La non veridicità dell'autodichiarazione sulla regolarità fiscale è motivo di esclusione dalla gara
Costituisce motivo di esclusione dalla gara d'appalto il fatto che l'autodichiarazione presentata dalla concorrente, al fine della dimostrazione della posizione di regolarità fiscale, sia risultata non veritiera.
Lo ha ribadito il Consiglio di Stato (terza sezione) con la sentenza n. 1332 del 5 marzo 2013, avente ad oggetto la contesa tra due aziende – istituti di vigilanza - in merito all'assegnazione di una gara d'appalto indetta da una pubblica amministrazione per la sorveglianza di una Asl.
La norma del Codice Appalti
L'art. 38, comma 1, lett. g), del Codice dei Contratti pubblici (Dlgs n. 163/2006) stabilisce che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti....che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
La ratio di questa norma, evidenziano i giudici di Palazzo Spada, risponde all'esigenza di garantire l'amministrazione pubblica relativamente alla solvibilità e solidità finanziaria del soggetto con il quale essa contrae. “La valutazione, con significato rigidamente preclusivo, di qualsivoglia inadempimento tributario nasce dalla esigenza di assicurare la effettività del principio di libera concorrenza, che non esplica soltanto effetti positivi sull'ampliamento della partecipazione alle pubbliche gare per le imprese presenti nel mercato, ma anche effetti positivi per la pubblica amministrazione, diretti a che non si configurino, a carico delle imprese, debiti tributari, che incidono oggettivamente sull'affidabilità e solidità finanziaria delle stesse e quindi sul servizio reso all’amministrazione”, sottolinea il Consiglio di Stato.
Il parere del Tar
Secondo il Tar, nel caso di specie sia la concessione della rateizzazione del debito tributario, sia la successiva stipula di una transazione fiscale, che comunque presupponevano un accordo tra il contribuente e l’amministrazione erariale, escludevano che il concorrente interessato potesse essere considerato in situazione di irregolarità fiscale. Per i giudici amministrativi, dunque, nel caso in esame la rateizzazione, così come la stipula dell’accordo di ristrutturazione, avrebbero fatto estinguere la situazione di debito tributario, ponendo il debitore nella condizione di non potere più essere considerato un soggetto che aveva commesso violazioni di natura fiscale definitivamente accertate secondo il paradigma dell'articolo 38 del Codice Appalti.
Il Consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar
L'argomentazione del Tar non è però condivisa dal Consiglio di Stato. I giudici di Palazzo Spada rilevano infatti che, in base a una relazione dell'Agenzia delle Entrate, la società alla quale era stata revocata l'aggiudicazione provvisoria - per irregolarità fiscale – presentava: una situazione di abnorme irregolarità fiscale se non di decozione conclamata; la mendacità di quanto dichiarato al momento di partecipazione alla gara e nel ricorso introduttivo in ordine all’ammontare del debito dovuto nei confronti dell’erario; la previsione specifica dell’accordo di ristrutturazione del debito che lo stesso non avrebbe avuto natura novativa; l'inefficacia dell’accordo di ristrutturazione in quanto mai omologato dal Tribunale e in ogni caso mai rispettato.
“Pur dopo la rateizzazione e la transazione, la società non è stata in grado di far fronte a nessuna delle obbligazioni assunte con sopravvenuta inefficacia di ciascuno degli accordi concordati con l’erario”, osserva il Consiglio di Stato, che quindi conclude: “E’ evidente lo stato di indiscutibile assoluta irregolarità in cui si trovava la società al momento della presentazione dell’offerta, solo parzialmente dalla stessa dichiarata in sede di gara, con grave carenza anche rispetto agli obblighi di correttezza e lealtà che devono osservare i soggetti che contraggono con la pubblica amministrazione; conclusivamente, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la società non poteva essere considerata adempiente rispetto agli obblighi di natura fiscale di cui all’art. 38 lettera g) del codice degli appalti”.
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