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Con la sentenza n. 12517 depositata ieri 22 maggio 2013, la Corte di cassazione (sezione tributaria civile) ha precisato quali sono le caratteristiche dell'immobile che comportano l'esclusione dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, previste dall'articolo 1, parte I, della tariffa allegata al T.U. n. 131/1986.
I requisiti delle case di lusso
Per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, occorre fare riferimento – precisano i giudici della suprema corte – ai requisiti fissati dal D.M. Lavori pubblici 2 agosto 1969.
In base a quanto stabilito in questo provvedimento (art. 5), sono da considerare di lusso le case composte di uno o più piani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a 200 mq. (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e il posto macchine) e aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta.
Nel calcolo della superficie utile si deve computare ogni volume ad eccezione di quelli specificamente esclusi, ancorché privi del requisito dell'abitabilità o della regolarità edilizia.
La piscina incompatibile con le caratteristiche non di lusso
Nel caso analizzato dalla Cassazione, la superficie complessiva dell'immobile oggetto di causa era pari a 262,38 mq. oltre le parti pertinenziali, ed era corredata da una piscina scoperta superiore a 80 mq. e da un terreno di 4033 mq. Per un'abitazione di questo tipo, dunque, non possono essere riconosciute le agevolazioni prima casa. La piscina posta a corredo dell'immobile, osservano i giudici della suprema corte, è anch'essa “incompatibile con le caratteristiche abitative asseritamente non di lusso di un'abitazione monofamiliare (art. 4 D.M. cit.)”.
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