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Sblocca Italia, in Gazzetta il decreto per la rigenerazione urbana di Bagnoli

Il DPCM era previsto all'art. 33 della Legge Sblocca Italia

martedì 10 novembre 2015 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 di oggi 10 novembre 2015, è stato pubblicato il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio) 15 ottobre 2015 recante “Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli – Coroglio”.

Il decreto previsto dalla Legge Sblocca Italia, è composto da 8 articoli e da un allegato:

- Art. 1 Cabina di regia

- Art. 2 Nomina del Soggetto attuatore

- Art. 3 Compiti del Soggetto attuatore

- Art. 4 Interventi in corso e primi finanziamenti

- Art. 5 Rapporti tra Commissario straordinario e Soggetto attuatore

- Art. 6 Proprieta' delle aree e degli immobili di Bagnoli Futura S.p.A. in fallimento

- Art. 7 Societa' per azioni di scopo

- Art. 8 Disposizioni finali

ART. 33 DECRETO SBLOCCA ITALIA. Ricordiamo che l'articolo 33 del decreto Sblocca Italia (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) prevede la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

Per quanto riguarda le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio, sito nel Comune di Napoli, perimetrate, per interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale (art.114, comma 24 della legge n. 388 del 2000), con decreto del Ministro dell'ambiente del 31 agosto 2001, lo Sblocca Italia le ha dichiarate aree di rilevante interesse nazionale.

COMPRENSORIO BAGNOLI-COROGLIO. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il soggetto attuatore e la società per azioni costituita partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilità economica-finanziaria dell'operazione. La proprietà delle aree e degli immobili del comprensorio Bagnoli-Coroglio appartenenti alla società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento, è trasferita, con il D.P.C.M. di nomina, al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo Soggetto attuatore.

A tale scopo è prevista:

1) una società per azioni, costituita dal Soggetto Attuatore, con capitale azionario aperto ad altri soggetti per il conferimento di altre aree ed immobili limitrofi al medesimo comprensorio di Bagnoli-Coroglio, meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo;

2) il riconoscimento di un importo alla societa' Bagnoli Futura S.p.A, determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà;

3) il versamento dell’importo mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, con rimborso legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore.

La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce effetti anche verso diritti sugli immobili acquistati anteriormente da terzi (articolo 2644, secondo comma, del codice civile).

Successivamente alla trascrizione del suddetto decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa' Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate.

La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

È previsto l’obbligo, per il programma di rigenerazione urbana, di garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione, aggiornati secondo la direttiva del Presidente del Consiglio del 14 febbraio 2014, recante disposizioni per l’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio.

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI. È consentita la partecipazione del comune di Napoli alla definizione del programma di rigenerazione urbana dell’area di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli-Coroglio. In particolare, si prevede che il Soggetto attuatore acquisisca in fase consultiva le proposte del comune di Napoli, secondo le modalità stabilite dal D.P.C.M. di nomina del Soggetto attuatore, e le esamini con riguardo prioritariamente alle finalità previste dallo stesso programma e alla sua sostenibilità economico-finanziaria. In caso di non accoglimento delle proposte del comune di Napoli, il comune medesimo può chiedere che le proposte siano nuovamente valutate nell’ambito della conferenza di servizi, e in caso di mancato accordo, provvede il Consiglio dei ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge.

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