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Esperti estimatori, all'esame della Consulta i criteri di liquidazione dei compensi

Il Tribunale ordinario di Vicenza ha sollevato una eccezione di illegittimità costituzionale dell’art.161, comma 3, disp. att. cpc, nella parte in cui prevede che il compenso dell’esperto venga calcolato in base al ricavato realizzato dalla vendita del bene

martedì 11 aprile 2017 - Redazione Build News

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Con la circolare n. 45 di ieri, il Consiglio nazionale degli ingegneri segnala l’ordinanza del 16 febbraio 2016 con cui il Tribunale di Vicenza, Ufficio Esecuzioni, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.161, comma 3, disposizioni per l’attuazione e transitorie del Codice di procedura civile (comma aggiunto dall’art.14 del DL 27 giugno 2015 n.83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.132, a decorrere dal 21 agosto 2015), circa i criteri di liquidazione del compenso dell’esperto estimatore.

“Si tratta di una notizia di grande rilievo per i professionisti interessati, dato che l’intervento legislativo del 2015 aveva fortemente ridotto i compensi e dunque le pretese economiche degli esperti nominati dal giudice per la stima degli immobili nelle esecuzioni immobiliari, intervenendo sulla disciplina contenuta nel codice di procedura civile in senso peggiorativo”, ricorda il Cni..

“La novella legislativa – rammenta il Consiglio nazionale degli ingegneri - aveva introdotto sul punto dei limiti assai penalizzanti, agganciando da un lato il compenso dell’esperto al valore di vendita del bene pignorato (e non più al valore di stima) e, dall’altro, prevedendo che, prima della vendita, non possano essere liquidati all’esperto acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato sul valore di stima.”

Oggetto di rimessione alla Corte Costituzionale, per una verifica della sua conformità alla Costituzione, come detto, è la previsione attualmente contenuta nel terzo comma dell’art.161 disp. att. c.p.c. (“Giuramento dell’esperto e dello stimatore”) che afferma che: “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.”

Viene sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della citata disposizione, ritenendola confliggente con gli articoli 3, 36, 41, 97 e 117 Cost..

La norma sarebbe – secondo questa prospettiva – irragionevole (“Non si spiega quindi per quale ragione la liquidazione del bene debba avvenire sulla scorta del valore di vendita finale, quando viene chiesto di effettuare la stima del valore di mercato”), anche perché prende come valore di riferimento un’entità (il valore di vendita) “che tuttavia non pare pronosticabile a priori e dipende da fattori imponderabili da parte dell’esperto”.

Assai interessante – evidenzia il Cni - è anche il passaggio del percorso argomentativo seguito dal Tribunale, laddove qualifica espressamente l’obbligazione dell’esperto estimatore – definito “professionista dotato di specifica competenza tecnica” - quale “obbligazione di mezzi e non di risultato”, con risultati ermeneutici che potrebbero essere utilizzati validamente anche in altri casi simili, a favore degli ausiliari tecnici del Giudice (“Appare dunque irragionevole porre a carico dell’esperto l’alea degli eventi che possono incidere sul valore finale dell’aggiudicazione e che non dipendono dalla sua condotta o dalle sue capacità di previsione”).

Secondo il Giudice dell’esecuzione immobiliare Giulio Borrella, inoltre, dopo le modifiche apportate nel 2015, la norma “appare in contrasto altresì con l’art.41 e 117 Cost., in quanto pare limitare irragionevolmente la libertà di iniziativa economica, e ciò sia nella parte in cui parametra il compenso al valore di vendita, sia nella parte in cui ne rinvia la liquidazione alla vendita del bene, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione di acconti, non superiori al 50%”.

Ma viene denunciata altresì la violazione dell’art.36 Cost., dato che la disposizione, per come attualmente formulata (con i noti e qui varie volte richiamati limiti, costituiti dal riferimento per il compenso al valore di vendita del bene e per la parte in cui rinvia la relativa liquidazione al momento della vendita, consentendo prima di tale momento solamente la liquidazione all’esperto di acconti non superiori al 50%), non rispetterebbe il diritto del lavoratore a ricevere una retribuzione adeguata e proporzionale alla quantità e qualità del lavoro svolto. La norma quindi non assicurerebbe allo stimatore un ragionevole risultato economico: “Appare infatti equivalente al non compensare adeguatamente il professionista per il lavoro svolto, il rinviare sine die la liquidazione del compenso, in attesa di un evento futuro e incerto quale la vendita dell’immobile pignorato, che potrebbe avvenire dopo diversi anni o addirittura non avvenire mai”, sostiene il Giudice civile vicentino.

Per queste e per altre analoghe considerazioni il Tribunale di Vicenza ritiene di dover rimettere gli atti e copia dell’ordinanza alla Corte Costituzionale, prima di poter procedere alla liquidazione dell’esperto, nel caso sottoposto alla sua decisione.

La presa di posizione del Tribunale ordinario di Vicenza conforta e rafforza quindi l’iniziativa della Rete delle Professioni Tecniche, volta a chiedere con insistenza al Ministro della Giustizia di voler riconsiderare la disciplina complessiva contenuta nell’art.161 disp. att. c.p.c., sul versante della misura e dei criteri di liquidazione dell’esperto estimatore nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari.

La questione è stata inoltre oggetto di particolare approfondimento anche da parte del GdL istituito assieme all’ABI (Associazione Bancaria Italiana) di cui fanno parte il Consigliere Nazionale Gaetano Fede e l’Ing. R. Pellegatta, già Consigliere Segretario del CNI.

In alegato l’ordinanza del 16 febbraio 2016 del Tribunale di Vicenza

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