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Normative antisismiche regionali: il quadro sinottico

Inviato al presidente della Commissione Ambiente della Camera il documento con l'attuale quadro delle misure previste da ciascuna Regione sulla classificazione sismica e sulla normativa antisismica

mercoledì 21 dicembre 2016 - Redazione Build News

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“Gli ultimi eventi sismici verificatisi tra agosto ed ottobre 2016 nei territori del Lazio, dell’Abruzzo, delle Marche e dell’Umbria hanno determinato l’esigenza di procedere ad una ricostruzione delle principali normative regionali adottate in materia antisismica. E’ stata, infatti, da più parti sottolineata la necessità di porre l’attenzione sulle misure previste da ciascuna Regione nel campo della prevenzione sismica.”

È questo l'”incipit” dell'interessante documento “Quadro sinottico delle normative antisismiche regionali” - IN ALLEGATO - inviato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome a Ermete Realacci, Presidente della VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati.

La prevenzione sismica, come noto, “si può realizzare essenzialmente attraverso l’utilizzo di due strumenti:

- la classificazione simica, che consiste nella suddivisione del territorio della Repubblica italiana in specifiche aree, caratterizzate da un comune rischio sismico;

- la normativa sismica, con la quale si indicano i criteri da dover seguire per garantire la costruzione di strutture maggiormente stabili, in grado di ridurre la tendenza delle stesse a subire danni in seguito ad un evento sismico.”

CLASSIFICAZIONE SISMICA. Per quanto riguarda la classificazione sismica, l’attuale quadro di riferimento risulta così composto:

1) MOLISE: In attuazione del D. Lgs. n. 112/1998 e sulla base dei criteri di classificazione contenuti nell’Ordinanza summenzionata, la Regione è intervenuta con la L. R. 20 maggio 2004, n. 13, “Riclassificazione sismica del territorio regionale e nuova normativa sismica”, con cui è stato aggiornato l’elenco dei Comuni dichiarati sismici, i quali sono stati ricompresi a seconda del livello di sismicità nelle zone 1, 2 e 3;

2) BASILICATA: sulla base degli stessi atti, la Regione ha provveduto con la D.G.R. n. 2000/2003 all’individuazione e alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, con conseguente modifica degli elenchi dei Comuni qualificati come sismici;

3) SICILIA: La Regione ha a tal fine adottato la D.G.R. n. 408 del 19.12.2003, con cui sono stati aggiornati gli elenchi dei Comuni sismici e sono state, inoltre, specificate le categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità assume rilievo fondamentale ai fini della protezione civile durante gli eventi sismici o in conseguenza di un eventuale collasso. Su quest’ultimo punto, è poi intervenuta la D. G. R. n. 1372/2005, recante “Indirizzi regionali per l’effettuazione delle verifiche tecniche di adeguatezza sismica di edifici ed infrastrutture strategiche ai fini di protezione civile o rilevanti in conseguenza di un eventuale collasso e relativo programma attuativo temporale”, che si conforma a tal proposito agli obblighi di verifica, ai criteri, alle procedure ed ai requisiti di sicurezza indicati dalla normativa vigente, ovvero:

- il D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio;

- il Decreto del PCDM del 21 ottobre 2003;

- l’Ordinanza del PCDM n. 3274/2003 e s. m. i.;

- la Circolare Assessorato ai Beni Culturali e Ambientali e della P. I. dell’8 novembre 2002, contenente “Istruzioni generali per la redazione dei progetti di restauro nei beni architettonici di valore storico-artistico in zone sismiche”;

- le Norme Tecniche per le costruzioni in zona sismica e i relativi DD. MM. attuativi;

- il Decreto Ministeriale 14 settembre 2005: Norme tecniche per le costruzioni.

4) EMILIA ROMAGNA: La Regione ha provveduto con la D. G. R. n. 1435/2003, con cui è stata recepita la nuova classificazione sismica del territorio regionale individuata dall’Ordinanza del PCDM del 2003. In merito all’Emilia Romagna, è bene, inoltre, evidenziare che si tratta dell’unica Regione che, al fine di consentire un immediato e diretto dialogo tra le parti coinvolte nella progettazione antisimica, ha istituito un apposito forum di discussione, accessibile tramite Internet alla pagina www.regione.emilia-romagna.it/geologia, aperto agli interessati degli Enti Locali, delle Università, del mondo professionale e produttivo;

5) LIGURIA: Nel territorio ligure due risultano le normative di riferimento in materia, ovvero la L. R. n. 11/2013, contenente “Disposizioni relative agli strumenti urbanistici compresi nelle zone dichiarate simiche” destinate a dare attuazione all’Ordinanza del PCDM del 3 2003, e la D. G. R. n. 1308/2008, recante la “Nuova classificazione sismica della Regione Liguria”;

6) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO: Nel territorio provinciale di Bolzano, in particolare, si è provveduto alla nuova classificazione dei Comuni simici con la Delibera della Giunta Provinciale n. 4047 del 6.11.2006;

7) CALABRIA: La Regione ha recepito integralmente la classificazione operata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 attraverso la D. G. R. n. 47 del 10 febbraio 2004;

8) FRIULI VENEZIA GIULIA: in maniera analoga, anche in questo caso ci si è limitati dapprima ad un integrale recepimento della classificazione eseguita con l’Ordinanza del PCDM del 2003 con la D. G. R. n. 2325 dell’1 agosto 2003, cui ha fatto seguito la D. G. R. n. 2543 dell’1 ottobre 2004, relativa all’adozione di ulteriori atti necessari per l’introduzione dei criteri generali previsti a livello statale ai fini della costruzione simica, con cui è stato approvato il primo programma regionale delle verifiche sismiche, dell’elenco degli edifici e delle opere strategiche e rilevanti di interesse regionale da sottoporre a verifica sismica e della scheda per le verifiche. Quest’ultimo atto, inoltre, è stato recentemente modificato con la D. G. R. n. 845 del 6 maggio 2010, contenente l’attuale classificazione delle zone sismiche e delle aree di bassa ed alta sismicità nel territorio friulano;

9) LAZIO: anche in tale Regione è stata originariamente recepita la classificazione dei Comuni simici operata dall’Ordinanza del PCDM del 2003 con la D. G. R. n. 766/2003, in seguito modificata ed aggiornata dalla D. G. R. n. 387 del 22 maggio 2009, recante la “Nuova classificazione sismica del territorio della Regione Lazio”;

10) LOMBARDIA: La Regione ha recentemente proceduto ad un aggiornamento delle zone sismiche ricadenti nel suo territorio con la D. G. R. n. 2129/2014;

11) PIEMONTE: La Regione ha dapprima eseguito una nuova classificazione dei Comuni sismici con la D. G. R. n. 11-13058 del 19 gennaio 2010, in seguito aggiornata con la D. G. R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, con la quale sono state altresì aggiornate le procedure di controllo e di gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

12) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Come per Bolzano, anche in questo caso si è intervenuti con un aggiornamento degli elenchi dei Comuni sismici rientranti nel territorio provinciale, oggi ricompresi specificamente nelle zone simiche 3, a bassa sismicità, e 4, a sismicità trascurabile, con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2919 del 27 dicembre 2012;

13) PUGLIA: La Regione, nell’esercizio della delega prevista dall’Ordinanza del PCDM del 2003, ha riclassificato le zone sismiche rientranti nel proprio territorio con la D. G. R. n. 597/2004, alla quale va aggiunta la D. G. R. n. 1214/2011, con cui, alla luce dell’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti ai fini della protezione civile, sono stati aggiornati gli elenchi relativi ad essi;

14) TOSCANA: In merito a tale Regione si precisa che, in seguito alla fusione di 14 Comuni toscani e la successiva istituzione di 7 nuove amministrazioni comunali, si è recentemente posta la necessità di aggiornare gli elenchi dei Comuni qualificati come sismici con la D. G. R. n. 421 del 26 maggio 2014, di modifica della precedente D. G. R. n. 878 dell’8 ottobre 2012;

15) UMBRIA: La Regione ha approvato la nuova classificazione simica dei proprio Comuni con la D. G. R. n. 1111 del 18 settembre 2012;

16) VALLE D’AOSTA: la materia è qui trattata dalla D. G. R. n. 1603/2013, con cui si è provveduto sia alla riclassificazione del territorio simico regionale che all’introduzione dell’obbligo della progettazione antisismica per gli edifici e le opere in essa specificate;

17) VENETO: La Regione è intervenuta in materia con diversi provvedimenti, ovvero la D. G. R. n. 67/2003, recante la “Nuova classificazione dei Comuni sismici veneti”, la D. G. R. n. 3645/2003, contenente “Disposizioni sull’edilizia in zona sismica”, nonché la D. G. R. n. 2122/2005, con cui sono stati definiti i criteri e le modalità attuative per l’esecuzione dei controlli da parte degli Uffici del Genio Civile sui progetti di opere da realizzarsi in zona sismica;

18) MARCHE: La Regione ha proceduto alla riclassificazione dei Comuni sismici del proprio territorio dapprima con la D. G. R. n. 1046/2003, modificata dalla D. G. R. n. 136/2004, da ultimo sostituita con l’Ordinanza n. 3907/2010;

19) SARDEGNA: Con l’Ordinanza del PCDM del 2003 la Sardegna è stata ricompresa nelle zone di tipo 4 a bassa sismicità. Per tale motivo, la Regione è intervenuta in materia con la D. G. R. n. 15/31 del 2004, con cui ha stabilito il recepimento in via transitoria, ossia fino all’aggiornamento della mappa di rischio simico regionale, della classificazione sismica dei Comuni sardi prevista dalla predetta Ordinanza, per i quali non è stato però introdotto l’obbligo della progettazione antisismica;

20) ABRUZZO E CAMPANIA: nelle due regioni è stata integralmente recepita la classificazione effettuata con l’Ordinanza del PCDM del 2003 e s. m. i.

Bisogna, infine, aggiungere che l’Ordinanza del PCDM del 2003 lasciava alle singole Regioni facoltà di introdurre o meno l’obbligo di progettazione antisismica nelle zone 4. In considerazione di tale previsione, alcuni Enti territoriali (Sicilia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia) hanno esteso tale obbligo anche nei territori ricompresi nelle zone 4, come si evince espressamente dai rispettivi provvedimenti adottati e summenzionati; altre (Sardegna, Veneto), invece, hanno optato per l’esenzione da questo obbligo per i Comuni a trascurabile sismicità, come risulta dai provvedimenti dalle stesse emanati.

NORMATIVA ANTISISMICA. “Premessa fondamentale da dover considerare al riguardo – si legge nel documento - è la molteplicità di fattori che concorrono alla riduzione del rischio sismico, tra i quali vanno inclusi la vulnerabilità del sistema urbano, l’esposizione e la pericolosità sismica di base dei singoli territori. Precisamente, elementi atti ad incidere direttamente sulla definizione della pericolosità sismica di una zona sono:

a) le caratteristiche degli eventi sismici che possono verificarsi nell’area in un dato intervallo temporale e con una prefissata probabilità;

b) le condizioni geologiche-morfologiche, geotecniche e geofisiche dei litotipi superficiali capaci di modificare la risposta sismica locale.

In linea di principio, dunque, il rischio sismico può essere ridotto intervenendo su ciascun fattore citato o su delle loro combinazioni in grado di determinare il rischio stesso:

- programmando o indirizzando i nuovi insediamenti in zone del territorio a risposta sismica locale più favorevole;

- progettando i nuovi edifici con tipologie meno vulnerabili rispetto alle caratteristiche del terremoto di progetto in accordo con le normative vigenti per le costruzioni in zone sismiche;

- operando sul patrimonio edilizio esistente con interventi di adeguamento o di miglioramento sismico per diminuirne la vulnerabilità;

- diminuendo l'esposizione urbanistica di edifici vulnerabili con la modifica delle funzioni in atto o previste o modificandone la destinazione o l'intensità d'uso.

Sulla base di queste considerazioni necessarie ai fini della riduzione del rischio sismico e conformemente a quanto previsto dal D. P. R. 6 giugno 2001, n. 380, quasi tutte le Regioni italiane, allo scopo appunto di garantire una maggiore tutela della pubblica incolumità e della prevenzione sismica, hanno adottato della apposite leggi regionali, con cui sono state ripartite le funzioni in materia sismica, riorganizzate le Strutture tecniche competenti, ma soprattutto sono stati disciplinati in maniera sostanzialmente uniforme i procedimenti di autorizzazione sismica, le procedure di vigilanza e di controllo sulle opere e le costruzioni nelle zone sismiche, le modalità specifiche di repressione delle violazioni e di applicazione delle sanzioni, nonché l’obbligo di verificare preventivamente la compatibilità degli strumenti urbanistici e di pianificazione comunale, in formazione o in modifica, con le condizioni geomorfologiche del territorio. Ovviamente, anche in questo caso il corpus normativo si presenta piuttosto complesso e variegato, ragion per cui si reputa utile dapprima un’indicazione delle principali leggi a cui si è fatto riferimento, al fine poi di metterne in evidenza analogie e differenze. Di preciso, dunque, l’analisi si è incentrata sulle seguenti normative:

1) MOLISE: L. R. 9 settembre 2011, n. 25, recante disposizioni sulle “Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica”;

2) BASILICATA: L. R. n. 38/1997, contenente “Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio sismico”;

3) EMILIA- ROMAGNA: L. R. n. 19/2008, che detta “Norme per la riduzione del rischio sismico”, modificata dalla L. R. n. 6/2009 sul governo e la riqualificazione solidale dei territori;

4) CAMPANIA: L. R. n. 8/1983, come modificata da ultimo dalla L. R. 9 maggio 2016. n. 10;

5) LIGURIA: L. R. n. 29/1983, come modificata dalla L. R. n. 11/2013;

6) CALABRIA: L. R. n. 37/2015, come modificata da ultimo dalla L. R. n. 16/2016, non ancora pienamente in vigore in quanto si attende l’approvazione del relativo regolamento di attuazione;

7) FRIULI VENEZIA GIULIA: L. R. n. 16/2009, contenente “Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”;

8) LAZIO: Regolamento regionale n. 14/2016, recante “Disposizioni per lo snellimento e la semplificazione delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico e di repressione delle violazioni della normativa sismica”;

9) LOMBARDIA: L. R. n. 33/2015, che detta “Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche”, cui ha fatto seguito la D. G. R. n. 5001/2016, che indica le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni assegnate ai Comuni, in forma singola o associata;

10) UMBRIA: L. R. n. 1/2015, Testo Unico sul Governo del territorio e materiale correlato, con cui è stata abrogata la precedente L. R. 27 gennaio 2010, n. 5, ma sono stati fatti salvi tutti gli atti di indirizzo ad essa riferibili, riconosciuti come ancora compatibili anche con il nuovo T. U. e, quindi, segnatamente le Deliberazioni della Giunta Regionale nn. 165-171 del 20 febbraio 2012, nonché la D. G. R. n. 325 del 27 marzo 2012;

11) VALLE D’AOSTA: L. R. n. 23/2012, contenente la “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, successivamente integrata dalla D. G. R. n. 40/2014;

12) MARCHE: L. R. n. 17/2015, recante “Disposizioni in materia di microzonazione sismica”;

13) ABRUZZO: L. R. n. 28/2011, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche”, modificata dalla L. R. 20 ottobre 2015, n. 32, con cui sono state attribuite a Regioni e Comuni le funzioni in materia antisismica.

Per quanto attiene le Regioni mancanti in questo elenco (in particolare Sicilia, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto), si sottolinea come queste non abbiano adottato una specifica legge regionale in materia sismica, ma siano di volta in volta intervenute con singoli provvedimenti disciplinanti determinate questioni.”

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