Con l'arrivo del freddo e l'accensione del riscaldamento nelle case, la normativa richiede il controllo dell'efficienza energetica delle caldaie. Ma con quale periodicità vanno effettuati i controlli sulle caldaie individuali con potenza inferiore ai 35 kW? Su questo punto, l'associazione a difesa dei consumatori Adiconsum sottolinea come vi siano state interpretazioni divergenti che hanno creato non poca confusione tra i cittadini interessati.
Un vademecum dal Mse
In questi giorni Adiconsum sta trattando con le Associazioni nazionali dei Manutentori al fine di giungere ad un accordo che dia un'interpretazione univoca a questo annoso problema. Intanto, il ministero dello Sviluppo economico ha diramato un vademecum. “Finalmente un po' di chiarezza sui tempi dei controlli sulle caldaie domestiche – ha commentato il segretario regionale di Adiconsum Toscana, Grazia Simone -. Il vademecum del Ministero – ha proseguito – è sicuramente una tappa importante per la difesa dei diritti dei consumatori, ora occorre rivedere i regolamenti dei Comuni”.
Tempistiche minime obbligatorie
Il vademecum chiarisce che, per quanto riguarda gli impianti autonomi con potenza inferiore a 35 kW, i controlli per l'efficienza energetica vanno effettuati ogni 2 anni per i generatori installati da più di 8 anni, e ogni 4 anni per le caldaie fino a 8 anni di anzianità. Diverso il discorso invece per gli impianti con potenza uguale o superiore a 35 kW, la cui efficienza energetica va controllata ogni anno, mentre le caldaie la cui potenza è pari o superiore a 350 kW i controlli vanno effettuati 2 volte all'anno.
Tecnico abilitato
Queste, dunque, sono le tempistiche minime obbligatorie che tuttavia le Regioni possono rendere più stringenti. Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino si rivolge ad un tecnico abilitato (come previsto dal DM 22 gennaio 2008, n. 38) che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti.
Rapporto di controllo
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.
Libretto di impianto o di centrale
Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di “carta di identità” dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.
Accertamenti e ispezioni dalla P.A.
Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento. Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività di tali attività a enti e organismi esterni qualificati.








































