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Nel caso in cui venga eseguito un pignoramento immobiliare, chi è che è tenuto al versamento dell’IMU dopo la trascrizione dell’atto giudiziario presso la conservatoria immobiliare? L’obbligazione tributaria compete al vecchio proprietario, al creditore o a chi segue l’asta giudiziaria?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Il quesito è interessante e per dare una risposta completa è opportuno procedere a fare qualche argomentazione preliminare necessaria per chiarire i termini della questione. L’esecuzione dell’atto di pignoramento immobiliare non ha come conseguenza automatica la modifica della soggettività tributaria passiva sino al momento in cui l’immobile non sia stato oggetto di cessione in favore di soggetti terzi ed estranei alla vicenda che ha portato al pignoramento e la procedura di vendita non sia stata quindi trascritta in conservatoria.
Da quanto sopra esposto consegue che il soggetto passivo dell’imposta (nel caso di specie l’IMU) rimane il debitore fino al momento in cui non sia stata perfezionata la trascrizione dell’atto con cui il tribunale ha disposto il trasferimento della proprietà dal proprietario inadempiente in capo all’acquirente, senza che si debba tenere conto del momento in cui è stata effettuata l’asta e, di conseguenza, è avvenuto l’acquisto. L’adempimento formale che consiste nella trascrizione è infatti l’unico atto che sia in grado di sancire il trasferimento del bene da quello che è il "vecchio" proprietario in favore del terzo subentrante, nell’ambito di un’imposta che, in quanto a carattere indubbiamente patrimoniale, si basa appunto sul dato formale della sua titolarità, dato che viene sancito solo in conseguenza delle risultanze che sussistono agli atti della conservatoria (e non invece da quanto risulta in catasto, il quale, come noto, non ha valore probatorio in relazione alla proprietà immobiliare).
In buona sostanza, la procedura di pignoramento immobiliare, fino a quando non viene definita con la vendita ad un soggetto terzo dell’immobile e la conseguente trascrizione nell’ambito dei pubblici registri del decreto di trasferimento, comporta soltanto che il bene immobile debba essere mantenuto a garanzia del credito del terzo, senza però che venga a mutare la soggettività passiva (nel caso di specie IMU), che rimane comunque in capo al proprietario esecutato.

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