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Nuova Sabatini Ter, le FAQ del Mise

Firmato il 17 marzo l’addendum alla Convenzione che regola i rapporti tra Mise, ABI e Cassa depositi e prestiti

martedì 22 marzo 2016 - Redazione Build News

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I contributi a favore delle Pmi che acquistano beni strumentali possono da ora essere concessi anche a fronte di finanziamenti erogati dalle banche e dalle società di leasing a valere su una provvista diversa dall’apposito plafond di Cassa depositi e prestiti.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 10 marzo del decreto attuativo delle modifiche apportate alla “Nuova Sabatini” dal decreto-legge varato dal Governo l’anno scorso, è stato firmato il 17 marzo l’addendum alla Convenzione che regola i rapporti tra Mise, ABI e Cassa depositi e prestiti.

Con la nuova Convenzione sono pertanto definite le modalità con cui le banche e le società di leasing potranno concedere i finanziamenti anche ricorrendo a una provvista finanziaria propria.

Per rendere pienamente operativa la nuova modalità di funzionamento della “Nuova Sabatini”, è in via di pubblicazione la prevista circolare esplicativa che riporterà in allegato la nuova modulistica e fisserà al 2 maggio prossimo la data di apertura per la presentazione delle domande di agevolazione secondo la nuova procedura.

NUOVA DISCIPLINA BENI STRUMENTALI ("NUOVA SABATINI TER") - DOMANDE FREQUENTI (FAQ). Pubblichiamo le faq aggiornate al 17 marzo.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1.1 Quali sono i passi operativi per accedere alle agevolazioni in oggetto e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda?

La domanda, in bollo tranne nei casi di domande appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico, secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 della circolare, utilizzando i moduli pubblicati nella sezione “BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)” del sito internetwww.mise.gov.it. La domanda così compilata, unitamente all’ulteriore documentazione eventualmente necessaria (dichiarazione per informazioni antimafia e procura), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore mediante firma digitale e presentata, a partire dalle ore 9.00 2 maggio 2016 , esclusivamente attraverso l’invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi PEC delle banche/intermediari finanziari aderenti alle convenzioni. L’adempimento relativo all’imposta di bollo è assicurato mediante annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa.

1.2 Cosa si intende per data di avvio dell'investimento e quando può essere avviato l'investimento per poter accedere al finanziamento e al contributo?

La domanda può essere presentata per investimenti da avviare successivamente alla data della medesima. Per avvio dell’investimento si intende “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”. Nel caso specifico di locazione finanziaria, la data di avvio sarà determinata dalla prima conferma d’ordine dei beni agevolati, indipendentemente che sia effettuata da parte dell’impresa alla società di leasing o dalla società di leasing al fornitore.

1.3 E' necessario presentare preventivi o titoli di spesa in allegato alla domanda?

All'atto della presentazione della domanda l'impresa non deve presentare i preventivi né fatture o altri titoli di spesa. Fatture o altri titoli di spesa non devono essere allegati nemmeno alla domanda di erogazione della prima quota di contributo, che, secondo lo schema di cui all’allegato n. 3 della circolare, deve essere corredata delle sole dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori (allegato n. 4), attestanti anche il requisito di nuovo di fabbrica. Nel caso di investimento in leasing alla richiesta di erogazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante l’avvenuto pagamento a saldo dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori.

1.4 Una ditta che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l’invio della stessa a mezzo PEC?

Sì, l’impresa può dare procura speciale a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di agevolazione. La domanda può essere trasmessa dal procuratore attraverso la propria PEC. L’invio via PEC deve contenere una sola domanda. Resta inteso che l’impresa è tenuta comunque a indicare nel modulo di domanda la propria PEC, come risultante dal Registro delle imprese. Qualunque comunicazione da parte del Ministero sarà inviata unicamente a tale indirizzo PEC.

1.5 Una impresa può presentare più domande di agevolazione?

Le domande possono essere presentate a più banche/intermediari finanziari? Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diverse banche/intermediari finanziari purché relative a investimenti diversi ed a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 2 milioni di euro.

1.6 Una impresa con più sedi operative è tenuta a presentare diverse domande di agevolazione?

Sì, ad ogni domanda Nuova Sabatini deve corrispondere un'unica sede operativa dell'impresa da indicare nel modulo di domanda. In tale sede deve essere realizzato l'investimento ed ubicati i beni agevolati.

1.7 La domanda presentata dalla PMI potrà essere firmata digitalmente con data anteriore al 31 marzo 2014? Tale considerazione nasce dall’assunto che fa fede la data di presentazione della domanda a mezzo PEC e non la data di firma del modulo?

Sì, il modulo di domanda può essere firmato digitalmente in data anteriore al 31 marzo. Ai fini della data di presentazione delle domanda fa comunque fede la data di invio della domanda via pec, a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014. (Punto 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567 - Art. 8 punto 2 Regolamento (CE) 800/2008 - Art. 7 punto 2 Regolamento (CE) 736/2008).

1.8 Come deve essere assolto l’adempimento relativo all’imposta di bollo ed a quanto ammonta l’importo da pagare? Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo cosa si intende?

Secondo le disposizioni introdotte dalla legge 27.12.2013, n. 147 (“Legge di Stabilità per l’anno 2014”) a modifica del DPR 26.10.1972, n. 642 che disciplina l’applicazione dell’imposta di bollo, in vigore dal 1 gennaio 2014, per le istanze e per gli atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato trasmessi per via telematica, è dovuta l'imposta di bollo nella misura forfettaria pari attualmente a euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

Con l’espressione annullamento dell’imposta di bollo si fa riferimento al disposto dell’art. 12 del DPR n. 642/72, secondo il quale: “L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro". Conseguentemente nel modulo di domanda va riportato il numero identificativo della marca da bollo annullata come sopra indicato.

1.9 L'impresa può inviare la domanda da una PEC diversa dalla propria?

La domanda deve essere presentata unicamente attraverso la PEC dell'impresa o di un suo procuratore speciale. Si segnala in proposito che ai fini della data di presentazione della domanda vale la data di invio a mezzo PEC (P.to 2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567).

1.10 Nel caso la domanda di contributo sia firmata da un procuratore speciale, che forma deve avere la procura? E’ necessario che sia conferita con atto pubblico?

La procura speciale conferita dal legale rappresentante dell'impresa ad un terzo per la presentazione della istanza di accesso alle agevolazioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 69/2013 può essere conferita con le formalità di cui agli articoli 21 e 38 del DPR 445/2000. Non è, pertanto, necessario che la procura sia redatta con atto pubblico, tramite notaio, purché ciò sia consentito dall’atto costitutivo e dallo statuto dell’impresa richiedente. Resta inteso che la procura conferita varrà esclusivamente per la trasmissione della domanda, a meno che non sia esplicitamente conferita procura anche per la presentazione della documentazione successiva.

1.11 Per quale importo del contributo concesso dal MISE è richiesta la certificazione antimafia?

La certificazione antimafia, da acquisire da parte del Ministero è richiesta, così come previsto dal decreto legislativo 159/2011, per contributi che superano la soglia di € 150.000,00. Nel caso specifico l’impresa deve presentare la documentazione necessaria per l’acquisizione della certificazione antimafia (dichiarazione/i, resa/e secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente come stabilito al punto 2.1b della circolare 10 febbraio 2014 n. 4567) per finanziamenti di importo superiore ad € 1.900.000,00. (P.ti 2.1 e 4.2 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567; Art. 91 D.Lgs. n. 159/2011).

1.12 Nel modulo di domanda, nel caso di società con diversi codici di classificazione delle attività economiche (codice ATECO) si deve indicare il codice relativo all’attività prevalente o quello relativo all’attività nella quale ricade l’investimento?

Nel modulo di domanda si deve indicare il codice ATECO relativo all’attività nella quale ricade l’investimento.

1.13 Campo codice INAIL: nel modulo è indicato come non obbligatorio (nero): una domanda che non valorizza detto campo pur avendo l’impresa dei dipendenti può essere accolta oppure analogamente al campo “codice INPS” deve essere respinta?

La domanda viene respinta in quanto incompleta salvo rari casi in cui l’impresa non è tenuta all’iscrizione INAIL. Infatti, per tenere conto di tali eccezioni, il campo INAIL non presenta controlli automatici bloccanti.

1.14 L’impresa per richiedere la concessione del finanziamento deve presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC)?

No, un DURC regolare non rientra tra le condizioni di ammissibilità per la concessione del finanziamento. Viceversa un DURC regolare è necessario in sede di erogazione delle agevolazioni.

1.15 Nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti è possibile fornire integrazioni?

No, deve essere compilato un nuovo modulo. Una domanda incompleta non è ricevibile.

FINANZIAMENTO

2.1 Qual è il tasso di interesse applicato dalla banca e che tipo di correlazione lega il tasso con il contributo del Mise?

Il tasso di interesse della banca è influenzato dal costo della provvista Cassa depositi e prestiti vigente al momento della concessione del finanziamento, dal grado di rischiosità dell’impresa richiedente e dalla presenza di eventuali garanzie, sia pubbliche che private. Non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca e il contributo che viene concesso dal Ministero, che è sempre pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75% sull'importo di finanziamento deliberato.

2.2 E’ possibile chiedere una proroga per il periodo di conclusione del programma di investimenti? No, non sono previste proroghe, gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.

2.3 I finanziamenti devono avere tra le caratteristiche durata massima 5 anni. Non è quindi possibile, se l'importo del bene lo richiede, stipulare un'operazione di durata superiore ai 5 anni e beneficiare del contributo solo sui primi 5?

No, il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione.

2.4 In caso di gruppo economico di più imprese, il massimale di 2 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa o al gruppo?

Il massimale di 2 milioni di euro di finanziamento è riferito alla singola impresa.

2.5 Può essere presentato per il finanziamento della nuova Sabatini un contratto di leasing già stipulato senza che sia stato consegnato il bene?

No, la stipula di un contratto di finanziamento sia bancario che in leasing deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda, altrimenti si configurerebbe un caso di rifinanziamento escluso dalla convenzione MISE/CDP/ABI.

2.6 Da quando decorrono i nuovi termini per la dichiarazione di ultimazione dell'investimento e per la richiesta di erogazione della prima quota di contributo previsti dal DM 25.01.2016? Tali termini sono retroattivi per le iniziative per le quali alla data di pubblicazione del Decreto sia già stato adottato il provvedimento di concessione del contributo?

I nuovi termini stabiliti dal DM 25.01.2016 non sono retroattivi, ma decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, ovvero 10 marzo 2016. Pertanto per un'impresa che avesse ultimato l’investimento prima del 10 marzo 2016, la decorrenza dei termini è:

1. se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento senza aver dichiarato l’ultimazione dell’investimento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;

2. se alla data del 10 marzo 2016 è già trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento e l’impresa ha presentato la dichiarazione di ultimazione, ma non ancora la richiesta di erogazione, i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione si conteggiano a partire dal 10 marzo 2016;

3. se alla data del 10 marzo 2016 non è ancora trascorso il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento, i 60 giorni per la trasmissione della dichiarazione di ultimazione ed i 120 giorni per la presentazione della richiesta di erogazione decorrono dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

2.7 Cosa accade se il fornitore concede all’impresa beneficiaria una dilazione di pagamento superiore a 120 giorni?

Poiché la richiesta di erogazione della prima quota di contributo può essere presentata solo successivamente al pagamento a saldo dei beni oggetto dell’investimento, è opportuno che l’impresa regoli i pagamenti con il fornitore in modo tale da rispettare la tempistica di trasmissione della richiesta entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell’investimento (entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento).

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