Fisco

Delega Appalti, le misure. Focus/2

Disciplina specifica per il subappalto, clausola sociale, limitazione al ricorso all’appalto integrato

venerdì 20 novembre 2015 - Redazione Build News

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È, di fatto, ormai definitiva la riforma della disciplina degli appalti come uscita dall'Aula della Camera il 17 novembre scorso. Infatti, i tempi ristretti – entro il 18 aprile del 2016 - per il recepimento delle nuove direttive Ue non consentono margini per altre modifiche al Senato in terza lettura.

NÉ DEROGHE NÉ VARIANTI IN CORSO D'OPERA. Nel testo del disegno di legge delega, spiega la nota di lettura di Uncem Piemonte, la Commissione Ambiente della Camera ha stabilito una limitazione al ricorso all’appalto integrato prevedendo una disciplina che limiti il ricorso alle opere ad alto contenuto innovativo o tecnologico. Prevista la progettazione esecutiva come base per la gara d’appalto, che precedentemente era affidata attraverso progetti preliminari o definitivi. La qualità del progetto diventa ora centrale nella scrittura della nuova normativa.

Previsione della introduzione di misure volte a contenere il ricorso alle varianti in corso d'opera che dovrà essere sempre adeguatamente motivato e giustificato unicamente da condizioni impreviste ed imprevedibili e con particolare riguardo alle infrastrutture strategiche della legge obiettivo.

In Commissione è stata introdotta l'applicazione di uno specifico regime sanzionatorio in capo alle stazioni appaltanti per la mancata o tardiva comunicazione all'ANAC delle variazioni in corso d'opera per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

DIREZIONE LAVORI. Superamento del meccanismo che affida al general contractor la individuazione del direttore dei lavori e istituzione presso il Ministero delle infrastrutture dell’Albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore per gli appalti aggiudicati con general contractor. La loro nomina nelle procedure di appalto avverrà mediante pubblico sorteggio, con un’ampia rotazione. Non sarà più possibile avere un direttore dei lavori impegnato su cinque cantieri diversi, nominato dalla stessa stazione appaltante.

La Commissione ha statuito il divieto, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, dell’attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale o soggetto collegato, e ha previsto altresì che i soggetti che realizzano insediamenti produttivi strategici privati o infrastrutture strategiche private di preminente interesse nazionale debbano adottare forme di contabilità esecutiva e di collaudo analoghe a quelle previste per gli appalti pubblici di lavori.

È stata introdotta una revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza con limitazioni dei costi e della destinazione regionale degli affidamenti.

PROCEDURE ARBITRALI. Il ricorso alle procedure arbitrali è stato consentito, al fine di garantirne la massima trasparenza nonché il contenimento dei costi, esclusivamente per le procedure arbitrali amministrate.

GIUDIZI INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO. È stato previsto il ricorso a procedure acceleratorie per la definizione dei giudizi che riguardano la fase di ammissione/ esclusione alle procedure di gara, così da evitare il rischio dell’azzeramento di procedure già compiutamente espletate e contribuire alla velocizzazione della gestione delle procedure medesime.

CONCESSIONI. Nell’ambito del riordino della disciplina in materia dei contratti di concessione, la Commissione Ambiente ha stabilito l’armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti, nonché la previsione di criteri per le concessioni nel settore idrico nel rispetto dell’esito del referendum abrogativo del 12-13 giugno 2011, introducendo altresì criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche, e a disciplinare le procedure di fine concessione e le modalità di indennizzo in caso di subentro e la previsione dei criteri volti a promuovere le concessioni relative agli approvvigionamenti industriali in autoconsumo elettrico da fonti rinnovabili nel rispetto del diritto dell’Unione europea.

Obbligo per tutti i titolari di concessioni di lavori e di servizi di affidare con procedura di evidenza pubblica una quota pari all’80% dei contratti superiori a 150.000 euro. La restante parte potrà essere realizzata da società in house direttamente o tramite operatori individuati mediante procedure di evidenza pubblica, anche semplificate, nonché attraverso modalità di verifica del rispetto di questa norma affidate anche all’ANAC. L’Aula ha stabilito per le concessioni in essere un periodo transitorio di 24 mesi.

Sono escluse da tale obbligo le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica.

Previsione per i concessionari autostradali di criteri volti a vincolare la concessione alla piena attuazione del piano finanziario e il rispetto dei tempi per la realizzazione degli investimenti. Disciplina transitoria per l’affidamento delle concessioni autostradali scadute o prossime alla scadenza al fine di assicurare il massimo rispetto dell’evidenza pubblica.

SUBAPPALTO. Introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto; l'obbligo di dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione e di sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza di motivi di esclusione; l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore, e se la natura del contratto lo consente, per i servizi, le forniture o i lavori forniti.

In Aula è stata aggiunta, ove il sub appaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa l’espressa individuazione delle fattispecie in cui la stazione appaltante procede al pagamento diretto senza necessità della richiesta.

CLAUSOLA SOCIALE. Valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale nella valutazione delle offerte e premialità per le imprese che utilizzano manodopera locale, ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto, in ottemperanza ai princìpi di economicità dell’appalto. Il principio della promozione della continuità dei livelli occupazionali in essere con una “clausola sociale” volta a promuovere la stabilità occupazionale è stato introdotto alla Camera.

In Aula è stata inserita la clausola sociale per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità con riferimento al tema concessioni autostradali.

COMUNITÀ LOCALI E DIBATTITO PUBBLICO. Introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunità locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la città o sull'assetto del territorio, nonché previsione di una procedura di valutazione delle osservazioni elaborate dalla consultazione pubblica nella predisposizione del progetto stabilendo la pubblicazione online dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica.

ESERCIZIO DELLA DELEGA. Nell'esercizio delle deleghe e in via preliminare alla redazione degli schemi di decreto legislativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri coordina, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentita l'ANAC, lo svolgimento delle consultazioni delle principali categorie di soggetti pubblici e privati destinatari della nuova normativa.

I decreti legislativi di recepimento delle direttive e di riordino complessivo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze e della difesa previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro 30 giorni dalla trasmissione.

Sulla base del decreto di riordino sono emanate dal Ministro delle infrastrutture con decreto ministeriale linee guida di carattere generale su proposta di ANAC. Il DM è trasmesso prima dell’adozione al parere delle Commissioni parlamentari.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di riordino sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale, previste dal codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del decreto di riordino è sospesa l’applicazione delle disposizioni in materia di garanzia globale prevedendo per gli appalti in oggetto non si applichino le disposizioni di cui all’articolo 113 comma 3 del decreto legislativo 163 del 2006.

CALL CENTER. L’Aula della Camera ha infine introdotto una misura che si applica alla delicatissima situazione dei lavoratori di call center prevedendo in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, che il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale definisce criteri generali.

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