



-
Programma di interventi infrastrutturali per piccoli Comuni:...
-
Approvato dalla Camera il decreto fiscale. Novità per l'edil...
-
Rigenerazione urbana: la proposta di legge del Consiglio naz...
-
Opere pubbliche sbloccate dal 5 settembre ad oggi: online il...
-
Dal 5 dicembre in vigore le nuove linee guida UNI per i bioc...
-
Bando “Festival dell’Architettura”: i 7 vincitori
-
Edilizia, nel 2019 il 9,4% delle famiglie italiane è propens...
-
Biomasse: produzione, fornitura e utilizzo nell'Unione Europ...
-
Appalti, perplessità di Confartigianato sulla bozza del rego...
-
Sport bonus 2019: pubblicato l’elenco degli ammessi al benef...
-
Regolamento appalti, dall’OICE valutazione positiva su centr...
-
Etichetta energetica e ecodesign: pubblicati i regolamenti U...
-
Pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue i nuovi regolame...
-
Progettazione: a novembre valore stazionario dei bandi, ma a...
-
Con le nuove rinnovabili i costi dell’energia elettrica si r...
-
Abrogazione sconto in fattura, Battipaglia (CNA): “Riconosci...
-
Mit: assunti 137 ingegneri meccanici a tempo indeterminato
-
L’innovazione nelle costruzioni: la Guida pratica 2019 dell'...
-
Quota 8 per mille all'edilizia scolastica: emendamento al de...
-
Riscaldamento condominiale: nuova sentenza della Corte Ue
-
Centrale per la progettazione delle opere pubbliche: dal Gov...
-
"ReinvenTIAMO Roma", al via il bando internazionale Reinvent...
-
Compensi CTU: la Cassazione sulla maggiorazione per eccezion...
-
Edilizia sostenibile, novità in Trentino
È soggetto al beneficio dell'agevolazione fiscale sulla prima casa il lastrico solare di pertinenza dell'appartamento e quindi di esclusiva proprietà del condomino.
Lo ha stabilito, con la sentenza n. 6259 depositata il 13 marzo 2013, la Corte di Cassazione che ha così rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e dato ragione ai proprietari di un appartamento con annesso lastrico solare.
La norma di riferimento
I giudici della suprema Corte anzitutto richiamano la norma di cui al comma 3 della nota II bis, modificata dall'art. 3, comma 131 della legge n. 549/1995, in base alla quale “le agevolazioni di cui al comma uno...spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile...sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nella categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato”.
L'interpretazione della Cassazione
Secondo la Cassazione, il tenore letterale della norma contenuta nel testo unico sull’imposta di registro consente di ritenere che l’ultimo inciso serva a ricomprendere tra le varie pertinenze, sulla base della nozione civilistica di pertinenze dell’immobile, di cui all’art. 817 cc, ai fini fiscali, anche le unità immobiliari ivi specificate, senza alcuna esclusione della categoria generale.
L’elenco indicato non ha, quindi, valore esaustivo delle pertinenze a cui può essere estesa l’agevolazione prima casa, ma solo valenza complementare alla categoria generale di pertinenza di rilievo civilistico, ricomprendente i beni destinati in modo durevole al servizio e ornamento di altro immobile, tra cui va ricompreso anche il lastrico solare di proprietà esclusiva dell’acquirente.
Peraltro per qualificare un lastrico solare come parte comune, ai sensi dell’art. 1117 n. 1 del Codice civile, è necessaria la sussistenza di connotati strutturali e funzionali, di cui prova manca nel caso di specie, comportanti la materiale destinazione del bene al servizio e godimento di più unità immobiliari appartenenti in proprietà esclusiva a diversi proprietari.
Inoltre, i giudici della Cassazione precisano che ai fini dell'agevolazione non è necessario che il bene sia censito unitamente all'immobile principale: infatti, la normativa di riferimento non richiede tale presupposto, spettando le agevolazioni anche per l'acquisto delle pertinenze con atto separato.
Se vuoi rimanere aggiornato su "Lastrico solare e agevolazioni prima casa" iscriviti alla nostraNEWSLETTER

L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.