Fisco

Nuovo Codice appalti, le Regioni criticano i tempi ristretti di delega: "rischio blocco"

Via libera con proposte emendative dalla Conferenza delle Regioni che chiede uno slittamento di 90 giorni dell'entrata in vigore del nuovo Codice per evitare il blocco

venerdì 1 aprile 2016 - Redazione Build News

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Il 31 marzo scorso in Conferenza unificata la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha dato parere favorevole, condizionato all'accoglimento di proposte emendative (IN ALLEGATO), sullo schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo sull’aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La Conferenza delle Regioni ha rilevato:

- la ristrettezza dei tempi di delega che impediscono di approfondire questioni dirimenti in ordine all'efficacia e l'attuazione del testo legislativo anche con riferimento alla operatività delle piattaforme telematiche dei soggetti aggregatori regionali;

- la necessità di aprire un confronto con l'ANAC anche costituendo un tavolo istituzionale che veda partecipi Regioni, Anci e Upi, che superi le modalità della consultazione pubblica da riservare invece agli stakeholder;

- la necessità di approfondire sempre con l'ANAC tutte le tematiche relative al sistema dei soggetti aggregatori.

Secondo le Regioni il settore rischia il blocco se non si sposta di tre mesi l'entrata in vigore del nuovo Codice. Le piattaforme elettroniche delle centrali di committenza vanno adeguate e vanno previsti dei paletti alle commissioni esterne dell'Autorità nazionale anticorruzione.

ESPOSITO: “MIGLIORARE IL TESTO PRIMA DEL 6 APRILE”. Incontrando i rappresentanti piemontesi della Cna, il senatore Stefano Esposito, relatore della legge, ha messo in evidenza la necessità di migliorare il testo prima del 6 aprile quando dalle Camere verrà inviato al Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva prevista per il 18 aprile.

CNA: ACCOLTE ALCUNE NOSTRE PROPOSTE. “Dai resoconti delle sedute di ieri della Commissione 14 (Politiche UE) del Senato e della Commissione XI (Lavoro) della Camera si apprende che alcune delle proposte avanzate dalla CNA in tema di Nuovo Codice degli appalti pubblici sono state condivise ed accolte”, sottolinea la Cna. “In entrambi i casi si tratta di sedute conclusive dei lavori delle due rispettive Commissioni e pertanto le seguenti indicazioni di modifiche al testo del Decreto Legislativo di cui all’Atto del Governo 283 (nuovo Codice) faranno parte delle complessive valutazioni che le Commissioni competenti di Camera e Senato invieranno entro il prossimo 6 aprile al Consiglio dei Ministri”.

Entrando nel merito delle indicazioni avanzate dalle due Commissioni sopra citate, la Cna evidenzia le seguenti:

- in riferimento alla suddivisione in lotti, la definizione di "lotto funzionale" non appare idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche "qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto", come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE;

- in riferimento al subappalto, è necessario introdurre dei limiti. Più precisamente la Commissione Lavori della Camera esprime la necessità della reintroduzione di un limite di carattere generale alla quota parte dei lavori e dei servizi che può essere subappaltata, in misura non superiore al trenta per cento.

- in riferimento agli appalti di servizi, è necessario introdurre norme tese a evitare la proroga dei contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto;

- in riferimento al periodo tra l’aggiudicazione e la conclusione del contratto d’appalto, è necessario ridurre il lasso di tempo da 35 a 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione.

“L'augurio è che anche l’intervento di CNA sulle altre due Commissioni competenti di Camera e Senato (rispettivamente Ambiente e Lavori Pubblici) abbia lo stesso risultato positivo”, conclude la Confederazione.

LE OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE POLITICHE UE DEL SENATO. La Commissione Politiche Ue del Senato il 30 marzo scorso ha formulato osservazioni favorevoli allo schema del nuovo Codice con i seguenti rilievi:

- in riferimento alla suddivisione in lotti, prevista dall’articolo 51 dello schema, e finalizzata a favorire l’aggiudicazione di appalti alle piccole e medie imprese, valuti la Commissione di merito se la definizione di "lotto funzionale" di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), sia idonea ad assicurare una suddivisione, oltre che quantitativa, anche "qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti, per adattare meglio il contenuto dei singoli appalti ai settori specializzati delle PMI o in conformità alle diverse fasi successive del progetto", come richiesto al considerando n. 78 della direttiva 2014/24/UE;

- in riferimento all’articolo 105 dello schema di decreto, concernente il subappalto, valuti la Commissione di merito l’opportunità di mantenere la liberalizzazione del subappalto entro i suoi propri limiti ontologici, bene delineati al comma 1 del medesimo articolo 105. In tal senso, si ricorda che l’articolo 71 della direttiva 2014/24/UE, sebbene non ponga esplicitamente dei limiti alla libertà di subappaltare, fa sempre esplicito riferimento a "parti dell’appalto" che si intende subappaltare, senza mai intendere che "tutto" l’appalto possa essere subappaltato, come si afferma nel comma 2 del citato articolo 105 dello schema di decreto, (rischiando di determinare, di fatto, un’aggiudicazione di un appalto ad una sorta di società di intermediazione);

- in riferimento agli appalti di servizi, valuti la commissione di merito l’opportunità di introdurre norme tese a evitare la necessità di procedere a prorogare i contratti in scadenza, prevedendo un obbligo, per la stazione appaltante, di indire la nuova gara entro un determinato termine in vista della scadenza del contratto;

- in riferimento all’articolo 32, comma 9, che mantiene a 35 giorni il tempo minimo dilatorio, tra l’aggiudicazione e la conclusione del contratto d’appalto, valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevederne una riduzione, considerato che la "direttiva ricorsi" 2007/66/CE prevede un termine minimo di almeno 10 giorni dalla comunicazione elettronica o 15 dalla comunicazione cartacea dell’aggiudicazione e che lo schema di decreto legislativo prevede di passare ad una comunicazione esclusivamente elettronica.

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