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A partire dal 1° gennaio 2010, nei regolamenti edilizi comunali deve essere prevista una norma che imponga, per gli edifici di nuova costruzione e per i fabbricati industriali, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
L'obbligo, a cui deve essere subordinato il rilascio del permesso di costruire, è stato introdotto nel Testo unico dell'edilizia (Dpr 380/2001) con la Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 289). Inizialmente fissato a partire dal 1° gennaio 2009, è stato poi spostato al 1° gennaio 2010 con la legge 14/2009 (decreto Milleproroghe).
Unità abitative e fabbricati industriali
In pratica, i Comuni sono tenuti a introdurre nei regolamenti edilizi una norma che obblighi, ai fini della concessione della licenza edilizia, l'installazione di impianti per la produzione di elettricità pulita, cioè ottenuta attraverso fonti alternative a quelle fossili. In particolare, per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione e compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento, dovrà essere garantita una produzione energetica non inferiore a 1 kW. Per i fabbricati industriali di estensione non inferiore a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kW.
Le leggi regionali
Va ricordato, comunque, che diverse Regioni non hanno aspettato il 1° gennaio 2010 per introdurre norme che prevedano la presenza di impianti “verdi” negli edifici. La Puglia ad esempio, con la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2009 ha ripreso la norma nazionale anticipando però il termine di decorrenza al 1° gennaio 2009. Altre Regioni (Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Provincia di Trento, e prima ancora Lazio, Liguria e Piemonte) hanno emanato leggi che obbligano l'installazione di pannelli solari termici o altri impianti, per gli edifici di nuova costruzione o anche – come in Umbria e Lazio - nel caso di ristrutturazioni.

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