Fisco

Lavori di recupero e risparmio energetico sulla prima casa, quale aliquota IVA?

Se i lavori prospettati sono di "ristrutturazione edilizia" o anche di "risanamento conservativo", l'IVA che andrà applicata sulle fatture derivanti da qualsiasi contratto d’appalto sarà pari al 10%

martedì 27 giugno 2017 - Redazione Build News

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Un contribuente pone il seguente quesito: sto facendo eseguire alcuni lavori di recupero e risparmio energetico sulla mia prima casa. Gli interventi riguardaranno il rifacimento della pavimentazione, dell’impianto idraulico doccia, il rivestimento colonna un finta pietra, eccetera.

Quale è l’aliquota IVA corretta con cui l’impresa che sta eseguendo i lavori dovrà fatturare?


Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it  @AGEFIS_asso


Agli appalti commissionati per l’esecuzione di opere finalizzate alla conservazione del patrimonio edilizio esistente dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa, siano esse consistenti in interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica (tutte definizioni di cui all'articolo 3, comma 1 del D.P.R. n. 380/2001), sono assoggettate all'aliquota IVA agevolata del 10%. Il che significa che su tutto il corrispettivo contrattuale fatturato dall’esecutore al committente si applica l’IVA nella misura del 10%. Solo per quanto riguarda gli appalti relativi alle opere di conservazione del patrimonio edilizio esistente dei fabbricati a prevalente destinazione abitativa rientranti nelle definizioni di "manutenzione ordinaria" e "manutenzione straordinaria" (così come definite dalle lettere a) e b) dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001) deve essere tenuto in considerazione il particolare regime dei cosiddetti "beni significativi", di cui al D.M. 29 dicembre 1999 (il decreto in parola contiene un elenco tassativo dei beni individuati come “significativi” consistenti in ascensori, sanitari e rubinetterie da bagno, infissi interni ed esterni, caldaie, impianti di sicurezza ecc. ecc.).

Tale regime prevede l'applicazione dell'IVA in misura ordinaria, quindi pari al 22%, per la parte del costo del bene significativo che eccede l'importo della mano d'opera (esempio: fornitura di infissi con posa in opera, costo complessivo € 100, di cui € 60 per la fornitura ed € 40 per la posa, la fatturazione sarà soggetta all'IVA del 10% sulla mano d'opera (€ 40) e su un pari importo del bene significativo (quindi € 40, per un totale di € 80 soggetti all'IVA del 10%), il resto (€ 20) sarà soggetto all'IVA ordinaria del 22% (per gli interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica il concetto di "bene significativo" non esiste e l'IVA viene calcolata al 10% su tutto il corrispettivo fatturato).

Pertanto, facendo diretto riferimento al quesito posto, se i lavori prospettati sono di "ristrutturazione edilizia" o anche di "risanamento conservativo", l'IVA che andrà applicata sulle fatture derivanti da qualsiasi contratto d’appalto sarà pari al 10%. Nel caso in cui invece i lavori di cui si fa cenno nel quesito rientrassero nei concetti di "manutenzione ordinaria" o "manutenzione straordinaria" l’aliquota IVA da applicare alle fatture emesse in conseguenza dei relativi appalti sarebbe sempre al 10%, facendo però attenzione alla sopraindicata particolarità dei "beni significativi" se presenti.

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