Scopo delle linee è quello di fornire indicazioni operative e di definire dei contenuti minimi per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica
A seguito dei ragionamenti svolti lo scorso anno con gli Uffici provinciali in merito all’attestazione di agibilità per edifici esistenti (art. 103 bis della legge urbanistica provinciale), su impulso dell’Ordine degli Ingegneri di Trento, è sorta la necessità di chiarire quale tipo di iter fosse idoneo ad attestare il rispetto dei requisiti ‘statici’ per gli interventi realizzati tra il 5 gennaio 1972 e il 5 marzo 2008. L’attuale modulo per l’attestazione di agibilità, predisposto dalla Giunta provinciale, prevede l’obbligo di produrre il certificato di collaudo ai sensi della legge 1086 del 1971.
Nel merito l’Ordine degli Ingegneri ha rilevato che, in tale caso, non è possibile applicare i principi dettati dalla legge 1086, e produrre ‘ex post’ il certificato di idoneità statica dell’opera già realizzata, in quanto la procedura dettata dalla legge (articoli 1, 6 e 7) è strettamente legata ai tempi del cantiere.
LINEE GUIDE PER LA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA. In tale contesto, nel corso di una riunione tenutasi nel novembre 2011 presso lo il Consorzio dei Comuni Trentino ed alla presenza del Dirigente del Servizio Urbanistica e di un funzionario della Provincia Autonoma di Trento, è stata valutata la possibilità di sostituire gli adempimenti anzidetti con una differente dichiarazione di idoneità statica atta a certificare l’integrità statica della struttura secondo le norme vigenti al tempo della costruzione. Sulla scorta delle considerazioni svolte, la Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Trento, ha elaborato uno studio ad hoc, arrivando alla stesura delle linee guida per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica.
Le presenti Linee Guida hanno lo scopo di fornire delle indicazioni operative e di definire dei contenuti minimi per la compilazione della dichiarazione di idoneità statica, documento da intendersi propedeutico al rilascio del certificato di agibilità di un edificio, inteso nella sua organicità strutturale, per il quale non risulti disponibile il certificato di collaudo statico ai sensi della L. 5 novembre 1971 n° 1086 e successive modifiche e integrazioni.
Tali operazioni sono state tradotte, per chiarezza ed uniformità di interpretazione, in un flow chart che individua degli adempimenti e delle verifiche minimi da eseguire per giungere al rilascio del documento, sia in assenza che in presenza di documentazione progettuale relativa alla struttura in esame.
Vengono definiti, secondo le tipologie di edificio suddivise per materiali costruttivi tradizionali (c.a., acciaio, muratura e legno), gli accertamenti minimi da eseguire ai fini della redazione del documento, volti a dichiarare l’idoneità statica nei riguardi dei soli carichi gravitazionali, demandando alla normativa specifica le eventuali indagini necessarie propedeutiche agli interventi di adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale nei riguardi dell’azione sismica qualora la stessa normativa ne ravvisi la necessità.
Per classi d'uso III e IV, così come definite al Cap. 2.4.2. del D.M. 14 gennaio 2008 (Nuove norme tecniche per le costruzioni), in aggiunta a quanto sopra, dovranno essere determinati, attraverso la compilazione di apposite schede, degli “indicatori di vulnerabilità sismica” che hanno il solo scopo di fornire al committente un’indicazione, di tipo qualitativo e non prescrittivo, al fine di una eventuale programmazione di intervento di adeguamento o miglioramento sismico della struttura.




































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