Fisco

Ecobonus condomini: attese le modalità attuative per la cessione del credito

Tra gli aspetti critici l'esclusione delle banche e i rischi per le imprese. Le proposte di Renovate Italy per il provvedimento dell'Agenzia delle entrate

lunedì 13 febbraio 2017 - Redazione Build News

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È disponibile dal 31 gennaio scorso, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’applicazione gratuita con la quale i condomìni devono trasmettere, per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni degli edifici, la cessione del credito dei condòmini ai fornitori, secondo le modalità attuative previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.

La trasmissione della comunicazione deve avvenire entro il 31 marzo 2017, mediante il canale Entratel o Fisconline. La comunicazione può essere inviata direttamente dal condominio, oppure tramite gli intermediari.

Il condominio deve trasmettere: l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese sostenute nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

NUOVI CRITERI PER LA CESSIONE DEL CREDITO CON LA LEGGE DI BILANCIO 2017. Per le spese sostenute dal 2017 al 2021, la legge di bilancio 2017 ha, invece, previsto nuovi criteri per la cessione del credito in relazione agli interventi condominiali di riqualificazione energetica e antisismici. Le modalità attuative e i tempi di trasmissione dei relativi dati saranno indicati in un nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in corso di predisposizione. In proposito, Renovate Italy evidenzia che la facoltà di cessione delle detrazioni fiscali “è la caratteristica potenzialmente più rivoluzionaria dei nuovi benefici riservati alla riqualificazione energetica dei condomini, che trasforma un incentivo congenitamente incerto, legato alla mutevole condizione fiscale dei beneficiari, in una risorsa sicuramente disponibile per tutto il periodo di applicazione. Su questa novità, che riguarda anche gli interventi di miglioramento sismico degli edifici condominiali, si gioca l’efficacia del provvedimento ma, senza l’introduzione di alcuni accorgimenti, la potenzialità dell’innovazione rischia di trasformarsi in un boomerang”.

Infatti, l'effettiva efficacia del provvedimento “è fortemente menomata dal divieto di cessione agli istituti di credito e agli intermediari finanziari. E’ facilmente intuibile che il ricorso a soggetti cessionari non finanziari sarà motivo di incremento della complessità dei processi condominiali e dei costi e potrà anche alimentare fenomeni speculativi e distorsivi della concorrenza. Non deve essere sottovalutato il rischio che il meccanismo della cessione finisca per porre ai margini del mercato gli operatori specializzati e pregiudicare la qualità degli interventi”.

Nel nuovo articolo di Renovate Italy – IN ALLEGATO - sono analizzati i motivi e le conseguenze dell'esclusione dei soggetti finanziari e formulate considerazioni e proposte, indirizzate all'Agenzia delle entrate e ai responsabili della politica economica del Paese, per il superamento della grave limitazione. “Se ben congegnato, il provvedimento di incentivazione consentirebbe di esprimere una capacità espansiva ampiamente sottovalutata e di attivare un vasto piano di trasformazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, dando finalmente sostanza a uno dei pilastri della strategia energetica e climatica che il nostro Paese non può tardare ad adottare”.

LE PROPOSTE. L'associazione suggerisce che nel provvedimento in emanazione “siano adottate procedure il più possibile semplificate e che, in generale, siano consentite modalità applicative differenziate e adeguate alle diverse possibili situazioni. Ad esempio:

- sia consentito ai contribuenti di scegliere tra la cessione dell'intero ammontare delle detrazioni oppure, in alternativa, delle detrazioni spettanti per singole annualità;

- non sia posta alcuna limitazione all’ambito soggettivo dei beneficiari che possono optare per la cessione, in stretta aderenza alla formulazione dell’art. 2-sexies dell’art. 14 e del comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013; qualunque limitazione renderebbe più difficili le decisioni delle assemblee condominiali, privando di sostanziale efficacia i nuovi incentivi introdotti dalla legge 232/2016;

- nella definizione di “soggetti privati” di cui al comma 2-sexies dell’art. 14 e del comma 1- quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013 non siano introdotte restrizioni, consentendo agli operatori privati, anche imprenditoriali, di individuare le modalità più adatte per anticipare, a costi accettabili, il valore attualizzato degli incentivi decennali e quinquennali;

- sia consentita la cessione della detrazione anche agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, con la precisazione che il credito ceduto sia utilizzato dal cessionario esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

- sia rimosso, limitatamente ai suddetti soggetti finanziari che acquisiscono le detrazioni, il limite di 700 mila euro annui fissato per le compensazioni;

- sia ammessa l’operatività di soggetti gestori di “Albi dei soggetti cessionari” che svolgano un ruolo di raccordo tra beneficiari cedenti e soggetti cessionari (senza per questo essere qualificati come intermediari finanziari), e di gestione degli obblighi di comunicazione, con modalità conformi a un regolamento improntato a criteri di trasparenza, economicità e protezione della privacy;

- sia precisato che le conseguenze di eventuali errori che pregiudichino il diritto a fruire degli incentivi restano a esclusivo carico del contribuente cedente, escludendo ogni responsabilità o conseguenza per i soggetti cessionari;

- la cospicua entità delle somme anticipate dai cessionari possa trovare capienza nella più ampia gamma possibile di imposte e contributi a loro carico, sui quali operare la compensazione (IRPEF, IRES, IRAP, IVA e contributi previdenziali e assistenziali);

- sia precisato che le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica sono riconosciute a condizione che le opere eseguite rispettino le norme urbanistiche ed edilizie comunali, nonché le disposizioni sulla prestazione energetica degli edifici e le altre disposizioni obbligatorie”.

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