Il soggetto che ha vinto l'appalto deve comunicare tutte le informazioni alla banca dati delle PA. In caso contrario lo Stato non paga
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 di ieri 5 marzo 2013, è stato pubblicato il decreto 26 febbraio 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante “Attuazione dell'art. 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati che le Amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
Con il provvedimento si arriverà ad una registrazione del soggetto aggiudicatario le cui informazioni verranno trasferite alla banca dati centrale delle amministrazioni pubbliche. Le informazioni contenute serviranno a dare il via libera al pagamento da parte della PA poiché il finanziamento dell'opera è legato alla comunicazione dei dati.
La natura delle informazioni che il soggetto aggiudicatario dovrà rilasciare vanno dalla composizione societaria dell'azienda, al personale, allo stato patrimoniale in relazione al lavoro da eseguire (finanziamenti, soci ecc.)
Trasparenza o stop ai finanziamenti pubblici
Il decreto stabilisce che “l’adempimento degli obblighi di comunicazione è un presupposto del relativo finanziamento a carico del bilancio dello stato, verificato all'atto della sua erogazione dai competenti uffici preposti al controllo di regolarità amministrativa e contabile”. Dunque, in assenza della comunicazione delle informazioni lo Stato blocca i finanziamenti pubblici.
Le opere oggetto della rilevazione
La rilevazione ha per oggetto le opere pubbliche in corso di progettazione o di realizzazione alla data del 21 febbraio 2012 e quelle avviate successivamente a tale data.
Tempistica
Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni riferite allo stato di attuazione delle opere alle date del 28 febbraio, del 30 aprile, del 30 giugno, del 31 agosto, del 31 ottobre e del 31 dicembre di ciascun anno e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche entro i trenta giorni successivi.
In sede di prima applicazione del decreto, le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori rilevano le informazioni con riferimento allo stato di attuazione delle opere al 30 giugno 2013 e le rendono disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche nelle date comprese tra il 30 settembre 2013 e il 20 ottobre 2013.
Se vuoi rimanere aggiornato sulla "Trasparenza negli appalti" iscriviti alla nostraNEWSLETTER





































© 2007-2013 Quine srl - via Santa Tecla 4 - 20122 Milano P.I. 13002100157 E' vietata la riproduzione di articoli, notizie e immagini pubblicati su casaeclima.com senza espressa autorizzazione scritta dell'editore. L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.