Sentenze

Ctr Lombardia: detrazione 65% anche per gli immobili non strumentali delle società

Bocciato il parere dell'Agenzia delle Entrate che escludeva dall'ecobonus gli immobili concessi in locazione per mancanza della natura strumentale

martedì 15 settembre 2015 - Redazione Build News

efficienza_ecobonus

Con la sentenza 2692/2015 depositata il 16 giugno, la Commissione Tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha precisato che la detrazione fiscale per le riqualificazioni energetiche degli edifici (ecobonus) spetta anche per gli immobili non strumentali delle società.

Nel caso in esame, la società ricorrente denunciava l'illegittimità della pretesa erariale relativa al recupero di quanto detratto dalla società a seguito della ristrutturazione di tre immobili di proprietà, pretesa fondata dall'Agenzia delle Entrate sull'assenza del requisito di strumentalità degli immobili oggetto dei lavori.  

Secondo l'Agenzia delle Entrate sono esclusi dall'ecobonus gli immobili concessi in locazione per mancanza della natura strumentale di essi, in quanto, svolgendo la società proprietaria attività di locazione di beni, tali immobili costituivano l'oggetto dell'impresa, come ritenuto nella Risoluzione ministeriale n. 340/E del 1 agosto 2007, secondo la quale è necessario che dall'intervento di risparmio energetico consegua una effettiva riduzione dei consumi energetici nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, mentre l'agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell'attività esercitata.

BOCCIATO IL PARERE DELLE ENTRATE. Ma questo requisito, secondo la Ctr Lombardia, “non si ritrova né nella legge né nella normativa di attuazione ed è frutto di un'interpretazione arbitraria dell'Amministrazione, priva di qualsiasi riscontro normativo”. Peraltro, osserva la Ctr Lombardia, “tale posizione risulta in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice, posto che la finalità del legislatore appare evidentemente quella di incentivare nel modo più ampio il risparmio energetico”.

Quindi, non c'è alcun motivo per ritenere fondata la pretesa dell'Agenzia delle Entrate “di inserire requisiti non previsti normativamente fra quelli necessari per poter godere dell'agevolazione, ovvero il possesso o la detenzione di un immobile, l'esecuzione di interventi, su edifici esistenti, di riqualificazione energetica rientranti fra quelli previsti dalla norma e il rispetto delle modalità disciplinate in sede attuativa, circoscrivendosi la detrazione agli importi rimasti a carico del contribuente”.

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