L’art. 83, comma 9 del nuovo Codice Appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) esclude che l’istituto del soccorso istruttorio possa essere applicato per colmare le carenze dell’offerta tecnica.
Lo ha precisato la seconda sezione del Tar Liguria nella sentenza n.145/2017 pubblicata il 28 febbraio.
Il Tribunale amministrativo ha chiarito che la norma di cui al comma 9 dell’art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica” - è differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1 ter, del vecchio Codice Appalti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) secondo cui “1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2 bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”.
La norma previgente, infatti, ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 bis, laddove, facendo riferimento all’”incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta”, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta.
In allegato la sentenza