Fisco

Sottostazioni di teleriscaldamento, è necessario il libretto d’impianto?

Per le sottostazioni di teleriscaldamento esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la compilazione del libretto ricade sul proprietario, mentre per quelle di nuova installazione la responsabilità è dell'installatore

martedì 26 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Risponde l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia della Provincia autonoma di Trento


Le sottostazioni di teleriscaldamento/teleraffrescamento sono assoggettate agli obblighi di cui al DPR74/2013 e pertanto devono essere dotate del Libretto d'impianto per la climatizzazione assieme ad altri eventuali apparecchi presenti nell'unità immobiliare, come ad esempio stufe, caminetti, pompe di calore.

Tutti gli apparecchi, ricadenti nella definizione di impianto termico di cui all'art. 2 comma I-trieces del D.Lgs192/2005,  vanno inseriti in un unico Libretto d'impianto se climatizzano una singola unità immobiliare. Il medesimo discorso vale anche per le sottostazioni di riscaldamento. Se la sottostazione serve una singola unità immobiliare assieme ad esempio ad una stufa e ad uno split, allora va compilato un unico Libretto contenente i dati della sottostazione e dei 2 apparecchi. Se invece la sottostazione serve un edificio composto da più unità immobiliari, contenenti all'interno altri apparecchi di climatizzazione, allora è necessario compilare un Libretto d'impianto per la sottostazione e tanti Libretti quante sono le singole unità immobiliari. Il Libretto della sottostazione conterrà quindi solo i dati di quest'ultima, mentre i Libretti delle unità immobiliari conterranno solo i dati degli apparecchi che climatizzano le singole unità immobiliari.

L'obbligo di inserire le sottostazioni di teleriscaldamento nel Libretto d'impianto è stato stabilito per la prima volta dal DPR74/2013, concretizzandosi poi definitivamente con il DM 10 febbraio 2014. Tale decreto prevede che a partire dal 01 giugno 2014 tutti gli impianti dovono essere dotati di Libretto. Tramite decreto del 20 giugno 2014, il Ministero ha poi spostato tale data al 15 ottobre 2014 e nella sezione dedicata alle FAQ sul suo sito internet ha precisato che:

La proroga comporta di fatto che, a partire dal 15 ottobre 2014, a seguito di nuove installazioni di impianti termici o in occasione di controlli periodici di efficienza energetica previsti dal D.P.R. n. 74/2013 o degli interventi su chiamata di manutentori o installatori, sarà obbligatorio l’uso dei nuovi modelli di libretto introdotti con DM 10 febbraio 2014.

Pertanto per le sottostazioni di teleriscaldamento esistenti alla data del 15 ottobre 2014, la compilazione iniziale del libretto ricade sul proprietario della sottostazione che solitamente è anche il proprietario della rete di teleriscaldamento. La compilazione va fatta in occasione e con la gradualità dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori.

Per le sottostazioni di nuova installazione la responsabilità della compilazione del libretto d'impianto ricade invece sull'installatore, secondo quanto prescritto dall'art. 11 comma 11 del DPR412/1993. All'atto della prima messa in servizio della sottostazione l'installatore deve:

  • compilare il libretto d'impianto per la climatizzazione;
  • per le sottostazioni dotate di scambiatori di potenza termica nominale maggiori o uguali di 10kW, effettuare il controllo di efficienza energetica e compilare il relativo rapporto di tipo 3;
  • aggiornare il libretto riportando i risultati della prima verifica e allegare copia del rapporto di controllo.

Solo per le sottostazioni dotate di scambiatori di potenza termica nominale maggiori o uguale di 10kW il controllo di efficienza energetica va effettuato almeno 1 volta ogni 4 anni, secondo quanto previsto dall'Allegato A del DPR74/2013, mentre per le sottostazioni di potenza inferiore il controllo di efficienza energetica non è previsto dalla norma. Si ricorda che i limiti di potenza prevsiti dall'Allegato A vanno interpretati nel senso di “maggiore o uguale” come specificato dal Ministero.

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