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UE: accordo sulla revisione della Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni

Trovata l'intesa tra il Parlamento europeo e il Consiglio Ue. Per la silice cristallina respirabile il valore limite di esposizione occupazionale è stato fissato in 0,1 mg/mc

mercoledì 19 luglio 2017 - Redazione Build News

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È stato trovato l’accordo tra Parlamento e Consiglio europei, in merito alla revisione della Direttiva 2004/37/CE sugli agenti cancerogeni.

Lo segnala l'Ance (Associazione dei costruttori edili) spiegando che tale revisione della normativa consiste principalmente in un nuovo elenco di agenti e sostanze cancerogene, in cui è stata fatta rientrare anche la silice cristallina respirabile (di seguito RCS - respirable crystalline silica), un composto presente in molti materiali utilizzati nel settore delle costruzioni quali, ad esempio, laterizi, calcestruzzo, collanti, roccia e pietre varie, terra, ecc..

L’esposizione a RCS - causa di malattie polmonari tra cui la silicosi, a sua volta possibile causa di cancro ai polmoni - può avvenire per inalazione, a seguito della liberazione nell’aria delle particelle microscopiche in occasione di numerosi tipi di lavorazione (a titolo esemplificativo, demolizioni, tagli, levigature, escavazioni e movimentazioni terra).

L’accordo in sede europea ha in particolare riguardato il valore limite di esposizione occupazionale alle sostanze incluse nell’elenco degli agenti cancerogeni. Per la RCS, tale valore è stato fissato in 0,1 mg/mc, facendo salva una eventuale rivisitazione di tale soglia in occasione della prossima valutazione della implementazione della Direttiva.

Sia l’Ance che la Fiec (la Federazione europea dell’industria delle costruzioni, di cui l’Ance fa parte) seguono da anni l’evoluzione delle trattative, evidenziando la necessità di salvaguardare la salute dei lavoratori evitando tuttavia approcci “ideologici” al problema.

In prospettiva dell’emanazione della nuova normativa – attesa per la fine dell’estate – si sottolinea che, con riguardo alla RCS, a seguito dell’entrata in vigore nazionale della revisione occorrerà applicare il Capo II del Titolo IX del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza), per la valutazione e la corretta gestione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni.

Si rimanda altresì alla nota Ance “Esposizione a silice cristallina respirabile: indicazioni per la gestione del rischio” del 25 novembre 2016, in cui veniva data notizia della pubblicazione di un documento della Commissione europea (in lingua inglese) finalizzato a dare indicazioni agli organismi di vigilanza dei diversi Paesi membri su come valutare la corretta gestione del rischio da esposizione a silice cristallina respirabile.

Come evidenziato a pagina 4 del documento, le indicazioni ivi fornite, precedenti alla revisione della Direttiva cancerogeni, rimarranno comunque valide anche a seguito dell’emanazione della stessa.

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