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Prodotti da costruzione, il punto sulle sanzioni in vigore dal 9 agosto

Le disposizioni sanzionatorie previste dal D.lgs. 106/2017 riguardano anche fabbricanti, importatori, distributori e mandatari della filiera dei serramenti

giovedì 7 settembre 2017 - Redazione Build News

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Lo scorso 9 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10 luglio 2017, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti) ricorda che le sanzioni (anche penali) previste dal D.lgs. 106/2017, in vigore dal 9 agosto 2017, riguardano anche fabbricanti, importatori, distributori e mandatari della filiera dei serramenti: per il produttore di serramenti che non rispetta quanto definito per la marcatura CE è prevista una sanzione penale (arresto fino a 6 mesi) e una ammenda compresa tra 10.000 e 50.000 €.

Di seguito riportiamo le disposizioni sanzionatorie introdotte dal D.lgs. 106/2017 e riepilogate da Unicmi.

Violazione degli obblighi di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE da parte del fabbricante

1. Il fabbricante che viola l’obbligo di redigere la Dichiarazione di Prestazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; quando si tratta di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio, il fabbricante che viola l’obbligo di dichiarare la prestazione del prodotto è punito con l’arresto fino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.

2. Il fabbricante che redige la Dichiarazione di Prestazione non rispettando le prescrizioni ivi previste è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 2 mesi e con l’ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

3. Il fabbricante che fornisce la Dichiarazione di Prestazione violando le prescrizioni di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 305/2011 e di cui all’articolo 6, comma 3, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro; il medesimo fatto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

4. Il fabbricante che viola i principi generali e le disposizioni relative all’uso della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

5. Il fabbricante che viola le regole e le condizioni previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 305/2011 per l’apposizione della Marcatura CE è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora si riferisca all’utilizzo di prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione

1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 6 mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di Dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a 3 mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.

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