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Nuova normativa F-Gas, documento comune Associazione Tecnici del Freddo e Assofrigoristi

Presentato al Ministero dell'Ambiente

giovedì 10 dicembre 2015 - Redazione Build News

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Il 26 novembre scorso la Direzione Generale Clima ed Energia del Ministero dell’Ambiente ha ospitato un incontro tra i funzionari ministeriali Antonella Angelosante e Domenico Belli, della Divisione Clima e Certificazione ambientale, con una delegazione mista composta da Assofrigoristi, rappresentata dal Segretario Generale Marco Masini, dal VicePresidente Franco Faggi e dagli esperti Valentino Verzotto e Luca Tarantolo e dall’Associazione dei Tecnici del Freddo, con il Segretario Generale Marco Buoni, il Responsabile della Comunicazione Istituzionale Federico Riboldi e l’esperto Giuseppe Schilirò.

La riunione, convocata per discutere del recepimento del Regolamento (UE) 517/2014 che dovrebbe comportare l’aggiornamento e la modifica del DPR 43/2012, serviva a valutare le difficoltà riscontrate nell'applicazione della normativa comunitaria e nazionale (Dpr n. 43/2012), e recepire le indicazioni e le proposte di modifica proposte dagli operatori. L’esame delle prime valutazioni in merito all'impatto sul mercato derivante dall'applicazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 517/2014 già in vigore e i nuovi obblighi scaturenti dal regolamento (UE) stesso, con particolare riferimento a quelli derivanti dall'art. 11 hanno costituito un importante elemento di confronto.

La posizione delle due Associazioni rappresentanti il settore è stata univoca, confermata da uno “Statement” di indirizzo consegnato al Ministero e siglato in loco dal Segretario Generale ATF e dal VicePresidente Assofrigoristi.

La riunione ha analizzato gli 11 punti segnalati dalle Associazioni.

1. INCENTIVO AL RECUPERO E ALLO SMALTIMENTO DEI REFRIGERANTI FLUORURATI. E’ stato evidenziato che recupero, riuso, riciclo, rigenerazione sono di fondamentale importanza per il raggiungimento degli obiettivi della regolamentazione, in special modo a causa del fatto che i refrigeranti HFC non saranno in un tempo relativamente breve più reperibili sul mercato e conseguentemente il settore potrebbe subire delle distorsioni imposte da una forzata instabilità di fornitura.

La struttura e le modalità tramite le quali avviene oggi il recupero e lo smaltimento dei rifiuti HFC non consente risultati apprezzabili. Il costo è sostenuto dal proprietario della macchina dalla quale recuperare il fluorurato a valle della filiera, con costi di gestione e logistica troppo elevati. Ciò produce spesso il rilascio in atmosfera dei fluorurati con grave nocumento per l’ambiente.

Le Associazioni propongono quindi una struttura tale per cui il “rifiuto fluorurato” immesso sul mercato riceva subito un contributo per la gestione dello smaltimento, come avviene per le altre filiere del recupero di rifiuti, dai RAEE agli imballaggi. Tale pratica permetterebbe di abbattere molti dei problemi legati allo scarso recupero (siamo tra gli ultimi in Europa).

2. OBBLIGATORIETÀ DEL REGISTRO DI APPARECCHIATURA. La tracciabilità passa anche attraverso la verifica puntuale delle caratteristiche della macchina da incrociare con il registro delle movimentazioni dei fluorurati.

Sarebbe probabilmente opportuno diminuire la soglia minima per l’inserimento nel registro apparecchiatura dalle attuali 5 tonnellate equivalenti di CO2 in modo da includere un maggior numero di impianti. L’esigenza scaturisce dalla presenza, in Italia, di milioni di piccoli impianti, diversamente dagli altri paesi europei dove sono meno diffusi gli impianti split. Il tavolo, congiuntamente, ha proposto il registro online delle apparecchiature.

3. MIGLIORAMENTO DELLA TERMINOLOGIA. La difficile interpretazione di alcuni termini, quali ad esempio “operatore” (ma anche Terzo responsabile, Proprietario, conduttore ecc.), crea confusione e interpretazioni difficoltose ad una veloce lettura della norma. E’ auspicabile quindi una più lineare e direttamente comprensibile definizione.

La parola “operatore” scaturisce dal regolamento europeo. Il tavolo ha concordato sul fatto che l’”Operatore” deve avere potere decisionale ed economico sull’apparecchio (decisioni in merito a manutenzione o addirittura alla sostituzione dell’apparecchio stesso). La responsabilità deve poter essere attribuita tramite un documento scritto.

4. DIFFICOLTÀ OPERATIVE NELLA RICONCILIAZIONE GAS ACQUISTATI E GAS MOVIMENTATI/STOCCATI. La prassi è l’acquisto di kg di refrigerante di qualsivoglia natura. Lo stoccaggio viene contabilizzato per bombole e kg equivalenti. La registrazione, secondo il regilamento 517, dovrà essere per tonnCO2eq. Le Associazioni hanno ritenuto opportuno, anche per la fase di controllo e sanzione, un sistema di registrazione e tracciabilità coerente con le pratiche di mercato unificando il conteggio in kg.

5. FORMAZIONE, POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSE DELLE AZIENDE PRODUTTRICI CHE SONO ORGANISMO DI VALUTAZIONE E RILASCIANO LA CERTIFICAZIONE. E’ stato segnalato che alcune aziende di produzione o distribuzione delle apparecchiature per la climatizzazione rilascino la Certificazione del Personale generando un possibile conflitto di interesse, evidenziato chiaramente nella Regolamentazione Europea. L’Italia è infatti l’unico Paese che permette l’accreditamento come Ente di Valutazione ad aziende produttrici.

Il possibile conflitto di interesse scaturisce dal rapporto cliente/fornitore che insiste in quello allievo/esaminatore

6. VENDITA DI CLIMATIZZATORI SPLIT ESCLUSIVAMENTE A CHI DIMOSTRA VENGA INSTALLATO DA PERSONALE CERTIFICATO. La norma Europea è chiara: il venditore per poter procedere alla vendita deve avere la garanzia che il Tecnico che installerà l’apparecchio sia in possesso di certificazione secondo la regolamentazione FGas 517/2014. Ciò purtroppo non avviene. Una delle soluzioni adottate è una modulistica dove il venditore chiede all’acquirente di firmare un disclaimer nel quale viene inserito il numero della certificazione personale o dell’azienda della persona che lo andrà ad installare. Le Associazioni hanno suggerito al Ministero di predisporre un format, scaricabile on-line.

7. VENDITA DI GAS REFRIGERANTE AD AZIENDE NON CERTIFICATE. Un caso particolare riguarda la vendita di refrigerante da parte delle GDO, fai-da-te, etc… deve esserci una campagna informativa maggiore, molti dei sopra elencati infatti ancora non sono a conoscenza delle normative.

8. CERTIFICAZIONI REFRIGERANTI NATURALI. In Olanda sono già in fase di rilascio certificazioni sui refrigeranti naturali da sommare a quelle sugli HFC; le Associazioni consigliano quindi di richiedere ai Tecnici, al momento del mantenimento annuale, se siano stati istruiti per i refrigeranti alternativi, visti i pericoli di infiammabilità, tossicità, alte pressioni dei nuovi refrigeranti alternativi

9. SANZIONI E MAGGIORI CONTROLLI. E’ fondamentale che l’Italia dia al più presto attuazione a quanto previsto dalla Legge (art. 25.1 Reg. 517), onde evitare che il comportamento scorretto di pochi possa favorire quel che appare esser diventato un vero e proprio problema a fronte del quale le prescrizioni del regolamento appaiono ad oggi lettera morta.

La definizione delle tipologie delle sanzioni stesse in relazione ai singoli operatori (produttori, distibutori e installatori/manutentori) va realizzata con una legislazione specifica, come il D.L. 26/2013 per il Regolamento 842.

Il Ministero ha informato che l’organismo di Polizia deputato alle Sanzioni è il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che è l’unico corpo di Polizia posto alle dirette dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente. Le segnalazioni vanno effettuate alle locali Stazioni dei Carabinieri in quanto il NOE non è l’incaricato di ricevere le segnalazioni. Il tavolo ha inoltre proposto una modifica al decreto sanzioni tendente alla modulazione della pena in base al tipo di refrigerante disperso, al suo GWP e alla quantità.

10. DEROGA ALLA SCADENZA DELLA CERTIFICAZIONE IN CASO DI INATTIVITÀ. Nell’ambito delle problematiche per il rinnovo della certificazione delle persone (privati) che, nell’attuale congiuntura storica, non lavorano e risultano disoccupati, le Associazioni hanno chiesto di prolungare la deroga che sembra esser stata promulgata con una circolare del MISE a sei mesi oltre la scadenza. I delegati delle Associazioni hanno espresso preoccupazione poiché la crisi che sta attraversando il settore fa sì che alcuni tecnici possano trovarsi disoccupati per lunghi periodi anche superiori a 48 mesi.

11. ADOZIONE DA PARTE DEGLI ENTI CERTIFICATORI DI LINEE COMUNI NELL’AMBITO DEI REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE AZIENDALE. E’ auspicabile, e richiesta da parte delle Associazioni al Ministero, l’adozione da parte degli Enti Certificatori di linee comuni nell’ambito dei requisiti per la certificazione aziendale e specificare meglio gli strumenti per i quali è richiesta la taratura ai fini del raggiungimento degli obiettivi auspicati.

E’ stato richiesto inoltre che il regolamento di Accredia sulla certificazione delle aziende venga semplificato e adottato in modo, il più possibile, universale.

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