
Aggiornamento: il testo della SCIA in G.U.
Con l'inzio d'agosto i Comuni si trovano a fare i conti con la SCIA che dovrebbe mandare in soffitta la DIA per le attività d'impresa. E' stata infatti pubblicata in G.U. del 30 luglio la legge di conversione 122/2010, la così detta manovra correttiva da 25 miliardi per il biennio 2011-2012 varata dall'esecutivo (Decreto 78/2010). Nel passaggio al Senato il relatore della legge in Commissione Bilancio, Senatore Azzollini, ha introdotto un emendamento all'articolo 49 che obbliga i comuni a mettere nuovamente mano alla proprio modulistica. Alcuni avevano appena recepito il decreto (nel Dl 40/2010) sull'attività edilizia libera, che ha pevisto la Comunicazione di Inizio attività al posto della DIA per numerosi lavori di manutenzione straordinaria.
La manovra e l'edilizia
Diverse le norme di interesse per il settore delle costruzioni contenute nella manovra. Oltre a quelle su catasto e sanatoria catastale, rogiti, ritenuta del 10% sulle ristrutturazioni edilizie e certificati verdi (per citarne solo alcune), di particolare rilevanza risulta la misura che semplifica l'attività d'impresa attraverso la sostituzione della DIA (dichiarazione d'inizio attività) con la SCIA (segnalazione certificata di inizio attività).
Un articolo apporfondito su tutte le novità della manovra relative al settore edilizio si trova qui.
Scia e verifica entro 60 giorni
All'articolo 49, comma 4-bis del Dl 78/2010 è previsto che i soggetti che intendono avviare attività sottoposte “all'accertamento di requisiti e presupposti previsti dalla legge” e per le quali “non sia previsto alcun limite o contingente complessivo”, possano avviare tali attività senza dover aspettare i 30 giorni previsti nella Dia, ma bensì subito dopo la presentazione di una semplice “segnalazione certificata d'inizio attività”, in pratica un'autocertificazione che però deve essere corredata con asseverazioni e attestazioni da parte di tecnici abilitati. L'amministrazione può bloccare le attività entro 60 giorni dal loro avvio; trascorso questo lasso di tempo l'amministrazione può intervenire solo in caso di pericolo di danni per il patrimonio culturale e artistico, per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica.
I vincoli
In ogni caso la segnalazione certificata di inizio attività “non potrà essere utilizzata nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivanti dal gioco, nonché quelli imposti dalla normativa comunitaria”.
Contrarie le Regioni di centro-sinistra
A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 78/2010, è previsto che il termine “Scia” sostituisca direttamente il termine “dichiarazione di inizio attività” nelle normative dello Stato come in quelle delle Regioni. Perplessità su questa norma sono state manifestate da alcune Regioni, mentre quelle a statuto speciale hanno dichiarato la loro netta contrarietà. Toscana, Puglia ed Emilia-Romagna si sono già dette pronte a fare ricorso contro la Scia ritenuta lesiva delle loro competenze in materia di governo del territorio.
La Scia si applica all'edilizia?
Progettisti e imprese si interrogano inoltre se la norma sulla Scia riguardi anche l'edilizia oppure no, dato che il testo non lo dice esplicitamente. I giuristi del Governo affermano che la nuova Scia si applica anche all'edilizia, ad eccezione delle nuove costruzioni soggette a permesso di costruire e degli interventi minori per i quali vige l'attività libera. Sulla questione si è espresso anche il presidente nazionale dell'Ordine degli architetti, Massimo Gallione. “La norma è un po' fumosa – ha dichiarato Gallione su Il Sole 24 Ore di ieri – non è detto che si applichi all'edilizia, in quanto il rilascio di titoli abilitativi non è solo 'accertamento di requisiti e presupposti'. Probabilmente è esclusa la nuova costruzione, o forse si potrebbe dire che la Scia si applica solo agli interventi edilizi legati all'avvio di nuove attività d'impresa”.
Di altro avviso sarebbero gli esperti dell'ANCE, che individuano il problema nella reticenza dei professionisti a rilasciare le autocertificazioni, come è capitato con la Super-Dia. C'è da ritenere che con la norma appena approvata la reticenza aumenterà perché vengono inasprite le pene per le false dichiarazioni in dolo.
La Scia non sostituisce il permesso di costruire
Ci sarebbe poi un problema di efficacia del titolo, condiderato debole da banche e notai che si fidano maggiormente del permesso di costruire. E proprio qui è il punto che finalmente Giuseppe Chini, a capo del gabinetto di Calderoli, ha chiarito al Sole24Ore: la "Scia riguarda solo attività soggetta a mero accertamento di requisiti, mentre il permesso di costruire ha elementi di discrezionalità; in sé non è un atto discrezionale, ma la giurisprudenza più recente ritiene che possano residuare elementi di dscrezionalità dopo la verifica dei requisiti. E poi - rafforza la tesi Chini - si dice che la Scia sostituisce la Dia, non il permesso di costruire".
La verifica dei diritti reali
Ma se per Regioni, costruttori, progettisti non si intravvedono i benefici della Scia, Assoedilizia sottolinea alcuni aspetti di diritto che sono sfuggiti nei dibatti di queste ore. Achille Colombo Clerici, presidente dell'associazione milanese, chiarisce come "dal punto di vista procedimentale, non è la stessa cosa esaminare il progetto ex ante piuttosto che a posteriori.
In quest’ultimo caso significa non avere la possibilità di verificare lo stato di fatto iniziale che pure deve risultare da apposita tavola progettuale depositata in Comune. E lo stato di fatto iniziale dev’essere considerato non solo ai fini della regolarità originaria delle preesistenze ma anche ai fini della consistenza del manufatto edilizio, ai fini dell’accertamento dei diritti quesiti.
Come si farà a stabilire che quanto dichiarato dal progettista a tal proposito corrisponde al vero quando ad esempio il cantiere è aperto da un mese o più?
Sonni tranquilli?
Ma è l'aspetto sociale che preoccupa maggiormente Colombo Clerici: "Se c’è il dubbio che l’amministrazione non abbia controllato ancora, nascono tensioni, attriti, sospetti".
Quando il Comune dovesse poi intervenire repressivamente - continua Colombo Clerici - immaginiamo che piacere potrà fare, non solo al vicino interessato, ma alla stessa comunità civica, il trovarsi davanti, magari per anni, un cantiere bloccato in attesa che si dirimino le questioni aperte.Il cittadino deve dormire sonni tranquilli nella consapevolezza che la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi è compiuta debitamente dalla pubblica amministrazione, momento per momento e non con il “dopo si vedrà”.
Semplificazioni per la Conferenza dei servizi
Nella Manovra sono inoltre previste ulteriori semplificazioni, rispetto a quanto già previsto all'art. 49, in tema di Conferenza dei Servizi. L'art. 48 quater stabilisce che “Nei casi in cui la legge richieda l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”.
Queste verifiche, come l'istruttoria tecnica dei pareri di Via (Valutazione di impatto ambientale) potranno essere affidate, senza gara, ad altre amministrazioni e anche alle Università. Infine, è introdotto il principio del silenzio-assenso (anziché di quello del silenzio-rifiuto) per le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate su parere vincolante di Regioni e Sovrintendenza.





































