Ultime notizie

Zone franche urbane, le agevolazioni estese ai professionisti

In Gazzetta il decreto del Mise che aggiorna la disciplina applicativa delle agevolazioni fiscali e contributive di cui possono fruire le imprese piccole e micro localizzate nelle Zone franche urbane (Zfu) delle regioni dell’Obiettivo convergenza

martedì 10 ottobre 2017 - Redazione Build News

1_a_b_professionisti-liberi

Nella Gazzetta ufficiale dello scorso 6 ottobre è stato pubblicato il decreto 5 giugno 2017 che modifica e integra il precedente decreto 10 aprile 2013 che detta le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive di cui possono fruire le imprese di micro e piccola dimensione localizzate nelle Zone franche urbane (Zfu) delle regioni dell’Obiettivo convergenza (cfr circolare Mise n. 32024 del 30 settembre 2013).

In tal modo, quindi, il ministero dello Sviluppo economico (Mise) aggiorna la disciplina applicativa dei benefici per adeguarla alla nuova normativa europea in materia di aiuti “de minimis” (cfr regolamento Ue n. 1407/2013, in vigore dal 1° gennaio 2014, che ha sostituito il precedente regolamento Ce n. 1998/2006).

 La novità più rilevante – spiega Fisco Oggi, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate - è rappresentata dall’estensione delle agevolazioni ai professionisti.

Inoltre, si è ritenuto opportuno introdurre meccanismi di accesso ai benefici in grado di garantire un utilizzo più razionale e mirato delle risorse finanziarie disponibili.

 Si ricorda che, in base all’articolo 4, Dm 10 aprile 2013, le agevolazioni concedibili sono le seguenti:

- esenzione dalle imposte sui redditi

- esenzione dall’Irap

- esenzione dall’imposta municipale propria per i soli immobili situati nella Zfu, posseduti e utilizzati dai soggetti beneficiari per l’esercizio dell’attività d’impresa

- esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

IL DM 5 GIUGNO 2017. Il decreto pubblicato lo scorso venerdì modifica in più punti il precedente Dm 10 aprile 2013.

In sintesi:

- i contribuenti cui è applicabile il regime fiscale forfettario per le imprese di ridotte dimensioni (disciplinato dalla legge di stabilità 2015 – cfr articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014) possono accedere alle agevolazioni in esame a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, comunicandolo con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (nuovo comma 4 dell’articolo 3)

- le disposizioni che prevedono, per le imprese che svolgono la propria attività anche al di fuori della Zfu, l’obbligo di tenere un’apposita contabilità separata, non si applicano per il periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del provvedimento del Mise che determina, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, l’importo massimo dell’agevolazione complessivamente spettante a ciascun soggetto beneficiario. In luogo della contabilità separata, deve essere comunque predisposto un prospetto riepilogativo di tutti gli elementi utili ai fini della determinazione del reddito prodotto nella Zfu (nuova versione dell’ultimo periodo del comma 6 dell’articolo 9)

- l’Agenzia delle entrate comunica al Mise, in via telematica, entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ciascun anno di durata dei benefici, i dati relativi alle agevolazioni effettivamente fruite dai beneficiari (nuova versione dell’articolo 17)

- nelle Zfu già finanziate, le risorse derivanti dalla revoca delle agevolazioni, nonché quelle divenute disponibili a seguito della rinuncia da parte dei beneficiari, sono utilizzate dal Mise per la concessione, nella stessa Zfu dalla quale provengono, delle agevolazioni a favore di altri contribuenti secondo termini e modalità stabiliti con apposito provvedimento (nuovo comma 3-bis dell’articolo 19).

IL NUOVO ARTICOLO 20-BIS DEL DM 10 APRILE 2013. Oltre alle modifiche appena ricordate, la novità più rilevante è certamente rappresentata dall’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive anche ai professionisti: in tal senso dispone il nuovo articolo 20-bis del Dm 10 aprile 2013, introdotto dal decreto in esame.

 Alla luce di tale disposizioni, infatti, le agevolazioni in esame sono concesse alle imprese e ai professionisti che:

- rispettano i requisiti previsti per le micro e piccole imprese (ai sensi del regolamento Ue n. 651/2014 e del decreto del ministro delle attività produttive 18 aprile 2005)

- svolgono la propria attività all’interno della Zfu

- alla data di presentazione al Mise dell’istanza per la fruizione dei benefici sono iscritti al registro delle imprese, ovvero, nel caso di professionisti, agli ordini professionali o sono aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Mise e sono in possesso della relativa attestazione

- alla data di presentazione dell’istanza per la fruizione dei benefici hanno già avviato l’attività, ovvero si impegnano ad avviarla, pena la revoca delle agevolazioni, entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. A tal fine, rileva la data di avvio attività comunicata alla competente camera di commercio e risultante dal certificato camerale, ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività

- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

L’articolo 20-bis, comunque, fa salve le ipotesi di esclusione dalla fruizione delle agevolazioni previste dall’articolo 3, comma 2, secondo il quale esse non possono essere concesse:

- a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli

- per lo svolgimento di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione

- per gli interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione

- a imprese attive nel settore carboniero

- a imprese in difficoltà ai sensi della normativa europea.

La disposizione in esame contiene poi una serie di prescrizioni relative alle modalità applicative delle agevolazioni:

- per i professionisti, l’ufficio o locale destinato all’attività situato nella Zfu è quello comunicato all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione di inizio attività

- per il finanziamento delle agevolazioni sono utilizzate le risorse individuate dalla legge, nonché le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili, ivi incluse quelle integrative di provenienza regionale. Le risorse sono ripartite tra le zone franche urbane destinatarie degli interventi sulla base dei criteri indicati dalla delibera Cipe n. 14/2009

- le agevolazioni sono concesse ai sensi e alle condizioni della normativa europea in materia di aiuti “de minimis”. Pertanto, ciascun contribuente ammesso alle agevolazioni può beneficiarne fino al limite massimo di 200mila euro, ovvero di 100mila euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada per conto terzi, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di aiuto “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, nonché dei rapporti di collegamento in base alla disciplina dell’impresa unica

- i Comuni in cui ricadono le Zfu forniscono informazione e assistenza ai soggetti interessati ad accedere alle agevolazioni, con particolare riferimento alla puntuale perimetrazione della zona franca urbana

- l’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Mise, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili per la Zfu e delle riserve finanziarie di scopo eventualmente istituite, con le seguenti modalità: a) il 40% delle risorse disponibili per la Zfu è ripartito in egual misura tra tutti i soggetti beneficiari, accantonando eventuali eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti “de minimis” ottenibili da ciascun soggetto; b) il restante 60%, unitamente alle somme eventualmente non distribuite, è ripartito in funzione del rapporto tra il reddito d'impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, registrato da ciascun soggetto beneficiario e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari della Zfu. Per i soggetti richiedenti costituiti o attivi da meno di 12 mesi alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, il reddito è convenzionalmente assunto in misura pari al reddito medio dei beneficiari della Zfu

- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse ai soggetti beneficiari a titolo di aiuti “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti, e tenuto conto dei rapporti di collegamento tra il beneficiario e altri soggetti che qualificano l’impresa unica, nel limite dell’importo di 200mila euro, ovvero di 100mila euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto su strada per conto terzi

- non possono accedere alle agevolazioni i soggetti, già beneficiari delle esenzioni fiscali e contributive concesse dal Mise che, alla data di pubblicazione di un nuovo bando relativo alla Zfu in cui essi sono localizzati, abbiano fruito delle predette esenzioni in misura inferiore al 10% dell’importo dell’agevolazione concessa in esito ai bandi precedenti.

Per potere fruire dei benefici, è necessario presentare al Mise un’apposita istanza in cui devono essere indicati:

- il reddito d’impresa, al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro autonomo nel caso di professionisti, riportato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata

- l’ammontare delle eventuali agevolazioni ottenute a titolo di aiuti “de minimis”, a livello di “impresa unica”, nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Infine, viene prevista l’adozione di un successivo provvedimento del Mise a cui è demandato il compito di fornire ulteriori chiarimenti e specificazioni per l’attuazione delle previsioni contenute nel nuovo articolo 20-bis, con particolare riferimento ai requisiti e alle modalità di accesso alle agevolazioni, al modulo di istanza e all’applicazione del meccanismo di riparto delle risorse. (fonte: www.fiscooggi.it)

Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore