 16, l’introduzione della denuncia delle opere in cemento armato, dovuta anche in caso di IPRIPI, e l’adeguamento normativo della documentazione richiesta in caso di permesso in sanatoria (caselle 16.2 e ss.);

e) Modulo 3: la specificazione al quadro c) del tipo di variante in corso d’opera cui la SCIA si riferisce (caselle c.8 e ss.); precisazione al quadro d), relativo all’inizio dei lavori, che esso non deve essere compilato in caso di SCIA in sanatoria e di SCIA per varianti in corso d’opera presentata a fine lavori;

f) Modulo 4: al quadro 1), il richiamo ai casi SCIA in sanatoria, di variazione essenziale e varianti in corso d’opera (caselle 1.2., 1.3. e 1.4); la precisazione nel quadro 2), relativo all’asseverazione dello stato legittimo, che esso non deve essere compilato in caso di SCIA per variazioni essenziali e per varianti in corso d’opera; sempre nel quadro 2) l’adeguamento del testo dell’asseverazione in caso di accertamento di conformità (caselle 2.3.1 e 2.3.2); al quadro 14), la sostituzione della casella 14.2.1 (requisiti igienico sanitari integrativi del D.M. 5 luglio 1975) con la previsione della indicazione della conformità dell’intervento ad eventuali requisiti previsti da altri provvedimenti, anche in deroga al medesimo decreto; al quadro 15) l’introduzione della denuncia delle opere in cemento armato, dovuta anche in caso di IPRIPI, e l’adeguamento normativo della documentazione richiesta in caso di SCIA in sanatoria (caselle 15.2 e ss.);

g) Modulo 7: oltre alla possibilità di accludere alla CIL gli Allegati integrativi di cui alla precedente lettera a), è stata introdotta la necessità di allegare la documentazione fotografica dell’immobile oggetto dell’intervento; sono stati inseriti un apposito campo per l’eventuale denuncia delle opere in conglomerato cementizio e un campo per le modifiche dei dati geometrici dell’immobile, in caso di frazionamento, accorpamento o variazione della superficie dell’immobile.

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