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Sabato
19 Maggio
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Piano Casa, quasi tutte le Regioni al traguardo

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Regione per regione tutti i progressi del provvedimento


Solamente Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Veneto e la Provincia di Bolzano hanno rispettato i tempi dell'accordo Governo--Enti locali dello scorso 1 aprile in cui si gettavano le basi del Piano Casa tanto voluto dal premier. Quasi tutte però hanno seguito le indicazioni di massima scaturite dallo stesso protocollo in cui si le regioni si impegnavano con il governo a varare entro 90 giorni delle proprie normative, seguendo una disciplina che prevede ampliamenti al 20 per cento per le ristrutturazioni e del 35 per cento in caso di demolizioni e ristrutturazioni.

Ora quasi tutte le regioni hanno raggiunto il traguardo. Mancano ancora all'appello Calabria e Sicilia.

Giunge finalmente il decreto di semplificazione del Governo. Con il Ddl Brunetta l'esecutivo ha modificato alcune norme dell'art. 6 del Testo Unico sull'Edilizia eliminando l'obbligo della Dia per numerosi interventi di manutenzione straordinaria. Con questo passo il Governo assolve, con 7 mesei di ritardo, agli obblighi assunti nell'accordo con le regioni del 1 aprile 2009. Ma per il via alle nuove norme occorre ancora attendere l'esame della Conferenza Unificata e il voto del Parlamento.

Per avere un quadro completo di come si stia costruendo il Piano casa nazionale andiamo nelle singole regioni a constatare i progressi fatti al 6 novembre 2009.

 

ABRUZZO -*iter legislativo completato*-
Lo scorso 4 agosto il Consiglio regionale ha approvato il Piano casa, focalizzando l'attenzione sull'abitazione residenziale.
La nuova legge ammette infatti la possibilità per i privati di ampliare fino a un massimo di 200 metri cubi, con un intervento minimo di 9 metri quadrati.
In caso di demolizione e ricostruzione, è concesso un premio di cubatura fino al 65%, ma a condizione che i nuovi edifici siano realizzati con particolari materiali di bioedilizia e raggiungano la classe energetica B.
Sono escluse le aree vincolate di qualsiasi genere e le zone A del centro storico. Il provvedimento esclude i sottotetti e gli incentivi alle attività ricettive turistiche che saranno approvati con leggi regionali ad hoc.
I Comuni interessati dovranno recepire la legge regionale entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore. Gli incentivi hanno valore di 24 mesi, che nel caso dei Comuni inseriti nel cratere del terremoto aumenta anche oltre i 24 mesi, in base alla durata dello stato di emergenza.

 

ALTO ADIGE -*iter legislativo completato*-
La provincia di Bolzano ha già adottato un piano simile a quello del governo legato ad alti standard energetici: si può aumentare la superficie abitabile del 5 o il 10 per cento a seconda che si riesca ad ottenere il certificato di classe B o di classe A e Oro. Il bonus si applica sia alle nuove case sia a quelle demolite e poi ricostruite e anche ai sottotetti. Chi ristruttura le vecchie case secondo criteri di risparmio ed efficienza energetica potrà rialzare di 60 centimetri le soffitte. Porte sbarrate alla sostituzione edilizia.

 

BASILICATA -*iter legislativo completato*-
Con il Piano casa, approvato lo scorso 3 agosto da parte del Consiglio regionale,   sarà ora possibile in Basilicata ampliare fino al 20% la volumetria degli edifici residenziali mono e bifamiliari, e aumentare la superficie complessiva fino al limite massimo del 40% in caso di demolizione e ricostruzione.
Nell’ambito del riuso e del recupero del patrimonio edilizio esistente, sarà possibile riutilizzare a fini volumetrici le superfici coperte e libere dei piani terra di edifici esistenti, per parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, alloggi sociali, alloggi per handicappati e nuove unità immobiliari di superficie complessiva non inferiore a 45 metri quadrati.
La Regione inoltre promuoverà la realizzazione di Programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, destinando almeno il 40% della volumetria residenziale alla realizzazione o al recupero di alloggi sociali.
La legge è stata però impugnata davanti alla Consulta dal Consiglio dei Ministri all'inizio di ottobre. Nel mirino la disposizione che prevede l'obbligo di redigere il fascicolo di fabbricato, ritenuta in contrasto con diverse norme costituzionali in quanto contraddittoria rispetto alle finalità perseguite dalla legge, ossia l'incentivazione e l'incremento dell'edilizia privata. La disposizione, secondo il Governo, aggraverebbe infatti gli adempimenti e gli oneri amministrativi a carico dei proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, violando anche l'articolo 97 della Costituzione circa il principio di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.

 

CALABRIA
La norma quadro a livello nazionale, su cui ogni Regione sta costruendo la propria legge, consente di ampliare la cubatura degli edifici residenziali del 20 per cento o del 35 nel caso di demolizione e ricostruzione secondo tecniche di bioedilizia, “vincolando pero' l'autorizzazione al fatto che l'edificio sia intonacato, riqualificato”, secondo le dichiarazioni dell'assessore Incarnato.
Il progetto a cui l'assessore Incarnato sta lavorando di concerto con il collega dell' Urbanistica, Michelangelo Tripodi, potrebbe prevedere l'estensione del provvedimento anche ai piccoli condomini. Saranno esclusi invece i centri storici per cui e' stata approvata di recente una legge regionale che ne incentiva la ristrutturazione attraverso un contributo a fondo perduto e l'accesso al credito a tasso agevolato. ''Credo che nell'arco di 15 giorni - afferma Incarnato - saremo nelle condizioni di presentare il testo in giunta per l'approvazione''.

 

CAMPANIA -*iter legislativo completato*-
Dopo un iter travagliato e numerosi rinvii, la Regione Campania ha finalmente varato il Piano Casa. La legge campana, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, concede un ampliamento fino al 20% della volumetria esistente degli edifici residenziali unifamiliari e bifamiliari e, comunque, di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi e composti da non più di due piani fuori terra.

Sostituzione edilizia
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali, all’interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato, l’aumento potrà arrivare fino al 35% della volumetria esistente. Questi interventi volumetrici devono essere realizzati con tecniche costruttive che garantiscano prestazioni energetico-ambientali e in conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.

Limitazioni
L'articolo 2 bis della legge stabilisce il divieto di realizzazione degli interventi previsti negli immobili realizzati in difformità del titolo abitativo, collocati all’interno delle aree a rischio idrogeologico e pericolosità geomorfologia elevata o molto elevata, nella zona ‘rossa’ a rischio Vesuvio ex legge regionale 21/2003, negli immobili di valore storico, culturale e architettonico, nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle leggi nazionali e regionali.

Interventi sulla prima casa
Gli interventi di incremento volumetrico possono essere realizzati anche sugli immobili qualificati 'prima casa' (quella di residenza anagrafica) per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l’accertamento di conformità, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.

Riqualificazione aree urbane degradate
Il Piano casa della Campania prevede la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche al fine della risoluzione del disagio abitativo, attraverso l’individuazione da parte dei Comuni di ambiti destinati a sostituzione edilizia, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, con aumento della volumetria esistente entro il limite del 50% per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli immobili esistenti. La Regione è vincolata all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l’edilizia economica e popolare.

Edilizia sociale
I Comuni, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti e con provvedimento da adottare entro sessanta giorni, possono individuare ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima di spazi pubblici (aree a verde, parcheggi, etc.).

È prevista la riqualificazione delle aree urbane degradate, nelle aree con dimensione di lotto non superiore a 15.000 mq, attraverso interventi di sostituzione edilizia - per immobili dismessi, a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d’uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al 30% per l'edilizia sociale - e attraverso il cambio di destinazione d’uso delle attività produttive dismesse da almeno tre anni.

Fascicolo di fabbricato
La realizzazione degli interventi di incremento volumetrico è subordinata alla valutazione della sicurezza del fabbricato del quale si intende aumentare la volumetria, che va riportata nel fascicolo del fabbricato. L'articolo 8 stabilisce che la denuncia dei lavori è finalizzata anche ad ottenere dai competenti Settori provinciali del Genio civile l'autorizzazione sismica, obbligatoria nelle aree ad alto rischio sismico.

Titoli abilitativi
Infine, la legge campana prescrive che le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi - DIA, permesso a costruire - richiesti dalle normative vigenti per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano-casa, devono essere presentate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

EMILIA ROMAGNA -*iter legislativo completato*-
La Regione ha inserito il Piano casa nella modifica della legge 20 del 2000 sull’urbanistica e prevede criteri di sicurezza, risparmio energetico ed efficienza in caso di demolizione e ricostruzione, prevedendo in questo caso massimi livelli di efficienza

Si potrà ampliare del 20% gli edifici abitativi esistenti al 31 marzo 2009, non superiori a 350 metri quadri.
L'incremento, ad ogni modo, non potrà superare i 70 metri quadri, e dovrà essere realizzato tenendo conto dei requisiti energetici regionali fissati dalla delibera 156/2008. Per ogni nuovo intervento, però, si dovrà tener conto della sicurezza dell'opera, e se necessario andrà effettuato l'adeguamento sismico dell'intero fabbricato
.

Se invece l'adeguamento ai requisiti energetici regionali riguarderà l'intero fabbricato, l'ampliamento potrà arrivare al 35%, ma non superare i 130 metri quadri. Stesso discorso nei comuni classificati a media sismicità, se si adegua ai requisiti anti-terremoto l'intera costruzione.
Anche in caso di demolizione e ricostruzione il bonus previsto dalla legge è del 35%, ma può arrivare addirittura al 50% se sono abbattuti e delocalizzati immobili all'interno di aree protette. Sono contemplati in questa opzione anche gli edifici non residenziali che non superano il 30% della volumetria totale.

Sono esclusi i centri storici, le aree tutelate. Non sono ammessi, invece, cambi di destinazione d'uso. Questi bonus rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2010.

 

FRIULI VENEZIA GIULIA -*iter legislativo completato*-
Via libera dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia al Codice dell'edilizia, il provvedimento – suddiviso in sette Capi per un totale di 63 articoli – che riunisce in un unico testo le varie disposizioni in materia apportando modifiche e integrazioni.

Il Capo VI bis - “Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente” definisce il Piano Casa della regione. Tra le novità, è previsto il termine temporale di 5 anni dall'entrata in vigore della norma, entro il quale i lavori dovranno essere stati avviati.

L'ampliamento consentito è pari al 35% del volume utile dell'esistente pari a 200 metri cubi massimi, con sopraelevazioni fuori dai centri storici di massimo 2 piani - 6 metri. Gli ampliamenti non posso portare all'aumento delle unità immobiliari. Per gli edifici produttivi il massimo dell'ampliamento possibile è di 1000 metri quadri.

La IV Commissione del Consiglio regionale ha inoltre apportato una serie di modifiche al Codice dell'edilizia. All'articolo 35 (deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi), sono state ampliate a 200 metri cubi – rispetto al precedente valore di 150 metri cubi - le previsioni sugli ampliamenti degli edifici residenziali situati nella fascia di rispetto della viabilità. Ribaditi i limiti, imposti anche dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e ambientali, delle distanze minime previste dal codice civile.

All'articolo 36 (interventi in zona agricola) sono state accolte modifiche che, tra l'altro, consentono la ristrutturazione di edifici rustici annessi alle residenze agricole, questo con modifica della destinazione d'uso in residenza agricola.


Sostituito in toto l'articolo 37, sulle misure per la promozione del rendimento energetico nell'edilizia, con maggiori specifiche tecniche. Modificato e riscritto l'articolo 39 (interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali), che ora prevede che i sottotetti posso essere recuperati a fini abitativi, senza l'aumento di unità abitative e della sagoma dell'edificio, se ciò avviene contestualmente e interventi di ristrutturazione o restauro.

Fuori dai centri storici sono ammessi anche interventi che innalzano il colmo del tetto fino al rispetto dei parametri sull'areazione e la luminosità, anche aumentando le unità abitative. Questi interventi possono essere eseguiti solo su edifici realizzati prima dell'entrata in vigore della legge. In generale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono comportare la modifica delle unità abitative se c'è il parere favorevole delle autorità di tutela del vincolo. Anche l'articolo 40 (variazioni essenziali) è stato approvato con modifiche tecniche.

“Con l'approvazione del Codice dell'edilizia – afferma il capogruppo del PdL in Consiglio regionale Daniele Galasso - abbiamo dato il via libera alla valorizzazione architettonica degli edifici, al contenimento dei consumi energetici, alla tutela dell'ambiente, alla valorizzazione del patrimonio edilizio storico”.

Semplificazioni burocratiche
Il provvedimento introduce una semplificazione amministrativa per il recupero del patrimonio edilizio con un bonus di 200 metri cubi per unità immobiliare o aumento fino al 35% di edifici residenziali e alberghi direzionali. “Il Codice dell'edilizia - aggiunge Galasso - individua anche una serie di interventi che potranno essere realizzati come attività edilizia libera, ovvero senza la necessità del permesso a costruire, nel rispetto delle leggi di settore assoggettate solo per alcune fattispecie, quelle più grandi, a una semplice dichiarazione di inizio attività”. Tra questi, “rientrano gli interventi di manutenzione ordinaria, come l'eliminazione di barriere architettoniche, l'installazione di pannelli fotovoltaici e solari, la realizzazione di pertinenze come bussole, verande e serre, depositi attrezzi e pertinenze in genere fino al 10% del volume dell'edificio esistente e un massimo di 100 metri cubi con la realizzazione di tettoie fino a un massimo di 20 metri quadrati”.

Principio del silenzio-assenso
Il testo organico, inoltre, “introduce il principio del silenzio-assenso per le richieste di permessi che darà certezza al diritto dei titoli abitativi. Altri interventi riguardano la possibilità di demolire edifici incoerenti con le tipologie architettoniche, con il contesto storico e ambientale, per edificarli in altre zone concordate con il Comune, con un premio risultante dal volume preesistente incrementato del 50%”.

Dia e SuperDia
Infine, conclude Galasso, è previsto “un ampliamento dei lavori eseguibili con semplice DIA o la cosiddetta SuperDIA, che possono sostituire in buona parte gli interventi fino a oggi assoggettati a permesso di costruire”.

 

LAZIO -*iter legislativo completato*-
Il Consiglio regionale del Lazio ha dato il via libera al provvedimento sul Piano casa con 36 voti a favore e 9 contrari.
Viene concesso l’ampliamento del 20% della cubatura per gli edifici a destinazione residenziale non superiori ai 1000 metri cubi; per gli edifici a destinazione non residenziale, cioè quelli che ospitano piccole industrie o in cui si svolgono attività artigianali, il premio volumetrico è ridotto invece al 10%.
Per quanto riguarda le zone agricole, potranno usufruire dei benefici previsti dalla legge solo i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli a titolo professionale e i loro eredi. L’ampliamento sarà possibile costruendo a lato dell’edificio esistente.
Sono escluse le sopraelevazioni, fatta la salva la possibilità di realizzare un nuovo tetto o modificare l’esistente al fine di rendere abitabili i sottotetti, come previsto dalla legge regionale approvata di recente.
Tutti gli interventi dovranno rispettare le norme antisismiche e la legge regionale in materia di bioedilizia.
I premi di cubatura sono aumentati (rispettivamente al 35% e al 20%) nelle zone a più alto rischio sismico, per favorire gli interventi di messa a norma. Per quanto riguarda, invece, gli interventi di demolizione-ricostruzione, il premio di cubatura sale al 35 per cento: se vengono realizzate nuove unità immobiliari, il 25 per cento di queste deve essere destinato alla locazione a canone concordato. Sarà possibile realizzare una cubatura maggiore (40%) se la demolizione-ricostruzione sarà realizzata tramite un concorso di progettazione, a patto che l’intervento sia realizzato sulla base del progetto vincitore.
Sono infine previsti interventi per il recupero a fine residenziale dei volumi accessori degli edifici (ferme restando le limitazioni rispetto al volume complessivo dell’edificio stesso).
Per avviare i lavori basterà una dichiarazione di inizio attività (Dia); se la demolizione-ricostruzione interessa un complesso con volume superiore ai 3.000 metri cubi sarà necessario il permesso di costruire. Le Dia dovranno essere presentate entro due anni dall’entrata in vigore della legge.

 

LIGURIA-*iter legislativo completato*-
E' stato approvato il 28 ottobre il piano casa ligure che prevede: la possibilità di ampliare gli edifici da riqualificare del 20% per le case di piccole dimensioni e del 10% per quelle più grandi, così come la possibilità di demolire edifici fatiscenti o collocati in zone inadatte e di ricostruirli con un premio. Sono stati respinti tutti gli emendamenti presentati dal centrodestra che chiedevano l'aumento delle possibilità di ampliare gli edifici.

Gli interventi di ampliamento devono risultare finalizzati al miglioramento della funzionalità, della qualità architettonica, statica e/o energetica e possono comportare:

- per edifici di dimensioni fino a 200 mc incrementi nel limite massimo dei 60 metri cubi;

- per edifici di dimensioni comprese tra 200 mc e 500 mc per la parte eccedente la soglia di 200 mc si applica la percentuale del 20% (per esempio: su un edificio pari a 205 mc sulla porzione fino a 200 mc si applica la percentuale del 30%, mentre sui restanti 5 mc di volumetria si applica la percentuale del 20%) ;

- per edifici di dimensioni comprese tra 500 mc e 1000 mc, per la parte eccedente la soglia di 500 mc si applica la percentuale del 10%.

Gli ampliamenti sono realizzabili anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici vigenti o in corso di formazione, fermo restando il rispetto del parametro della distanza fra gli edifici e delle indicazioni tipologiche formali e costruttive stabilite nella strumentazione urbanistica o nei piani territoriali vigenti.
La disciplina si applica anche agli edifici destinati ad uso socio-assistenziale e socio-educativo in quanto configurabili sotto il profilo urbanistico quali residenze di tipo specialistico.

Incentivazioni e premialità
Sono previsti possibili incrementi delle percentuali di ampliamento degli edifici già stabilite in caso di adeguamento alla normativa antisismica dell'intera costruzione nonché all'installazione di impianti di energia alternativa o, in alternativa, al rispetto dei requisiti di rendimento energetico degli edifici.
Per quanto riguarda gli edifici rurali a destinazione residenziale gli incrementi delle percentuali di ampliamento sono condizionati all'obbligo del proprietario o dell'avente titolo di eseguire gli interventi di ampliamento nel rispetto della tipologia, dei materiali locali tradizionali, quali le lastre di ardesia di estrazione ligure, e delle tecniche costruttive peculiari dell'edificio esistente. Viene richiesto inoltre l'utilizzo di lastre di ardesia di estrazione ligure per le coperture delle altre tipologie di edifici residenziali.

Esclusioni e specificazioni
Sono esclusi dall'applicazione degli aumenti volumetrici: le aree soggette a regime di inedificabilità assoluta; le aree demaniali marittime date in concessione per finalità turistico-ricreativa; gli immobili gravati da vincolo storico-artistico; i centri storici, fatta salva la facoltà dei Comuni di individuare porzioni dei medesimi in cui rendere applicabile, con atto di esclusiva approvazione comunale, la disciplina di ampliamento.
Nei Comuni costieri non saranno possibili ampliamenti nella fascia di profondità di 300 metri in linea d'aria dalla battigia. Per gli edifici ricadenti nei territori del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dei Parchi Regionali viene introdotta la facoltà di ogni Ente Parco di scegliere di rendere applicabile la disciplina degli ampliamenti prevista dalla legge mediante l'assunzione di una specifica deliberazione.

Demolizione e ricostruzione
La legge ligure sul Piano casa disciplina la possibilità di realizzare interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35% della volumetria esistente alla data del 30 giugno 2009, riguardanti edifici residenziali qualificabili come incongrui. I Comuni potranno inoltre approvare interventi di demolizione e ricostruzione anche di edifici a destinazione diversa da quella residenziale, mediante il ricorso alla Conferenza di Servizi.

 

LOMBARDIA-*iter legislativo completato*-
Dopo due rinvii, il Consiglio regionale lombardo ha approvato il 14 luglio a larga maggioranza il progetto di legge “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”, varato lo scorso 3 giugno dalla giunta lombarda su proposta del presidente Roberto Formigoni di concerto con l'assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni.

Quattro le tipologie d'intervento disciplinate dal provvedimento:

1 - Recupero e riutilizzo di volumetrie abbandonate o sottoutilizzate.
2 - Ampliamento fino al 20% (e comunque per non più di 300 metri cubi) del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari, ovvero di edifici almeno trifamiliari con volumetria non superiore a 1.000 metri cubi.
3 - Demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30% del volume preesistente, aumentabile al 35% in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25% del lotto.
4 - Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica per circa 3.000 nuovi alloggi con un investimento di 420 milioni di euro.

La legge ha carattere di straordinarietà (la sua applicazione avrà durata di 18 mesi) e contiene idee guida e disposizioni mirate alla sicurezza dei cittadini e del territorio, della qualità degli insediamenti e dell'ambiente. Tra queste, il rispetto delle condizioni di inedificabilità per vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici e monumentali; l'inapplicabilità della legge nelle aree naturali protette; l'applicazione del codice civile e delle normative in materia di sicurezza, igiene, paesaggio e beni culturali; l'inapplicabilità delle disposizioni della legge per quanto concerne gli edifici abusivi.

Inoltre, per i parchi vengono ridotti di un terzo gli aumenti di volumetrie consentiti: quindi +13,3% anziché +20% per l'ampliamento di edifici esistenti e 20% anziché 30% nel caso di demolizione-ricostruzione.

Sono previsti particolari requisiti per il risparmio energetico negli interventi ammessi. Nello specifico nel caso di ampliamento occorre una riduzione certificata del 10% del consumo energetico dell'edificio.  Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici il consumo energetico dovrà essere ridotto del 30% rispetto agli standard previsti in generale.

 

MARCHE -*iter legislativo completato*-
Ampliamenti di cubatura e demolizioni-ricostruzioni: sono queste le due linee di intervento principali del Piano casa nelle Marche. Gli interventi di ampliamento volumetrico sono consentiti nella misura massima del 20%, come previsto dall'accordo nazionale. Tuttavia, nelle Marche tali interventi di ampliamento sono estesi anche agli edifici non residenziali. Ammessi anche per l'edilizia non residenziale, gli interventi di demolizione e ricostruzione possono usufruire di un incremento di volumetria fino a +35%, a condizione che essi migliorino la sicurezza antisismica e la sostenibilità energetico-ambientale degli edifici stessi, prevedendo anche l'utilizzo di fonti rinnovabili. Gli ampliamenti, come le demolizioni e ricostruzioni, possono riguardare anche gli edifici destinati ad opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, nonché per il patrimonio immobiliare della Regione e degli Enti locali.
Il cambio di destinazione d'uso è consentito negli interventi di demolizione e ricostruzione per edifici non residenziali, in un quadro di riqualificazione urbanistica e territoriale (PRU).

 

MOLISE -*iter legislativo completato*-
Il Piano Casa diventa legge anche in Molise. Venerdì 27 novembre il Consiglio regionale ha infatti approvato il provvedimento per il rilancio del settore edilizio, che prevede tra l'altro misure straordinarie volte a rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente e a promuovere l'edilizia economica, scolastica e sanitaria pubblica.


Aumenti di cubatura

Per gli edifici esistenti e in costruzione che abbiano completato le strutture portanti, il testo di legge concede premi volumetrici del 20% per gli edifici ad uso residenziale e del 20% della superficie coperta per quelli non residenziali. Nel caso sia certificata una riduzione del fabbisogno per il riscaldamento superiore al 20%, l'ampliamento può essere elevato al 30%. Per gli edifici residenziali, è previsto un ulteriore bonus volumetrico del 5% nel caso in cui siano utilizzati materiali locali per realizzare gli interventi di ampliamento. Un premio del 5% di incremento della cubatura è concesso anche in caso di manutenzione esterna dell'intera abitazione esistente.


Cambio di destinazione d'uso

Gli ampliamenti non possono superare il limite complessivo dei 300 metri cubi lordi e sono consentiti in sopraelevazione. Nel rispetto dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici vigenti, è possibile il cambio di destinazione d'uso totale o parziale.


Sostituzione edilizia

In caso di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e non residenziali, è possibile aumentare il volume fino al 35%, e fino al 40% nel caso in cui gli interventi assicurino un'adeguata presenza di verde. Il premio volumetrico arriva al 50% per le sostituzioni edilizie effettuate secondo criteri di bioedilizia e risparmio energetico, e in base a tecniche antisismiche.


Esclusioni

Sono esclusi da interventi di ampliamento e sostituzione edilizia i centri storici, i fabbricati parzialmente abusivi, non sanabili e soggetti all'obbligo della demolizione e gli edifici che sorgono su aree dichiarate inedificabili.


Dia

Per poter effettuare gli interventi – ammessi entro 24 mesi a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge - è sufficiente presentare la Dia.

 

PIEMONTE -*iter legislativo completato*-
Anche il Piemonte dà l'ok definitivo al Piano Casa. L'8 luglio il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge che attua l’impegno della Regione assunto tramite l’intesa sottoscritta con il Governo, snellendo le procedure in materia edilizia e urbanistica

Approvato dalla Giunta piemontese, il piano casa consente interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente, o di demolizione e ricostruzione, con un incremento massimo del 35 per cento della volumetria esistente, anche in deroga agli strumenti urbanistici. Il provvedimento si applica edifici di edilizia residenziale sovvenzionata a totale proprietà pubblica e per gli edifici fatiscenti, nonché alle unità edilizie uni e bi-familiari o comunque di volumetria complessiva non superiore ai milleduecento metri cubi.

In aggiunta sarà possibile soppalcare, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, per un aumento massimo del 30 per cento della superficie esistente; oppure, sempre per gli edifici produttivi o artigianali, sarà possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi.

Dal piano casa sono esclusi i centri storici e gli edifici con valore storico artistico o aree esterne d'interesse storico e paesaggistico.

Previsti limiti inderogabili, sull'altezza massima, l'indice di permeabilità del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici. Saranno però i Comuni, a decidere, entro 60 giorni se applicarne in tutto o solo in parte queste disposizioni o indicare altri parametri. Sempre i comuni avranno anche la facoltà di favorire, tramite premi di cubatura, interventi di riqualificazione edilizia su edifici non a destinazione commerciale, ritenuti incongrui con il contesto circostante.


PUGLIA
-*iter legislativo completato*-
Venerdì 24 luglio il Consiglio regionale delle Puglia ha approvato all'unanimità il ddl “Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale”.
Sono consentiti, nel rispetto delle distanze minime e altezze massime e delle norme sul rendimento energetico, ampliamenti del 20% su edifici uni-bifamiliari con una volumetria non superiore a 1000 metri cubi. È previsto un aumento di cubatura del 35% per interventi di demolizione e ricostruzione dei vecchi edifici almeno in misura pari al 75% della volumetria complessiva. Anche in questo caso gli interventi devono essere realizzati nel rispetto delle distanze minime e altezze massime e dei criteri di sostenibilità ambientale.
Novità introdotta è la possibilità per i Comuni di consentire l'ampliamento degli edifici che risultano in contrasto con l'ambiente, e di consentire la costruzione o ristrutturazione degli edifici che ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Un'altra correzione riguarda i parcheggi e prevede che, laddove non si possano realizzare parcheggi privati insieme all'ampliamento delle abitazioni, il costruttore dovrà versare al Comune la somma che sarebbe stata utilizzata per l'ampliamento dei parcheggi. Tramite questi soldi i Comuni saranno tenuti a realizzare parcheggi pubblici o altri servizi a beneficio della mobilità.
Per procedere agli interventi è richiesta la Dia (Denuncia di inizio attività) o in alternativa il permesso di costruire. Dagli interventi sono esclusi i centri storici, gli immobili di valore storico, culturale e architettonico e le aree di prestigio paesaggistico.
La legge a ottobre è stata però impugnate davanti alla Consulta dal Consiglio dei Ministri. Contestata nel punto in cui è prevista la trascrizione nei registri immobiliari degli spazi per i parcheggi pertinenziali, una procedura tuttavia non contemplata all'art. 9 della Legge 122/1989, la norma statale di riferimento.
Secondo il Governo questa disposizione invade la competenza statale in materia di sistema tributario e ordinamento civile, e pertanto risulta in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione.

 

SARDEGNA -*iter legislativo completato*-

Via libera del Consiglio regionale sardo al piano straordinario per l'edilizia. Dopo una discussione durata tre settimana la Giunta Cappellacci riesce a sferrare un duro colpo alla legge salva-coste varata nel 2004 dall'ex governatore Renato Soru. La nuova legge regionale prevede, infatti, incrementi volumetrici fino al 10% per le costruzioni entro i 300 metri dalla costa e del 30% per le zone interne. Alle strutture ricettive sarà possibile arrivare a un ampliamento del 35% delle volumetrie.

Previsto infine il recupero a fini abitativi per verande e per sottotetti, ma senza sopraelevazioni, e per i seminterrati, tranne che in aree a rischio idrogeologico.

Gli ampliamenti previsti per l'edilizia abitativa saranno possibili solo - come ha spiegato l'assessore dell'Urbanistica Gabriele Asunis - per interventi che migliorino la qualità architettonica e applichino le norme sul risparmio energetico. E ogni intervento sarà monitorato e dovrà passare al vaglio finale della commissione regionale per il paesaggio, istituita con l'articolo 7 del provvedimento, che sarà composta da tre esperti di livello internazionale.
Sul patrimonio delle costruzioni in aree urbane gli indici massimi di edificabilità potranno essere superati fino al 20%. Ma solamente nel caso di fabbricati per uso residenziale uni-bifamiliare. Con un premio fino al 30% di fronte a miglioramenti per il risparmio energetico. Gli incrementi potranno interessare anche le zone agricole. Per i centri storici dell'isola saranno invece subordinati a delibera da parte dei consigli comunali.

 

SICILIA
La Giunta siciliana ha dato il via libera definitivo al nuovo disegno di legge sul Piano casa, che integra il precedente ddl approvato dalla giunta e restituito dalla competente Commissione dell’Ars.

Due le principali novità introdotte: l'abbattimento del 50% dei canoni di concessione edilizia per gli immobili che saranno destinati a prima abitazione e l'introduzione del libretto del fabbricato, una sorta di carta d’identità dell’immobile che riguarderà le nuove costruzioni.
Altre novità riguardano il termine di due anni per la presentazione delle richieste di ampliamento delle cubature degli edifici completati fino al 31 dicembre 2008 o abbattimento e ricostruzione di edifici realizzati prima del 1990, ed una serie di “sconti” sui canoni di concessione edilizia per chi si impegna a costruire con accorgimenti anti-sismici (dispersori), per il risparmio energetico o con tecniche di bioedilizia.

Sono ammesse tre tipologie di intervento: ampliamento degli immobili, abbattimento e ricostruzione semplice, abbattimento e ricostruzione con accorgimenti sismici e/o di bioedilizia.

- Gli ampliamenti vengono consentiti nel limite massimo del 20% della cubatura esistente e solo su edifici realizzati su base di regolari autorizzazioni o già sanati, entro il 31 dicembre 2008.

- Stessi vincoli ma aumento di cubatura fino al 25% per le ricostruzioni in seguito ad abbattimenti di edifici costruiti prima del 1990 e che non risultino adeguati agli attuali standard qualitativi, igienico-sanitari, architettonici, energetici, tecnologici, di sicurezza o alla normativa in materia di fasce di inedificabilità e di distacco tra edifici, da strade e confini. Se, poi, il proprietario o il costruttore si impegna ad utilizzare tecniche di bioedilizia o per il risparmio energetico, l’ampliamento di cubatura potrà arrivare fino al 30%.

Per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di queste attività viene posto il limite di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, trascorsi i quali non sarà più possibile presentare istanze di ampliamento o ricostruzione in deroga. Non saranno soggetti a limiti temporali, invece, i benefici riservati a chi costruisce edifici anti-sismici.

Non può essere riconosciuto alcun aumento di volume o di superficie ai fabbricati anche parzialmente abusivi soggetti all'obbligo della demolizione, così come agli edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo.
I Comuni avranno, comunque, la facoltà, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, di escludere particolari edifici o aree urbane dall’applicazione di queste disposizioni o imporre limitazioni legate a motivazioni ambientali o urbanistiche.

Il 5 ottobre Presidente della Regione siciliana, Raffaele Lombardo intervenendo a Rai news 24 ha sottolineato che e' sua intenzione ritirare il ddl all'Assemblea regionale. ''In Sicilia, soprattutto a Messina - ha detto - ci sono territori, in cui l'equilibrio idrogeologico e' fragilissimo e credo che di queste alterazioni ce ne siano state piu' che in altre parti. Andare a pensare di riedificare con il trenta per cento in piu' sarebbe da folli, quindi il ddl va ritirato''.

 

TOSCANA -*iter legislativo completato*-
Il provvedimento consente, tramite DIA (dichiarazione di inizio attività) da presentare entro il 31 dicembre 2010, ampliamenti fino al 20 per cento della volumetria degli edifici residenziali uni-bifamiliari o comunque con volumetria non superiore a 1000mc, per un incremento massimo di 200mc; demolizioni e ricostruzioni con ampliamento degli edifici residenziali entro il limite del 35 per cento della superficie utile lorda esistente e legittimata da titoli abitativi alla data del 31 marzo 2009.

Sull’efficienza energetica, negli ampliamenti è obbligatorio rispettare un indice del 20% inferiore ai parametri fissati come valore-limite del 2010 per la climatizzazione invernale; per demolizioni e ricostruzioni tale indice dev’essere inferiore del 50% al parametro del 2010, e la prestazione energetica per il raffrescamento estivo deve essere inferiore a 30 kW/h per mq annuo.

Gli alloggi non potranno però essere modificati per almeno 5 anni dalla comunicazione di fine lavori. Specifiche condizioni inoltre riguardano diversi aspetti, tra cui: la destinazione d’uso, che non può cambiare né nel caso degli ampliamenti né nel caso di demolizioni e ricostruzioni; il divieto di aumento delle unità immobiliari nel caso degli ampliamenti (è consentito invece nel caso di demolizioni e ricostruzioni ma solo per unità non inferiori a 50 mq); il divieto di demolizioni e ricostruzioni per gli edifici collocati fuori dai centri abitati; disposizioni e divieti sugli ambiti a pericolosità geomorfologica e idraulica elevata e molto elevata; l’obbligo, per demolizioni e ricostruzioni, di applicare in modo rigido tutte le disposizioni riguardanti l’abbattimento delle barriere architettoniche.

La corretta applicazione della legge sarà monitorata con cadenza trimestrale e verrà istituito anche un sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti.

 

Trentino
Qui è meglio non parlare di Piano casa. La Regione, attraverso le parole dell'assessore rivendica autonomia decisionale e ritiene sufficienti gli incentivi di 80. milioni di euro, dati anche come credito di imposta, a chi ristruttura.

 

UMBRIA -*iter legislativo completato*-
Secondo la nuova legge regionale potranno essere ampliati fino a un massimo del 20 per cento della superficie utile calpestabile (Suc), gli edifici a destinazione residenziale uni-bifamiliari, di superficie, o di tipologia diversa da questi che non superino i 350 metri quadrati, e comunque entro il limite massimo di 70 mq per edificio. Ampliamenti sono consentiti anche se realizzati in forma indipendente dall’edificio, ma in questo caso sono condizionati alla valutazione di sicurezza e a interventi di miglioramento sismico. Tutte le parti ampliate dovranno assicurare “elevata efficienza energetica”. Per effettuare questo tipo di interventi sarà sufficiente la denuncia di inizio lavori (Dia) se gli immobili non sono compresi in un eventuale piano attuativo.

Per interventi di demolizione e ricostruzione si prevede un incremento della superficie di non oltre il 25 per cento, con l’obbligo di conseguire la certificazione di sostenibilità ambientale prevista dalla normativa regionale. L’incremento di superficie, sempre nel caso di demolizione e ricostruzione, può arrivare al 35 per cento. Consentiti interventi di ampliamento e ricostruzione anche su edifici residenziali con presenza di destinazioni d’uso diverse a condizione che queste non superino il 25 per cento della superficie totale.

Incrementi di superficie (ampliamento o demolizione e ricostruzione), fino a un massimo del 20 per cento, sono previsti infine per gli edifici a destinazione artigianale, industriale e per servizi (esclusi alberghieri, extralberghieri e commaeciali di medie e grandi dimensioni), in questo caso occorre siano oggetto di un piano attuativo (parere della Provincia entro 30 giorni), che interessi una superficie fondiaria di almeno 2 ettari, preveda la riqualificazione dell’intero complesso e rispetti le condizioni relative al risparmio energetico.

Dagli ampliamenti vengono esclusi gli edifici ricadenti nei centri storici e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta

Non rientrano nella nuova normativa anche gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito al 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell’accertamento di conformità o del condono edilizio.

La legge definisce una serie di condizioni tecniche e applicative cui tutti gli interventi di ampliamento dovranno attenersi. Tra queste, la garanzia del miglioramento della qualità architettonica e ambientale; il divieto di superare le altezze massime previste dagli strumenti urbanistici; il mantenimento degli allineamenti stradali, fasce di rispetto, e distanze minime; l'applicazione della normativa antisismica. Inoltre, gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento andranno subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali relativamente all'intero edificio comprensivo dell'ampliamento.

 

VALLE D'AOSTA -*iter legislativo completato*-
Il 30 luglio, con 26 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta ha approvato il disegno di legge riguardante le misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio regionale, che modifica la normativa 11/1998.

Obiettivo del provvedimento è il riavvio dell'attività edilizia, la risposta ai bisogni abitativi delle famiglie, il miglioramento dell'efficienza energetica e del patrimonio architettonico esistente, infine l'introduzione di misure incisive di semplificazione procedurale dell'attività edilizia.
Il testo del ddl disciplina l'ampliamento fino al 20% della volumetria di singole unità immobiliari esistenti, che abbiano acquisito il titolo abilitativo edilizio entro il 31 dicembre 2008.
In caso di demolizione e ricostruzione di edifici realizzati prima del 31 dicembre 1989 è consentito un ampliamento volumetrico fino al 35% delle volumetrie esistenti a condizione che si utilizzino criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia rinnovabile o misure di risparmio energetico o idrico.
Infine, sarà possibile intervenire per la riqualificazione di intere zone e quartieri con ampliamenti fino al 45% delle volumetrie esistenti, qualora si ricorra a programmi integrati, a intese e a concertazioni promosse dalle pubbliche amministrazioni, oppure con Piani urbanistici di dettaglio (PUD) di iniziativa privata, sempre a condizione dell'uso di tecniche di sostenibilità ambientale.

Possono essere oggetto di intervento non solo le abitazioni, ma anche gli edifici a uso produttivo, industriale, artigianale e turistico-ricettivo. In deroga ai piani regolatori dei Comuni, è inoltre possibile ampliare fino al 40% la volumetria esistente di ristoranti e alberghi che rientrano in determinate categorie.

 

VENETO -*iter legislativo completato*-

Il Consiglio ragionale ha infatti dato il via libera il 1° luglio alla proposta di legge “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16” che integra, in alcuni punti, l’accordo Stato-Regioni del marzo scorso, prevedendo interventi a favore sia del residenziale che del produttivo.

Sono ammessi con aumenti volumetrici fino al 40%, sia per il residenziale che per il produttivo in zona propria, solo però se realizzati con le tecniche costruttive di bioedilizia. Il 40% può inoltre essere elevato fino al 50% qualora gli interventi siano oggetto di un piano attuativo.

La legge veneta prevede, inoltre, la possibilità di ampliare del 20%, rispetto all’esistente, gli edifici residenziali e ad uso diverso, consentendo di realizzare tale ampliamento in aderenza oppure utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. In determinate ipotesi è ammessa la realizzazione di un corpo edilizio separato, che comunque va considerato accessorio e pertinenziale rispetto al fabbricato principale.

È stato chiarito il concetto di ristrutturazione edilizia - che ha creato alcuni problemi applicativi nel territorio regionale – e viene assegnata ai comuni la competenza a decidere sulla applicazione della legge. I comuni avranno tempo fino al 30 ottobre per deliberare se e con quali limiti applicare la normativa; nel caso in cui il termine decorra senza un provvedimento comunale espresso, la Giunta regionale, attraverso la nomina di un commissario, potrà far convocare il Consiglio comunale perché prenda le sue decisioni.

Nel silenzio del comune, la legge troverà comunque applicazione per tutte le zone del territorio, ma solo per la prima casa e con esclusione dei centri storici, degli edifici vincolati o soggetti a specifiche forme di tutela e per quelli che ricadono in aree di inedificabilità assoluta o in aree ad alta pericolosità idraulica. Per dare il via ai lavori non servirà più il permesso di costruire ma sarà sufficiente la DIA (Denuncia di Inizio Attività) corredata da una specifica documentazione; per la presentazione delle richieste sono previsti 24 mesi di tempo a partire dall'entrata in vigore della legge.

 

 

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