Ultime notizie

Energy manager ed EGE: similitudini e differenze

Sebbene energy manager ed EGE presentino ampie aree di sovrapponibilità, esistono delle differenze

lunedì 1 febbraio 2016 - Redazione Build News

article

di Dario Di Santo – direttore FIRE


L’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici ha evidenziato positivamente la figura energy manager (E.M.), uno dei soggetti potenzialmente interessati, in Italia, alla certificazione come esperto in gestione dell’energia (EGE). Tale qualifica sarà nel prossimo luglio obbligatoria, in conformità al D.Lgs. 102/2014, per i soggetti interessati a presentare in prima persona progetti nell’ambito dello schema dei certificati bianchi. Per contestualizzare, secondo i dati pubblicati nel 2015 dal GSE risultavano attivi – per aver presentato almeno un progetto per ottenere certificati bianchi – circa 150 soggetti con energy manager nominato (obbligati e volontari), un numero limitato se si considera che nel 2015 hanno nominato un energy manager nei termini previsti dalla legge 10/1991 oltre 2.200 soggetti.

D’altra parte l’E.M. è ormai da considerarsi determinante nel supportare le imprese e gli enti nel tradurre l’esigenza di una gestione efficiente delle risorse in un’opportunità di revisione della propria value proposition e delle logiche di produzione di beni e servizi.

Negli ultimi anni a tale figura è spesso accostato l’esperto in gestione dell’energia o EGE. Si tratta di una qualifica che può essere oggetto di certificazione di parte terza in base alla norma UNI CEI 11339, quale quella offerta da SECEM e da altri organismi di certificazione, che punta a offrire al mercato la possibilità di individuare velocemente professionisti e tecnici validi e con competenze ed esperienza in tema di energy management.

L’energy manager del futuro, quello che in FIRE chiamiamo energy manager 2.0 (per maggiori informazioni: www.enermanagement.it), sarà capace di accompagnare la propria organizzazione nel riprogettare prodotti e servizi, logiche di fornitura, ambienti di lavoro e utilizzo di energia, acqua, rifiuti e materiali in modo da coniugare sviluppo del business e aspetti energetici, ambientali e sociali.

Sebbene energy manager ed EGE presentino ampie aree di sovrapponibilità, esistono delle differenze.

Se è logico che un energy manager consulente esterno sia un EGE, poiché in tal caso le capacità tecniche sono l’elemento più importante, nel caso delle organizzazioni medio-grandi il punto più importante è la capacità dell’energy manager (in questo caso interno all’organizzazione) di incidere sulle scelte aziendali. Ciò presuppone che l’energy manager abbia rapporti continuativi con il top management e che abbia quindi un ruolo dirigenziale. Non a caso la circolare MiSE 18 dicembre 2014, che fornisce le regole applicative sulla nomina dell’energy manager, recita “Il Responsabile si configura come una figura con funzioni di supporto al decisore in merito al miglior utilizzo dell’energia nella struttura di sua competenza. Nelle grandi strutture la figura del Responsabile appare equivalente a quella del soggetto responsabile del Sistema di gestione dell’energia, come definito dalla norma ISO 50001 e si configura come una funzione dirigenziale o comunque di livello adeguato allo svolgimento di tale ruolo”.

In questi casi può accadere che un energy manager non possieda tutti i requisiti per certificarsi EGE, in quanto risultano determinanti le capacità manageriali, la conoscenza dei processi decisionali aziendali e una visione allargata sulla catena di valore dell’impresa e sulle risorse che concorrono ad alimentarla, più che competenze tecniche approfondite di energy management. Tali competenze sono necessarie per un’azione efficace, ma possono essere apportate da uno o più esperti di gestione dell’energia all’interno del gruppo di collaboratori dell’energy manager (o eventualmente come consulenti esterni).

Tra l’altro, l’obbligo imposto dal D.M. 28 dicembre 2012 potrebbe avere l’effetto di costringere alcune imprese o enti a non nominare nuovamente energy manager che si sono dimostrati validi e capaci negli ultimi anni, perché non in possesso dei requisiti previsti dalla norma UNI CEI 11339 e del relativo schema di accreditamento e dunque non certificabili EGE. Un effetto che potrebbe anche essere negativo qualora il mutamento si accompagni alla nomina di una persona esperta, ma con un inquadramento più basso nell’organigramma aziendale.

In base alle considerazioni fatte finora, FIRE ritiene utile che le nuove linee guida sui certificanti bianchi modifichino questo aspetto, prevedendo che sia obbligatorio avere un EGE nell’organizzazione, senza il vincolo che sia l’energy manager (di cui andrebbe comunque richiesta l’obbligatorietà della nomina). Ciò garantirebbe che le imprese si dotino di competenze interne adeguate, ma permetterebbe al sistema di evolvere nel modo più opportuno.

Si ricorda, infine, che 30 aprile scade il termine per la nomina annuale dell’energy manager, obbligatoria per soggetti industriali con consumi annui di energia superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) e per gli altri settori oltre i 1.000 tep. Da quest’anno la nomina avverrà attraverso la piattaforma web NEMO (nomine energy manager on-line) creata da FIRE con un investimento di risorse proprie e volta a rendere più agevole ed efficace l’immissione e la gestione dei dati sugli energy manager di imprese ed enti.


 Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web http://em.fire-italia.org


Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti

Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore