Dal 13 luglio scorso è possibile rettificare le domande inviate all'ENEA per beneficiare della detrazione del 55%. L'ENEA ha previsto una apposita procedura informatica per accedere al sito di invio dell'Enea e modificare la propria scheda informativa; le schede relative al 2010 sono invece già da tempo modificabili. Ora l'ENEA ha chiarito nella FAQ n. 63 le modalità operative e la tempistica per procedere con le rettifiche
Modifiche anche oltre i 90 giorni dalla fine lavori
L'Agenzia delle Entrate – con la Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010 - ha previsto la possibilità per il contribuente di correggere e/o integrare, esclusivamente con modalità telematiche, la scheda informativa da trasmettere all’Enea anche oltre il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione.
L'Agenzia ha successivamente precisato, con la Risoluzione n. 44/E del 27/5/2010, quando e come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dai documenti originali inviati all'Enea, pertnto, come si specifica nella faq N. 63 sul sito dell'Enea il calendario delle modifiche è:
- per i lavori completati nel 2007 e nel 2008 non è possibile modificare nulla;
- per i lavori completati nel 2009 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2010, accedendo al sito di invio 2009;
- per i lavori completati nel 2010 è possibile rettificare i dati inviati sino al 30 settembre 2011, accedendo al sito di invio 2010.
L'Enea avverte che non è possibile modificare le schede rimaste aperte per le quali non si è ricevuto il codice CPID in quanto risultano non inviate all'Enea perché ancora in lavorazione.
Inoltre non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
Senza il sito dell'Enea rettifiche ai Caf
Ricordiamo che con la Risoluzione n. 44/E del 27/5/2010, l'Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni su come beneficiare della detrazione anche per le spese che non risultano dalla scheda originaria inviata all'Enea. Per superare le difficoltà operative dovute all'assenza momentanea della procedura informatica dell'Enea, l'Agenzia aveva previsto la possibilità per i contribuenti di presentare una dichiarazione sostitutiva di notorietà, con le correzioni o le rettifiche, ai Caf e ai professionisti abilitati.
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