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Non è possibile trasformare uno studio associato in una società tra professionisti (Stp), se nel frattempo uno dei due partner di studio si è cancellato dell'albo professionale dopo aver raggiunto la pensione di anzianità.
Lo ha precisato Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) in una sua risposta a due ingegneri delle Marche, di cui uno si era cancellato dall'albo per via del pensionamento raggiunto il 30 marzo 2013.
I SOCI PROFESSIONISTI DEVONO ESSERE ALMENO DUE A PRESCINDERE DALLE QUOTE DEL CAPITALE SOCIALE. Nella risposta Inarcassa ha chiarito che per la costituzione di una società tra professionisti devono essere almeno due i soci professionisti, indipendentemente dalla ripartizione delle quote del capitale sociale.
L'articolo 10 della legge n.183/2011 dispone che “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Nel caso esaminato, “risulta soddisfatta soltanto la seconda condizione, mentre il numero dei soci non risponde alle prescrizioni di legge”, ha rilevato Inarcassa.
Pertanto, a decorrere dal 30 marzo 2013 la partita Iva della società è stata inserita negli archivi della Cassa come “non professionale”, sancendo la non assoggettabilità alla contribuzione Inarcassa dei proventi derivanti dalla partecipazione alla Stp priva di tutti i requisiti richiesti.

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