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Decreto Parametri, nuovi chiarimenti dal gruppo paritetico CNAPPC-CNI

Obbligatorietà da parte della stazione appaltante di dar conto del percorso seguito per la determinazione del corrispettivo

mercoledì 9 settembre 2015 - Redazione Build News

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Il gruppo paritetico CNAPPC-CNI ha redatto un documento che fornisce chiarimenti sul decreto Parametri - D.M. 143/2013 - anche alla luce della intervenuta Determinazione ANAC n.4/2015 e per esaminare le criticità emerse nella concreta applicazione del decreto segnalate dai Consigli degli Ordini territoriali.

Il gruppo paritetico è costituito dall’arch. Pasquale Caprio (consigliere nazionale CNAPPC) e dall’arch. Cosimo Damiano Mastronardi (consulente CNAPPC) in rappresentanza del CNAPPC e dall’ing. Michele Lapenna (consigliere nazionale CNI) e dall’ing. Maurizio Riboni (consulente CNI) in rappresentanza del CNI. 

Di seguito riportiamo il testo del documento, che affronta i seguenti temi: 1. obbligatorietà del riferimento al D.M. 143/2013; 2. classificazione dei servizi; 3. ulteriori chiarimenti in merito alla classificazione dei servizi; 4. determinazione del corrispettivo per le prestazioni urbanistiche.

OBBLIGATORIETÀ DEL RIFERIMENTO AL D.M. 143/2013. L’ANAC nella determinazione n.4 del 25/02/2015 “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed alla ingegneria”, ha ribadito al punto 1) “Inquadramento generale”, che per determinare il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di Ingegneria ed Architettura (di seguito SIA), ivi compreso l’appalto cosiddetto “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal D.M. Giustizia n.143 del 21/12/2013, confermando quanto segnalato da questi Consigli.

Per quanto attiene all’obbligatorietà da parte della stazione appaltante di dar conto del percorso seguito per la determinazione del corrispettivo, l’ANAC ha ribadito l’obbligatorietà di riportare uno specifico quadro analitico delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, per consentire ai concorrenti la formulazione di congrue offerte. Detta obbligatorietà, secondo l’ANAC, garantisce anche di evitare la sottostima dell’importo dei corrispettivi relativi alle prestazioni, elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per la definizione di procedure più rigorose in proporzione all’importo del servizio da porre a base di gara.

L’ANAC ha ulteriormente ribadito che la necessità di allegare al bando di gara il metodo utilizzato per la determinazione dei compensi a base di gara, consente di accertare che esso non produca valori superiori a quelli determinabili utilizzando le tariffe previgenti.

Ai sensi del comma 2 dell’art.92 del codice, che per la determinazione dei corrispettivi fa espresso riferimento ad un decreto ministeriale da emanarsi dal Ministero di Giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, consegue che nei casi di SIA, la tariffa previgente è il D.M. 04/04/2001 (Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività ai sensi dell’articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche).

Pertanto, qualora la stazione appaltante ritenga opportuno verificare l’adeguatezza del corrispettivo determinato con il D.M. 143/2013 secondo quanto stabilito all’art.1 c.4 dello stesso, il termine di confronto è con il D.M. 04/04/2001; per le prestazioni non contemplate nel D.M. 04/04/2001, il confronto non è possibile, mancando termini di riferimento e, pertanto, il corrispettivo è determinato con il D.M. 143/2013.

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI. Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gare, secondo quanto deliberato dall’ANAC, le attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare, non necessariamente di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

In particolare, secondo l’ANAC, le considerazioni di cui sopra sono applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, mentre per le rimanenti Categorie tale criterio rimane valido solo all’interno delle stesse destinazioni funzionali. Inoltre, in relazione alla comparazione, l’ANAC rileva l’esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possono determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

Peraltro, l’ANAC rileva, così come questi Consigli avevano espresso nella circolare congiunta dell’agosto 2014, che ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, in caso di incertezze nella comparazione in relazione all’identificazione delle opere, deve in ogni caso prevalere il contenuto oggettivo delle stesse, ad esempio, nel caso di prestazioni pregresse relative ad interventi su edifici soggetti a vincolo (opere precedentemente classificate dall’art.14 della L.143/49 in “I/d”), che oggi, con riferimento alla Tavola “Z1” del D.M. 143/2013, devono essere equiparate alla “E22” e non alla “E21”.

ULTERIORI CHIARIMENTI IN MERITO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI. Le precisazioni formulate dall’ANAC trovano una immediata applicazione in alcuni casi ricorrenti nella prassi, quali, ad esempio:

- Nella categoria EDILIZIA, tavola Z-1 del D.M. 143/2013, gli edifici degli Istituti di credito non sono esplicitati nella “Identificazione” delle opere; nella precedente classificazione queste opere rientravano nella classe I, categoria d (ex art.14 L.143/49). Si ritiene che, conformemente a quanto deliberato dall’ANAC in merito alla classificazione, i servizi relativi a questo tipo di opera (Istituti di credito) trovino collocazione coerente nella Identificazione delle opere “ID” E.16 relativa a “Sedi ed Uffici di Società ed Enti, …, con corrispondenza alla classe I, categoria d (ex art.14 L.143/49).

- Nella categoria INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’, tavola Z-1 del D.M. 143/2013, le

“Piste Ciclabili” sono classificate nella “ID” V.02 con corrispondenza alla classe e categoria VI/a (ex art.14 L.143/49). Si ritiene che, conformemente a quanto deliberato dall’ANAC in merito alla classificazione, nel caso di piste ciclabili comportanti particolari difficoltà di studio (ad es. particolari contesti geomorfologici, paesaggistici, urbani) trovino adeguata classificazione nella “ID” V.03 con corrispondenza alla classe e categoria VI/b (ex art.14 L.143/49).

- Nella categoria IDRAULICA, tavola Z-1 del D.M. 143/2013, per le opere “Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua? Fognature urbane? Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale” classificate nella “ID” D.05, si ritiene che la corrispondenza con la L143/49 sia la classe VIII.

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LE PRESTAZIONI URBANISTICHE. Le numerose criticità presenti nella parte del D.M. 143/2013 che contempla le prestazioni urbanistiche, evidenziate da più Ordini territoriali e da alcuni RUP, richiedono una riflessione sul tema.

Sulla base di quanto segnalato, si rileva che il calcolo del corrispettivo sviluppato col D.M. 143/2013 per la stesura di un piano urbanistico generale, perviene a valori sensibilmente inferiori rispetto all’analoga determinazione dello stesso fatta seguendo le indicazioni della vecchia circolare del Ministero LL.PP. n.6679 del 1 dicembre 1969.

Il primo elemento di criticità che si rileva nei casi segnalati attiene all’applicazione del PIL per abitante per la determinazione del valore “V” di riferimento per il calcolo del corrispettivo.

Il secondo elemento di criticità è relativo all’esatta individuazione delle prestazioni di tavola Z.2 concorrenti alla prestazione.

Per quanto attiene al PIL pro capite, si rileva che il riferimento al dato territoriale, seppur contenuto nelle norme del D.M. 143/2013, genera differenti corrispettivi a parità di prestazioni eseguite.

Si è quindi del parere che per ovvi motivi di uniformità, il valore del PIL pro capite da assumere non potrà che essere quello medio nazionale.

Per quanto attiene invece alle effettive prestazioni da considerare, come previste nella tavola Z.2, oltre alla prestazione base Qa.0.01 “Pianificazione urbanistica generale”, andranno comunque sempre considerate le prestazioni Qa.0.02 “Rilievi….”, Qa.0.03 “Pianificazione paesaggistica…”, Qa.0.05 “Programmazione economica…”, che costituiscono parte inscindibile dell’attività di pianificazione così come oggi richiesta.

Per le ulteriori prestazioni non comprese nella attività precedentemente elencate, la determinazione dei corrispettivi, ove non determinabile analogicamente (art. 6, co.1 del D.M.. 143/2013), sarà determinata a vacazione in considerazione del tempo e dell’impegno richiesti.

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