Con la sentenza n. 522/2017 pubblicata il 25 gennaio, la settima sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha affermato che la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) non può inibire al Comune, deputato al controllo del territorio ex art. 27 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), l’esercizio dei suoi poteri sanzionatori e repressivi, nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’effettuazione dei lavori tramite C.I.L.A.
Pertanto, si deve dichiarare illegittimo il silenzio serbato dal Comune in ordine alla diffida con cui si chiedeva di verificare la legittimità dei lavori oggetto della comunicazione di inizio lavori asseverata.
In allegato la sentenza