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Infissi di ultima generazione: quali scegliere e come accedere alle detrazioni fiscali

In PVC, legno, alluminio, più performanti, più efficienti: la scelta dei serramenti in un’abitazione gioca un ruolo importante di carattere tecnico-funzionale

mercoledì 13 gennaio 2021 - Redazione Build News

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di Patrizia Ricci 

Come altri settori dell’edilizia, anche il comparto degli infissi ha fatto passi da gigante nell’evoluzione tecnologica. Un tempo la scelta era determinata soprattutto dal fattore economico e dalla facilità di manutenzione, oggi invece è legata anche al conseguimento di benefici in termini di comfort e di efficienza energetica garantiti dai livelli altissimi di isolamento termico e acustico di alcune soluzioni. Sul mercato esistono infissi per ogni esigenza e genere di abitazione: la scelta va ponderata in funzione delle caratteristiche più importanti che un serramento deve possedere. Il primo dubbio è sul materiale, la cui scelta determina anche le caratteristiche e le prestazioni del serramento, oltre che il costo, la manutenzione e la durata. È importante conoscere anche il produttore e la sua esperienza nel settore dei serramenti, le certificazioni e gli attestati di qualità del prodotto, e, a garanzia di un buon risultato finale, è determinante la scelta dei professionisti della posa. 

Prestazioni determinanti 

PVC, legno e alluminio sono i materiali più utilizzati nella realizzazione di serramenti innovativi. Come già detto, la scelta del materiale condiziona le prestazioni dell’infisso, laddove per prestazioni si intendono la tenuta all’aria, all’acqua e al carico del vento, l’isolamento termico e acustico, la sicurezza e la funzionalità. L’isolamento termico dipende dalla trasmittanza, che può essere ridotta a seconda del materiale con cui è realizzato l’infisso e dal tipo di vetro utilizzato. Un buon isolamento è garanzia di comfort abitativo e basse spese di riscaldamento e raffrescamento dell’edificio. La causa principale della dispersione di calore è data dalla formazione di ponti termici, ovvero punti in cui si manifestano flussi termici più rapidi che provocano scambi di calore maggiori. Vetri termoisolanti, a doppio o triplo strato, installati in modo da realizzare un perfetto raccordo con la struttura, dal cassonetto al davanzale, contribuiscono a evitarne la formazione.

Diverse sono le tipologie di vetri esistenti, da quelli altamente isolanti termicamente o acusticamente a quelli completamente riflettenti, vetri basso-emissivi che utilizzano il gas argon all’interno della vetrocamera come elemento isolante. I vetri selettivi, detti anche a controllo solare, filtrano i raggi solari in modo da far passare la luce, ma non il calore, e sono quindi particolarmente adatti a zone fortemente soleggiate. L’isolamento acustico, espresso in decibel (dB), dipende invece dal tipo di vetro installato, dal numero di guarnizioni montate e dalla corretta posa in opera del giunto tra infisso e controtelaio e tra controtelaio e muratura. Da ultimo, anche illuminazione e ventilazione sono fattori importanti nella scelta: i serramenti devono garantire infatti il giusto grado di luce in funzione del vano, nonché un buon ricambio d’aria, la diluizione degli odori e la riduzione dell’umidità. Per evitare la formazione di condensa l’infisso può essere dotato di un dispositivo di microareazione controllata, che consente l’apertura di pochi millimetri, necessaria per impedire il fenomeno della condensa.

— Leggi anche: Detrazioni per l’involucro (Bonus casa, Ecobonus, Bonus Facciate, Superbonus 110%): da Unicmi 4 Guide

Il mercato: stato dell'arte e prospettive future

Secondo il Rapporto UNICMI 2020 sul mercato italiano dell’involucro edilizio, redatto sulla base dei dati sull’evoluzione del portafoglio commesse dei serramentisti, il trend, al netto dell’emergenza Coronavirus, sembrava essere positivo e lasciava ipotizzare un ritorno, nel giro di due anni, a valori molto vicini a quelli ante-crisi. Sulla base di questi dati, prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, l’ipotesi più probabile poteva prefigurare per il 2020 una crescita del mercato dei serramenti metallici nell’ordine del 3% e, per il 2021, tassi di crescita allineati a quelli del 2019. I modelli statistici utilizzati per le previsioni contenute nel Rapporto non potevano tenere conto degli effetti della pandemia attualmente in corso, in cui le misure di contenimento messe in atto contribuiscono a creare un clima di incertezza che, nell’ipotesi di una seconda ondata, potrebbe riflettersi sulle performance delle aziende e quindi dei mercati finanziari, portando alla contrazione degli investimenti nelle costruzioni e della domanda. Il segmento destinato alla flessione più immediata è sicuramente quello residenziale e retail, da cui scaturisce il 50% della domanda nel settore dei serramenti, fortemente sostenuto dagli incentivi fiscali messi in atto dal governo. 

Bonus infissi 2020 al 110%

Nell’intento di sostenere la ripresa del settore edilizio, il Governo ha previsto nel Decreto Rilancio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, due novità che riguardano anche il settore degli infissi: l’Ecobonus 110% per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di usufruire immediatamente dello sconto fiscale con lo sconto in fattura e la cessione del credito per le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. L’elenco degli interventi ammessi alla super detrazione fiscale è contenuto nel decreto n. 34/2020, che non fa esplicito riferimento agli infissi. Pertanto la fruizione dell’Ecobonus del 110% per la sostituzione di infissi è possibile solo se agganciata ad uno o più tra gli interventi ad alta efficienza energetica elencati all’interno del testo del Decreto Rilancio. Ad esempio, se si decide di sostituire gli infissi insieme alla realizzazione del cappotto termico dell’edificio, la spesa è detraibile al 110%.

— Leggi anche:  Superbonus 110%: obbligo di indicare una apposita dicitura nel cartello esposto presso il cantiere

Per accedere al 110%, gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, “da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”. Riassumendo, i lavori relativi al cappotto termico degli edifici, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore danno accesso all’Ecobonus del 110% e possono rappresentare un “lasciapassare” anche per gli infissi.

Infatti il comma 2 dell’art. 119 prevede che: “L’aliquota prevista al comma 1 si applica anche tutti a gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1”. Anche per il bonus infissi quindi c’è la possibilità di accedere alla detrazione fiscale maggiorata, a patto però di rispettare specifici requisiti relativi al risparmio energetico conseguibile e di abbinare uno dei lavori previsti dal Decreto Rilancio. 

Bonus infissi 2020 al 50%

In caso contrario, la detrazione è riconosciuta nella misura ordinaria, pari al 50% della spesa. Infatti la Legge di Bilancio 2020 consente di accedere ai bonus casa fino al 31 dicembre 2020. Quindi anche per quest’anno è possibile sostituire infissi e finestre beneficiando della detrazione delle spese al 50%, sia che l’intervento si configuri come agevolabile con il Bonus ristrutturazione 2020, che dà diritto anche al riconoscimento del Bonus mobili 2020, sia con l’Ecobonus 2020, dato che nella scorsa legge di Bilancio la detrazione per infissi e finestre, bonus tende e bonus zanzariere è passata dal 65 al 50%. Detto ciò, per capire quale dei due bonus è meglio utilizzare bisogna considerare cosa prevede la legge. Con l’Ecobonus per la sostituzione di infissi già esistenti, quindi non di nuova installazione, occorre ottenere il miglioramento degli indici di trasmittanza termica, come indicato dalle apposite tabelle dei decreti ministeriali, con segnalazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori, e il limite di spesa è di 60 mila euro. Se invece la sostituzione degli infissi avviene con il Bonus ristrutturazioni, il massimale di spesa arriva fino a 96 mila euro. Non è inoltre indispensabile rispettare i criteri di efficienza energetica, anche se non è possibile convertire la detrazione mediante credito d’imposta o sconto in fattura. Vanno dunque considerate le proprie necessità, il tipo di immobile e quali lavori si possono effettuare per usufruire delle migliori agevolazioni proposte dal governo. 

Sconto in fattura e cessione del credito

C’è un’altra novità da considerare, cioè lo sconto in fattura abbinato alla cessione del credito. Il decreto Rilancio prevede la possibilità, per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021, di poter beneficiare del bonus anche mediante sconto sul corrispettivo o cessione del credito ad altri soggetti. In sintesi, si potrà:

  • chiedere uno sconto di importo pari alla detrazione al fornitore, che potrà a sua volta cedere il credito d’imposta, anche alle banche;
  • pagare la spesa per la sostituzione di finestre ed infissi e poi cedere la detrazione ad altri soggetti – anche alle banche – in cambio del riconoscimento di una somma di pari importo.

L’art. 121 prevede che il meccanismo di sconto e cessione del credito si applichi ai lavori di recupero del patrimonio edilizio (Bonus casa del 50%), agli interventi di efficienza energetica (Ecobonus) o di efficienza energetica e miglioramento sismico congiuntamente (Ecobonus + Sismabonus) di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 (bonus dal 50% all’85%), di efficienza energetica di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio (Ecobonus potenziato al 110%), di miglioramento sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013 (Sismabonus dal 50% all’85%), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate del 90%). Le disposizioni attuative arriveranno dall’Agenzia delle Entrate, che con apposito provvedimento illustrerà le modalità di esercizio dell’opzione. È importante rilevare che per usufruire di questi due istituti, oltre alla modulistica prevista dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente dovrà richiedere al proprio commercialista o CAF il visto di conformità per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, ed è sempre necessario effettuare la trasmissione dei dati sul portale ENEA.

Detrazioni valide anche per gli immobili merce

Con la Risoluzione n. 34 del 25 giugno, con oggetto “Detrazioni per riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e per interventi antisismici (cd. sisma bonus) – Applicabilità agli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili diversi da quelli strumentali”, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza rispetto ai perimetri di accessibilità delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus al 50% per i serramenti) e per gli interventi di riqualificazione antisismica, chiarendo che i due bonus sono sempre applicabili anche agli immobili merce, ovvero agli immobili detenuti dalle imprese con l’obiettivo di venderli o di affittarli. Dopo precedenti risoluzioni che circoscrivevano l’accessibilità dei bonus solo ai beni strumentali, l’Agenzia ha preso atto di una sentenza della Cassazione del 2019 che affermava come l’obiettivo delle detrazioni consistesse “nell’intento di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell'intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell'interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico”, senza limitazioni “né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo alla generalizzata operatività della detrazione”.

Il vademecum ENEA

Nel vademecum ENEA pubblicato lo scorso 25 marzo 2020 viene espressamente richiesto, per l’accesso all’Ecobonus nella sostituzione dei serramenti, l’invio delle schede tecniche di prodotto e marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP). Inoltre viene precisata la distinzione tra “schermature solari” e “chiusure oscuranti”, che non vengono più considerate corpo unico con i serramenti, ma come un intervento a sé stante rispetto agli interventi sull’involucro. Ne consegue che il tetto max detraibile di € 60.000 si riferisce ai soli infissi, mentre chiusure oscuranti e schermature solari usufruiscono di un proprio tetto max detraibile di ulteriori € 60.000. In questo modo si definisce meglio e si amplia la possibile detrazione. 

Rimangono invariati i requisiti necessari alla detraibilità per le schermature solari con l’esclusione di tutti i dispositivi con fattore solare maggiore di 0,35% o collocati sul fronte nord della abitazione. Mentre per le chiusure oscuranti possono essere portati in detrazione tutti i dispositivi dell’abitazione, purchè venga migliorata la trasmittanza termica. Per le chiusure oscuranti rimane invariata la possibilità di poterli detrarre insieme ai serramenti, qualora si provveda alla sostituzione contestualmente a questi; in questo caso il tetto possibile max è di € 60.000  e non ha più importanza il valore di trasmittanza termica.

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