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Sabatini-ter: domande di agevolazione dal 1° marzo

Dal 1° marzo 2017 le imprese potranno presentare la domanda di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti

martedì 21 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Il Ministero dello Sviluppo economico ricorda sul suo sito web che a partire dal 1° marzo 2017 le imprese potranno presentare la domanda di agevolazione della Nuova Sabatini per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

L’obiettivo è incentivare la manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l’innovazione di processo e di prodotto.

Le istruzioni per le imprese, e gli schemi di domanda e di dichiarazione da trasmettere per poter beneficiare delle agevolazioni, sono definiti nella circolare attuativa del 15 febbraio 2017 (LEGGI TUTTO).

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano sia alle domande presentate dal 1° marzo 2017, sia a quelle presentate prima di tale data, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA NUOVA DISCIPLINA. A partire dal 1° marzo, le imprese dovranno utilizzare esclusivamente il nuovo modulo di domanda (release 4.0) che sarà reso disponibile dalla medesima data nella sezione dedicata alla Nuova Sabatini; le domande presentate con il vecchio modulo dopo il 1° marzo saranno considerate irricevibili.

All’interno del nuovo modulo le imprese dovranno indicare la ripartizione tra investimenti c.d. ordinari e investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (c.d. 4.0).

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. 4.0 sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare. Con riferimento alla stessa domanda, gli investimenti dichiarati dalla Pmi come investimenti c.d. 4.0, se non rientranti negli elenchi di cui agli allegati 6/A e 6/B, non sono ammessi alle agevolazioni e non possono essere ammessi come investimenti ordinari.

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