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Formazione installatori FER in Piemonte: pubblicata sul Bur la delibera con la proroga

Slitta al 31 dicembre 2016 il termine per lo svolgimento delle attività formative

venerdì 5 agosto 2016 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2016, è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2016, n. 22-3683, recante “Proroga al 31 dicembre 2016 del termine per lo svolgimento delle attività formative, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2015, n.18 - 1540 diretta a disciplinare, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 28/2011 e s.m.i. i profili formativi della Regione Piemonte per l'abilitazione degli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”.

Il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), modificato dall’articolo 17, comma 1, del decreto - legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 15 prevede che “La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37”.

Con la deliberazione n. 18-1540 dell’ 8 giugno 2015, la Giunta regionale del Piemonte, sulla base dell’Accordo Stato Regioni n. 14/078/CR08bis/C9, ha approvato la disciplina regionale dei corsi di formazione professionale, ivi inclusi quelli di aggiornamento, per i profili formativi abilitanti per gli installatori di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), recependo il termine del 1° agosto 2013, dal quale decorrono gli obblighi di aggiornamento triennale, così come stabilito nel suddetto Accordo, in scadenza pertanto al 31 luglio 2016.

Il termine per l’effettuazione delle attività formative, precedentemente fissato al 31 dicembre 2013, è stato prorogato, per le regioni che non avevano ancora disciplinato i corsi, al 31 dicembre 2016 ai sensi dell’articolo 3, comma 2 quater, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21. Conseguentemente, il comma 2 del citato articolo 15 del d.lgs. 28/2011, modificato dal suddetto decreto-legge stabilisce che le regioni e le province autonome attivino, entro il nuovo termine del 31 dicembre 2016, nel rispetto dei criteri di cui all’Allegato 4 del d.lgs. 28/2011, un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili.

Ad oggi l’attivazione dei corsi di formazione e di aggiornamento nei vari territori regionali risulta ancora molto disomogenea nelle modalità e nella tempistica definita dalle Regioni, come emerge dalla ricognizione promossa nel mese di giugno 2016 dal Coordinamento del Gruppo Professioni istituito all’interno della Conferenza delle Regioni. Tale disomogeneità è frutto di interpretazioni sostanzialmente diverse degli obblighi posti in capo alle Regioni, derivanti dalla poca chiarezza e per alcuni aspetti dall’incerto coordinamento della normativa specifica, come ribadito dalla nota inviata il 7 luglio 2016 dal Coordinatore del Gruppo Professioni alla Responsabile della Divisione Fonti rinnovabili di energia del Ministero dello Sviluppo economico.

Il Comitato di Coordinamento delle Confederazioni Artigiane del Piemonte, con la comunicazione prot. n. 8 del 5 aprile 2016, ha evidenziato delle criticità in relazione all’applicazione della citata deliberazione di disciplina regionale piemontese sullo svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale, con particolare riferimento alla disparità di trattamento delle imprese nei territori regionali, anche confinanti, circa le tempistiche di adempimento agli oneri di formazione e aggiornamento delle stesse, con conseguente richiesta di modifica anche della disciplina piemontese del termine del 31/7/2106 ridefinendolo almeno fino al 31/12/2016.

Con la nota prot. n. 0018920 dell’11 luglio 2016, il MISE - Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare - Divisione VI “Fonti rinnovabili di energia”, pur richiamando l’Accordo Stato Regioni anche negli aspetti della tempistica concordata, ha comunque ribadito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di formazione professionale.

Ciò premesso, la Regione Piemonte, al fine di garantire alle imprese operanti nel territorio piemontese un lasso di tempo maggiore per formarsi e aggiornarsi, in un contesto nazionale che permane disuguale rispetto a tali obblighi, con la Dgr n. 22-3683 del 25 luglio 2016 ha prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per l’effettuazione delle attività formative abilitanti e di aggiornamento triennale da parte di coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15 comma 1 del d.lgs. 28/2011.

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