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Autorizzazione paesaggistica semplificata: ok dalla Conferenza Unificata

Via libera al silenzio-assenso per i pareri obbligatori e vincolanti delle soprintendenze per gli interventi edilizi di lieve entità ammessi alla procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica

giovedì 7 luglio 2016 - Redazione Build News

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La Conferenza Unificata, nella riunione odierna, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento, proposto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Il nuovo regolamento – attuativo dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – è stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 15 giugno scorso.

OK A SILENZIO-ASSENSO SOPRAINTENDENZE PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ AMMESSI A PROCEDURA SEMPLIFICATA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA. Con il raggiungimento dell'intesa, la Conferenza Unificata ha dato l'ok alla fattispecie del silenzio-assenso per i pareri obbligatori e vincolanti delle sopraintendenze, per quegli interventi edilizi di lieve entità, ammessi ad una procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica. “Si tratta di una decisione che segue un precisa richiesta da parte di Anci – ha spiegato al termine della riunione il presidente del Consiglio Nazionale Anci Enzo Bianco – e per questo la salutiamo con soddisfazione. A causa dei vincoli paesaggistici – ha aggiunto il sindaco di Catania – molti cittadini non potevano apportare alle proprie abitazioni la minima modifica poiché vincolata ad un parere della sovrintendenza di turno. La decisione di oggi modifica le procedure e, per quegli interventi edilizi di lieve entità indicati nello schema di regolamento approvato già in via preliminare del Consiglio dei Ministri, si potrà procedere alle modifiche scaduti i termini dell’invio della domanda che variano dai 30 ai sessanta giorni. Questo semplificherà e velocizzerà le procedure e migliorerà la vita dei cittadini”, ha concluso Bianco.

Ricordiamo che il nuovo regolamento reca quattro allegati che contengono, rispettivamente, l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell'allegato A); l'elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell'allegato B); lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C); la scheda di relazione paesaggistica semplificata (allegato D), che è l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Gli interventi “liberi” e quelli “semplificati” sono rispettivamente indicati negli allegati A e B allo schema di regolamento: il secondo (interventi “semplificati”) è però più ampio, in quanto include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi “liberi”), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati nel primo elenco. A titolo di esempio, nella categoria A.2. sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici (rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili), purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; le stesse tipologie di interventi sono invece ricomprese nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e interventi sulle coperture) allorquando comportino viceversa alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.

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