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Sistri, in Gazzetta il nuovo regolamento con le modalità operative semplificate

Il nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente entra in vigore il prossimo 8 giugno e abroga il DM n. 52/2011

mercoledì 25 maggio 2016 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n.120 del 24 maggio 2016, è stato pubblicato il decreto 30 marzo 2016, n. 78 del Ministero dell'Ambiente che reca “disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilita' dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

In vigore dall'8 giugno prossimo, il provvedimento è composto di 24 articoli e 2 allegati e abroga il decreto ministeriale n. 52/2011 di istituzione del Sistri.

“Il nuovo regolamento sul Sistri – ha spiegato il ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti - ha il compito di portarci verso un sistema più semplice ed economico per le imprese interessate alla gestione dei rifiuti pericolosi. Interveniamo sulla struttura e le modalità di funzionamento del sistema di tracciabilità, che non può essere più vissuto dalle aziende come un insieme di oneri insopportabili, ma come una garanzia innanzitutto per loro stesse”.

“Il nuovo affidamento – ricorda Galletti – è alle porte: a marzo 2016 è scaduto il termine previsto per la presentazione delle offerte, mentre quello per la conclusione della procedura e l’aggiudicazione della gara scadrà nel mese di settembre 2016, cui seguirà un necessario periodo di affiancamento all’attuale gestore. Questo regolamento, che ha già ricevuto l’apprezzamento di diversi operatori, fissa con chiarezza gli obiettivi del nuovo affidamento: dalla modalità off-line di compilazione delle schede di carico e scarico all’utilizzo di formulari già ‘familiari’ agli operatori, dalla trasmissione asincrona dei dati all’interazione e il coordinamento tra le banche dati. Uno spartiacque – conclude il ministro - con un passato di troppe incertezze e criticità per le imprese”.

 

PROCEDURE OPERATIVE. Il nuovo decreto stabilisce, all'articolo 2, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente, di natura non regolamentare, sono definite le procedure operative necessarie per l'accesso al Sistri, l'inserimento e la trasmissione dei dati, nonche' quelle da applicare nei casi in cui, in ragione delle peculiarita' degli stessi, si richiedano disposizioni differenziate o specifiche.

Con le stesse modalita' si procede alle modifiche dell'allegato 1 e alla revisione dell'entita' dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al Sistri su base volontaria, che sono stabiliti in misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento.

La societa' concessionaria del servizio di gestione del Sistri predispone ed aggiorna la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e ne cura la pubblicazione sul portale informativo Sistri (www.sistri.it) previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente.

ISCRIZIONE AL SISTRI. Sono tenuti ad aderire al Sistri i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Rientrano nell'ambito delle categorie individuate, in particolare, i seguenti soggetti:

a) nel caso delle imprese e degli enti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale, nonche' le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5, o, se iscritti in categoria 2-bis, solo quando obbligati ad aderire come produttori;

b) nel caso di trasporto navale, l'armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto, o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall'armatore o noleggiatore medesimo;

c) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo 18, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l'impresa portuale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;

d) nel caso di trasporto intermodale ferroviario di rifiuti, i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Possono aderire su base volontaria al Sistri i soggetti indicati dall'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed i soggetti non obbligati ad aderire ai sensi delle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

PROCEDURE DI ADESIONE AL SISTRI. Gli operatori obbligati si iscrivono al Sistri prima di dare avvio alle attivita' o al verificarsi dei presupposti previsti dagli articoli medesimi, con le modalita' indicate nel decreto previsto all'articolo 2.

I comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, non iscrivono le unita' locali con meno di dieci dipendenti, ivi comprese quelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si iscrive comunque il comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali.

Gli Enti pubblici titolari dell'autorizzazione all'esercizio di impianti pubblici di trattamento di rifiuti possono, in attesa della voltura dell'autorizzazione, delegare l'iscrizione e le procedure Sistri a terzi soggetti in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per la gestione impianti in conto terzi, ai quali e' affidata la gestione dell'impianto, dandone comunicazione al Sistri. In tali ipotesi l'iscrizione al Sistri e' effettuata a nome del soggetto gestore.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE AL SISTRI. La copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del Sistri a carico degli operatori iscritti e' assicurata mediante il pagamento di un contributo annuale, nella misura e con le modalita' indicate nell'allegato 1.

Il contributo e' versato da ciascun operatore iscritto per ciascuna attivita' di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unita' locale. Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. Negli anni successivi, il contributo e' versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.

Qualora al momento del pagamento del contributo annuale sia certo che il numero dei dipendenti occupato si e' modificato rispetto all'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributo dovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso, previa dichiarazione al Sistri.

MODALITÀ OPERATIVE SEMPLIFICATE. Il titolo V del decreto n. 78/2016 reca le modalità operative semplificate. I soggetti produttori e trasportatori di propri rifiuti, che aderiscono al Sistri, cui spetta comunque la responsabilita' delle informazioni inserite nel sistema, possono adempiere agli obblighi di cui al regolamento tramite le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o societa' di servizi di diretta emanazione delle stesse. A tal fine i soggetti indicati, dopo la propria iscrizione, possono delegare o incaricare le suddette associazioni imprenditoriali o societa' di servizi, che sono tenute a iscriversi al Sistri per la specifica categoria.

La compilazione della scheda Sistri - Area registro cronologico puo' essere effettuata ogni 45 giorni, e comunque prima della movimentazione dei rifiuti.

I soggetti che producono rifiuti in quantita' non superiore a duecento chilogrammi o litri per anno, sono tenuti alla compilazione trimestrale della scheda Sistri - Area registro cronologico, che deve essere comunque compilata prima della movimentazione dei rifiuti predetti.

I produttori obbligati ad aderire al Sistri e regolarmente iscritti, che conferiscono i propri rifiuti, previa convenzione, al servizio pubblico di raccolta o ad altro circuito organizzato di raccolta, possono adempiere agli obblighi, rispettivamente, tramite il gestore del servizio pubblico di raccolta oppure tramite il gestore della piattaforma di conferimento. Il centro di raccolta del servizio pubblico o la piattaforma di conferimento sono tenuti a iscriversi al Sistema nella categoria centro raccolta/piattaforma.

La responsabilita' del produttore dei rifiuti e' assolta al momento della presa in carico dei rifiuti da parte del centro di raccolta o piattaforma di conferimento. A tal fine il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti la copia completa della scheda Sistri – Area movimentazione.

I produttori adempiono all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico attraverso la conservazione, in ordine cronologico, della copia delle schede Sistri - Area movimentazione relative ai rifiuti prodotti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE. Per quanto non espressamente indicato dal nuovo regolamento, fino all'approvazione delle procedure operative con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito Sistri (www.sistri.it), previo visto di approvazione del Ministero dell'ambiente.

In attuazione dell'articolo 11, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le procedure di affidamento del sistema di tracciabilita' informatica dei rifiuti assicurano:

a) la razionalizzazione e la semplificazione del sistema, attraverso l'abbandono dei dispositivi elettronici Usb per l'accesso in sicurezza al Sistri e l'individuazione di strumenti idonei a garantire l'efficace resa del servizio di tracciabilita' dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2008/98/CE e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) la tenuta in formato elettronico dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto con compilazione in modalita' off-line e trasmissione asincrona dei relativi dati, nonche' la generazione automatica del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della dematerializzazione della corrispondente documentazione;

c) la semplificazione degli obblighi informativi alle imprese attraverso l'interazione e il coordinamento con banche dati in uso alla pubblica amministrazione, garantendo, per quanto possibile, l'acquisizione automatica delle informazioni disponibili;

d) la garanzia di interoperabilita' con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese, dalle associazioni di categoria e loro societa' di servizi e realizzazione di specifici sistemi per le imprese che non dispongono di sistemi gestionali;

e) la sostenibilita' dei costi;

f) la messa a disposizione di adeguati strumenti di assistenza e formazione per le imprese.

Con un decreto saranno disciplinati termini e modalita' per la sospensione degli obblighi di installazione e di utilizzo delle black box ed eventualmente anche dei dispositivi USB ad esse collegati previa verifica di sostenibilita' tecnico-economica condotta dall'Agenzia per l'Italia digitale con l'attuale concessionario del sistema Sistri, senza oneri a carico del Ministero dell'ambiente. Con il medesimo decreto e' disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori.

ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE. Le modifiche agli oneri informativi per cittadini e imprese sono riportati nell'allegato 2.

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