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Sistemi Semplici di Produzione e Consumo: l'Autorità adegua il Testo Integrato al Milleproroghe

Aggiornati i Testi Integrati dei sistemi semplici di produzione e consumo e dei sistemi di distribuzione chiusi. Estesa agli Asdc (altri sistemi di distribuzione chiusi) la stessa procedura di identificazione già vigente per le Riu (reti interne di utenza) e rivisto il ruolo del Gse

lunedì 24 aprile 2017 - Redazione Build News

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Con la delibera 276/2017/R/eel – IN ALLEGATO - l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico aggiorna il Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), il Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) e altri provvedimenti dell'Autorità a seguito delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge n. 244/2016 cd. Milleproroghe e dà seguito al documento di consultazione 654/2016/R/eel relativo all'identificazione dei clienti del sistema elettrico cosiddetti "nascosti", cioè dei clienti finali a cui è attribuita un'unità di consumo ma che sono privi di un proprio punto di connessione su rete pubblica o su rete privata in quanto condividono un POD con altri clienti finali, e che non rientrano nelle configurazioni per le quali ciò è consentito (cioè SEESEU-A, SEESEU-C, ASE e ASAP).

La formulazione finale dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 244/16 - prevedendo che a decorrere dall'1 gennaio 2017 non vi sia più alcuna differenza, dal punto di vista dell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, tra le diverse tipologie di sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC) realizzabili né tra le diverse tipologie di sistemi di distribuzione chiusi (SDC) consentite, per le quali le parti variabili delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovano applicazione solo all'energia elettrica prelevata da rete pubblica e che, anche in relazione ai periodi antecedenti all'1 gennaio 2017, le componenti tariffarie che avrebbero dovuto essere applicate all'energia elettrica consumata ma non prelevata dalla rete pubblica non sono più esigibili, con l'unica eccezione della componente tariffaria MCT - consente di introdurre numerose semplificazioni nel TISSPC, nel TISDC e negli altri provvedimenti ad essi correlati, ferma restando l'esigenza di completare la razionalizzazione sistemica delle configurazioni private già in essere.

COSA CAMBIA. Pertanto, la delibera 276/2017/R/eel adegua il TISSPC e il TISDC, nonché gli altri provvedimenti dell'Autorità alle nuove disposizioni, estende agli ASDC (altri sistemi di distribuzione chiusi) la stessa procedura di identificazione già vigente per le RIU (reti interne di utenza) e rivede conseguentemente il ruolo del GSE.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto:

- prevede che, nel caso di configurazioni di nuova realizzazione, non sia più necessario richiedere le qualifiche di SEU e SEESEU in quanto non comportano più benefici tariffari;

- prevede che il GSE completi le istruttorie tuttora in corso verificando in quale tipologia di SSPC ricada ciascun sistema e ne riporti l'esito sul sistema GAUDÌ, completando così l'identificazione di tutti i sistemi semplici di produzione e consumo;

- prevede che il GSE implementi una procedura semplificata finalizzata a identificare gli ASSPC già in esercizio per i quali non è stata presentata nessuna richiesta di qualifica, a partire dai dati e dalle informazioni a qualunque titolo già in possesso del GSE, con l'obiettivo di evitare la presenza di clienti finali "nascosti" all'interno delle configurazioni già in essere;

- conferma l'avvalimento del GSE ai fini dei controlli su SEU e SEESEU disposto con la deliberazione 597/2015/E/com, estendendolo a tutti i SSPC, ivi inclusi quelli di nuova realizzazione;

- prevede che gli Uffici dell'Autorità si avvalgano del GSE ai fini della definizione dei perimetri dei SDC.

In sintesi, il nuovo ruolo del GSE è quello di:

a. supportare la razionalizzazione sistemica delle configurazioni già esistenti;

b. effettuare verifiche a campione, in avvalimento, sui SSPC ivi inclusi quelli di nuova realizzazione;

c. coadiuvare l'Autorità nelle attività di definizione dei perimetri dei SDC.

In esito alla consultazione 654/2016/R/eel , la delibera 276/2017/R/eel definisce il 28 febbraio 2018, quale data ultima entro cui i clienti finali "nascosti" possono auto-dichiararsi evitando l'applicazione di sanzioni o penali. In particolare, i clienti finali "nascosti" possono chiedere di essere identificati come clienti finali della rete pubblica ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, possono chiedere l'identificazione di un ASDC, prevedendo al riguardo:

- che ai clienti finali "nascosti" che si auto-dichiarano entro la data ultima siano applicati conguagli, a decorrere dall'1 gennaio 2014 (data di entrata in vigore del TISSPC) e non più dal 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/09, indicata nel documento per la consultazione 653/2016/R/eel), solo nei casi in cui, pur non avendo i medesimi clienti richiesto nessuna qualifica, le configurazioni private in cui essi si trovano non avrebbero potuto essere classificate in nessuna delle configurazioni consentite dalla normativa vigente (SSPC o SDC);

- che ai clienti finali "nascosti" che non si auto-dichiarano entro la data ultima allo scopo definita si erogata una penale forfetaria, confermando la maggiorazione del 30% presentata in consultazione, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2014.

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