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Tessera professionale europea (EPC), dal MISE la circolare esplicativa

Inviata alle Camere di commercio, illustra le novità dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE sul riconoscimento delle qualifiche professionali in Ue

giovedì 31 dicembre 2015 - Redazione Build News

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Con la circolare esplicativa n. 3685/C del 30 dicembre 2015, inviata alle Camere di commercio e, per conoscenza, al Dipartimento per le politiche europee, all'Unioncamere e all'Istituto Guglielmo Tagliacarne, la Direzione generale per il mercato e la concorrenza del Ministero dello Sviluppo economico analizza il contenuto dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in Ue), approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 13 novembre scorso.

Gli articoli da 4-bis a 4-sexies della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, disciplinano la tessera professionale europea (EPC), una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici.

Lo schema di D.lgs – composto da 45 articoli - modifica ed integra numerose disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - di attuazione della precedente direttiva qualifiche 2005/36/CE - sostanzialmente intervenendo nei soli settori bisognosi di adeguamento alla disciplina della nuova direttiva 2013/55/UE.

La direttiva è entrata in vigore il 17 gennaio 2014; gli Stati devono recepirla entro il 18 gennaio 2016.

TESTO TRASMESSO AL PARLAMENTO. Lo schema di decreto legislativo – Atto Governo n. 239 - è stato trasmesso alle Camere il 14 novembre 2015 e relativamente all’esame delle Commissioni della Camera dei Deputati, il termine per l’espressione del parere è già scaduto mentre le competenti Commissioni del Senato hanno concluso il proprio esame rendendo parere favorevole con osservazioni in data 22 dicembre 2015.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha espresso parere favorevole nella seduta del 17 dicembre 2015.

Secondo il Mise “è presumibile che in tempi brevi il decreto legislativo di recepimento della direttiva venga definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri ed entri in vigore. Comunque, in ogni caso, potrebbero ritenersi direttamente applicabili, scaduto il termine di recepimento, le stesse disposizioni della direttiva, in considerazione dei principi consolidati relativi agli effetti diretti nell’ordinamento interno delle prescrizioni delle direttive europee sufficientemente chiare, precise ed incondizionate (cosiddette direttive dettagliate o self-executing secondo i principi affermati dalla Corte di Giustizia europea a partire dal caso Van Gend en Loos, causa 26/62, sentenza 5 febbraio 1963), con prevalenza anche sulle eventuali difformi norme legislative nazionali (si veda, fra l’altro, Corte Cost. 18 aprile 1991, n. 168)”.

Di seguito riportiamo l'analisi del testo in approvazione, effettuata dal Ministero dello Sviluppo economico al fine di consentire alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di “darne tempestiva applicazione per gli aspetti di competenza”.

ARTICOLO 11 PRESTAZIONE TEMPORANEA DI SERVIZI. L’articolo 11 apporta due modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007, in tema di prestazione temporanea e occasionale di servizi.

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 206/2007 disciplina la libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea.

Viene previsto che la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non può essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali:

a) se il prestatore è legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione;

b) in caso di spostamento del prestatore per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la libera prestazione di servizi. In questo caso, il prestatore, se nello Stato membro di stabilimento la professione non è regolamentata, deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.

Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato, dall’Autorità competente, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità.

In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l’esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l’uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.

In primo luogo, la riforma dimezza (da 2 a un anno) l’esperienza professionale richiesta – nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi – per poter svolgere la prestazione temporanea ed occasionale se la professione non è regolamentata nello Stato membro di origine.

La seconda modifica, fortemente voluta dall’Italia, come è dato leggere nell’Analisi di impatto della regolazione (AIR), prevede la possibilità per gli Stati membri, nel caso di attività stagionali, di effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo della prestazione, chiedendo, una volta l’anno, informazioni in merito ai servizi effettivamente prestati in Italia, qualora tali informazioni non siano già state fornite spontaneamente dal prestatore.

Si legge appunto nella relazione citata che l’Italia ha in sede europea più volte evidenziato l’impossibilità di chiedere date e luoghi della prestazione temporanea ed occasionale impedendo quindi la possibilità di verificare che la prestazione sia effettivamente temporanea. Il problema era stato evidenziato con particolare riguardo alla professione di guida turistica, ma che trova sicura applicazione anche con riferimento alle materie per le quali la scrivente è autorità competente, prima fra tutte la somministrazione di alimenti e bevande. La relazione riferisce che nel testo di riforma della direttiva è stata eliminata la previsione iniziale della Commissione europea, accettata dal Parlamento europeo, che consentiva l’ingresso allo stesso fosse stato accompagnato nel Paese ospitante dai destinatari del servizio. Il testo finale, come trasposto nello schema in esame, ha ridotto ad un anno rispetto ai due iniziali, il periodo di esperienza professionale richiesto.

ARTICOLO 12 DICHIARAZIONE PREVENTIVA. L’articolo 12 modifica l’art. 10 del D.Lgs. n. 206/2007, dedicato alla dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore.

L’intervento legislativo recepisce nel diritto nazionale l’articolo 1, punto 7, della Direttiva 2013/55/UE.

L’art. 10 del D.Lgs. 206/2007 stabilisce, a legislazione vigente, che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare in anticipo l’autorità competente con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l’anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali. La dichiarazione può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che, in occasione della prima prestazione, la dichiarazione deve essere corredata da:

a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;

b) documento comprovante che si è legalmente stabiliti in uno Stato membro e che non si è soggetti ad alcun divieto, neppure temporaneo di esercizio;

c) documento che comprovi il possesso della qualifiche professionali;

d) documento comprovante che si è esercitata la professione per almeno due anni negli ultimi dieci se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti;

e) documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza.

Si ricorda che per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, è già prevista la verifica preliminare delle qualifiche professionali. Dopo tale verifica, può essere assegnata una misura compensativa.

La riforma introduce alcune novità in merito agli adempimenti necessari per l’esercizio della libera prestazione di servizi temporanea ed occasionale, prevedendo, qualora il richiedente voglia esercitare una professione in Italia non regolamentata nel paese di origine, la necessità di dimostrare un solo anno di esperienza professionale. Per le professioni aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, di sicurezza dei pazienti e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori vengono inoltre previsti particolari adempimenti.

Più in particolare, per quanto riguarda la documentazione allegata alla dichiarazione preventiva, in occasione della prima prestazione, viene previsto (lettera a):

- l’attestazione relativa all’esperienza professionale dovrà dimostrare che si è esercitata la professione per almeno un anno – in luogo dei due ora richiesti - negli ultimi dieci anni se la professione non è regolamentata nello Stato membro in cui si è legalmente stabiliti (modifica attuata sul comma 2, lettera d) dell’art. 10 del D.Lgs. 206/2007);

- la lettera e) del comma 2, dell’art. 10 del D.Lgs. 206/2007 è sostituita. In luogo di un documento comprovante che non si è mai stati oggetto di condanne penali se si esercita una professione nel campo della sicurezza, nel settore della sanità e per le professioni inerenti all’istruzione dei minori, inclusa l’assistenza e l’istruzione della prima infanzia, occorre produrre un attestato che comprovi l’assenza di sospensioni temporanee o definitive dall’esercizio della professione o di condanne penali;

- dopo la lettera e) del comma 2 dell’art. 10 , sono aggiunte le lettere e-bis) ed e-ter). La nuova lettera e-bis) richiede, per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in possesso della conoscenza della lingua necessaria all’esercizio della professione.

- la nuova lettera e-ter) richiede, per le professioni riguardanti le attività commerciali e artigianali di cui all’articolo 27, contenute nell’elenco notificato alla Commissione europea, per le quali è necessaria una verifica preliminare delle qualifiche professionali, un certificato concernente la natura e la durata dell’attività, rilasciato dall’autorità o dall’organismo competente dello Stato membro di stabilimento.

L’accesso o l’esercizio delle attività di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 206/2007 sono subordinati al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali (attività elencate nell’allegato IV). Per tali attività, il riconoscimento professionale si ottiene a condizione di dimostrare di avere effettivamente esercitato l’attività in un altro Stato membro.

Si ricorda che il Dipartimento politiche europee, nella sua funzione di coordinatore nazionale e di punto di contatto, cura l’aggiornamento dell’elenco delle professioni regolamentate.

Inoltre, l’articolo in esame inserisce nell’art. 10 del D.Lgs. 206/2007 il comma 2-bis, che chiarisce che la presentazione della dichiarazione preventiva consente al prestatore di avere accesso all’attività di servizio e di esercitarla su tutto il territorio nazionale (lettera b).

Infine, con un nuovo comma 4-bis si specifica che le autorità competenti assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le formalità, fatta eccezione per la prova attitudinale prevista dall’articolo 11, possano essere espletate mediante connessione remota e per via elettronica. Ciò non impedisce alle stesse autorità competenti di richiedere le copie autenticate in una fase successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente necessario (lettera c) della disposizione in esame.

In regime di prestazione temporanea e occasionale le condizioni previste al Titolo II del D.Lgs. 206/2007 si applicano solo se il servizio professionale si riferisce a una professione che in Italia è regolamentata. In questo caso il prestatore, ai sensi dell’art.10, in occasione della prima prestazione, deve presentare all’autorità competente una dichiarazione scritta contenente informazioni che comportino il possesso delle qualifiche necessarie per esercitare tale professione e un’eventuale copertura assicurativa per le responsabilità professionali.

La prestazione è effettuata con il titolo professionale dello Stato nel quale il prestatore è stabilito (art. 12 del D.Lgs. 206/2007). Solo per professioni regolamentate particolarmente sensibili, in materia di pubblica sicurezza e sanità pubblica, l’autorità competente può procedere ad una verifica preliminare delle qualifiche professionali in possesso del prestatore. In presenza di differenze sostanziali può essere richiesto il superamento di una prova attitudinale.

Al fine di assicurare la necessaria tutela del destinatario del servizio, il decreto prevede, oltre alla dichiarazione preventiva da parte del professionista, l’iscrizione automatica presso gli organismi professionali, se esistenti (art.13), la cooperazione amministrativa tra autorità competenti interessate (art.14) e alcuni obblighi di informazione al destinatario del servizio (art.15).

ARTICOLO 13 VERIFICA PRELIMINARE. L’articolo 13 modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 206/2007, che regola l’istituto della verifica preliminare e traspone nel diritto interno quanto previsto dall’art. 1, paragrafo 7, lettera c), della direttiva.

L’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. n. 206/2007 dispone che, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo IV2, all’atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi.

Il comma 2 dispone che la verifica preliminare è esclusivamente finalizzata ad evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.

Il comma 3 dispone che entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, l’autorità informa il prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica l’esito del controllo ovvero, in caso di difficoltà che causi un ritardo, il motivo del ritardo e la data entro la quale sarà adottata la decisione definitiva, che in ogni caso dovrà essere adottata entro il secondo mese dal ricevimento della documentazione completa.

Ai sensi del comma 4, citato nella novella apportata dall’articolo in esame, – in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica - il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell’interessato. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata ai sensi del comma 3.

Il Titolo III, capo IV disciplina il riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione. Esso è formato dagli artt. 31-58. In particolare, l’articolo 31 sancisce il principio del riconoscimento automatico, disponendo che i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e medico specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui all’allegato V del D.Lgs., conformi alle condizioni minime di formazione previste dal D.Lgs. (rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50), rilasciati a cittadini da altri Stati membri, sono riconosciuti dalle autorità competenti al rilascio delle qualifiche professionali, con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per l’accesso, rispettivamente, all’attività di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere responsabile dell’assistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.

Ai sensi del comma 5, in mancanza di determinazioni da parte dell’autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata.

A seguito della riforma si stabilisce che, all’atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, quando si tratti di professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, che non beneficiano del riconoscimento oltre che ai sensi del titolo III, capo IV (Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione) anche ai sensi dei capi III (Riconoscimento sulla base dell’esperienza professionale) e capo IV-bis, introdotto dal provvedimento in esame (Riconoscimento automatico sulla base di principi di formazione comuni) dello stesso titolo (lettera a) dell’articolo in esame).

La lettera b) dell’articolo in esame inserisce nel comma 4 dell’art. 11 del D.Lgs. 206/2007. Si prevede che, in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche nel settore della pubblica sicurezza e della sanità, è possibile evitare la prescritta prova attitudinale quando la compensazione tra le qualifiche possa essere operata attraverso l’esperienza professionale del prestatore o le conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l’apprendimento permanente; tali competenze devono essere formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente.

Di seguito sono indicate le attività per le quali la scrivente Direzione generale è Autorità competente:

- Installazione di impianti negli edifici (D.M. 37/2008)

- Autoriparazione (L. 122/1992)

- Disinfestazione, derattizzazione, sanificazione (L. 82/1994)

- Agenti di affari in mediazione (L. 39/1989)

- Agenti e rappresentanti di commercio (L. 204/1985)

- Mediatori marittimi (L. 478/1968)

- Spedizionieri (L. 1442/1941)

- Acconciatori (L. 174/2005)

- Tintolavanderie (L. 84/2006)

- Vendita di generi alimentari, somministrazione di alimenti e bevande (D. Lgs. 59/2010)

- Periti assicurativi (D. Lgs. 209/2005)

- Certificatori energetici (con esclusione dei certificatori iscritti in albi professionali D. Lgs. 192/2005)

Il Ministero dà notizia della dichiarazione preventiva e degli esiti, indicando la data da cui può essere iniziata la prestazione e la relativa scadenza, nel proprio sito istituzionale alla pagina http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/cittadino-e-consumatori/titoli-professionaliesteri/prestazioni-occasionali.

Si invitano, pertanto, codeste Camere a voler verificare la preventiva dichiarazione del prestatore, prima di intraprendere ogni attività nei confronti del medesimo.

Si invitano infine le CCIAA a dare la più ampia pubblicità alla presente, trasmettendola anche ai SUAP, non in delega o convenzione, operanti nel territorio di competenza.

La presente circolare è trasmessa anche ad Unioncamere, per la pubblicazione sul portale https://www.impresainungiorno.gov.it, ed al Dipartimento politiche europee.

Sul sito del Ministero sarà pubblicata anche la versione in lingua inglese della circolare.

Leggi anche: “Libera circolazione professionisti in UE, critiche Inarsind al decreto attuativo direttiva 2013/55/UE

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