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Non perde il diritto di fruire della detrazione fiscale del 55%, ma deve comunque versare una sanzione, il contribuente che, completati alcuni lavori di riqualificazione energetica lo scorso anno e in possesso di tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria, ha dimenticato di inviare all'Enea i documenti entro 90 giorni dal termine dei lavori.
Lo hanno chiarito gli esperti del Gruppo di Lavoro “Efficienza Energetica” dell'Enea, che nella risposta alla faq n. 70 richiamano la norma introdotta all'art. 2, comma 1 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44). La disposizione recita: “La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista”.
Invio della documentazione al'Enea entro il 30 settembre dell'anno successivo
In base a questa norma l'Enea ritiene che il contribuente, ove soddisfi le condizioni sub a), b) e c), non perde il diritto a fruire delle detrazioni fiscali del 55%. Occorre provvedere all'invio della documentazione all'Enea entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il lavoro: finché il sito Enea di invio non consentirà l'immissione della pratica, questa può essere inviata per raccomandata al seguente indirizzo: Enea, U.T. Efficienza Energetica, Via Anguillarese 301, 00123 Roma, ponendo sulla busta la dicitura "Detrazioni fiscali 55%. Anno ..." inserendo l'anno in cui si è completato il lavoro.
Sanzione
Per quanto riguarda il versamento della sanzione, l'Enea consiglia di chiedere delucidazioni all'Agenzia delle Entrate, anche attraverso il loro numero verde 848 800444.
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