Ultime notizie

Direttiva Seveso III, dal 29 luglio in vigore il decreto di recepimento

In Gazzetta le nuove regole sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose

giovedì 16 luglio 2015 - Redazione Build News

incidenti_direttivaseveso

Sulla Gazzetta Ufficiale n.161 del 14 luglio 2015, Suppl. Ordinario n. 38, è pubblicato il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, la cosiddetta “Seveso III”, relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 23 giugno scorso, il decreto entrerà in vigore il prossimo 29 luglio.  

LE NOVITÀ. Al provvedimento ha dato il suo contributo tecnico l'Ispra, che in una nota illustra le principali novità:

- l’adeguamento dell’allegato 1, che individua le sostanze e le categorie di sostanze pericolose soggette ai controlli sui pericoli di incidente rilevante, al nuovo sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze GHS delle Nazioni Unite, recepito nell’Unione europea con il Regolamento CLP 1272/2008;

- il rafforzamento del ruolo di indirizzo del MATTM, attraverso l’istituzione di un coordinamento per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e dagli organi tecnici;

- la regolazione a livello nazionale, in senso garantista dei livelli di sicurezza, del meccanismo della “deroga”, previsto dalla direttiva per le sostanze pericolose ma non in grado di generare incidenti rilevanti;

- l’introduzione di una modulistica unificata, utilizzabile in formato elettronico per la comunicazione della notifica e delle altre informazioni da parte del gestore dell’impianto;

- il rafforzamento del sistema dei controlli, attraverso la pianificazione e la programmazione delle ispezioni negli stabilimenti;

- il rafforzamento delle misure necessarie a garantire maggiori informazioni al pubblico, nonché a permettere una più efficace partecipazione ai processi decisionali, in particolare nelle fasi di programmazione e realizzazione degli interventi nei siti in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

IL RUOLO DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE NEI CONTROLLI SEVESO. Il decreto conferma e rafforza il ruolo e le funzioni dell’ISPRA e delle ARPA, anche nella nuova prospettiva offerta, con l’attesa approvazione del DDL S-1458, dall’istituzione del SNPA e dall’introduzione dei LEPTA.

Si evidenziano, in particolare, per l’ISPRA:

- il trasferimento all’ISPRA dell’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti, che sarà a regime utilizzato anche al fine della trasmissione delle notifiche da parte dei gestori e dello scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti a livello centrale e regionale; si tratta della conferma ed ampliamento di un compito già svolto da ISPRA a supporto del MATTM ed ora integralmente affidato all’Istituto, che diventerà quindi diretto destinatario delle notifiche, nonché degli atti adottati dai Comitati tecnici regionali e delle comunicazioni sulla predisposizione dei piani di emergenza esterna;

- la conferma del ruolo di organo tecnico nazionale di riferimento per i Ministeri competenti, in relazione alle specifiche competenze, nonché, tramite convenzione, per le regioni;

- lo svolgimento dei compiti di segreteria tecnica del tavolo di coordinamento istituito presso il MATTM per l'uniforme applicazione del decreto sul territorio nazionale; si tratta di una nuova funzione affidata all’ISPRA non essendo tale organismo previsto dal D.lgs.334/99. Da evidenziare al riguardo la partecipazione al tavolo di ISPRA ed ARPA come componenti del SNPA, con il riconoscimento anticipato del Sistema, che sarà formalizzato solo con l’approvazione del DDL S-1458;

- l’affidamento da parte del MATTM delle attività istruttorie per la valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa, ai fini della verifica dell’impossibilità in pratica che essa possa provocare un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, nuova e sfidante procedura introdotta dalla Direttiva Seveso III;

- la nuova ed importante funzione di collaborazione con il Ministero dell’interno per la predisposizione del piano nazionale di ispezione per gli stabilimenti di soglia superiore, per assicurarne il coordinamento e l’armonizzazione con i piani di ispezione regionali per gli stabilimenti di soglia inferiore, nonché per il coordinamento, ove possibile, con i controlli effettuati per verificare l’attuazione del Regolamento n.1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- la partecipazione di ispettori dell’Istituto alle ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore, laddove presso l’ARPA territorialmente competente non sia disponibile personale in possesso dei requisiti richiesti dal decreto.

Per quanto riguarda, le ARPA:

- il decreto riconosce esplicitamente il ruolo dell’ARPA come organo tecnico regionale competente per i controlli Seveso;

- di rilievo è la prevista partecipazione delle ARPA, congiuntamente ad ISPRA, in qualità di componenti del SNPA, al tavolo di coordinamento nazionale;

- viene riconfermato il loro ruolo nell’ambito delle attività di valutazione dei rapporti di sicurezza da parte dei comitati tecnici regionali, in particolare attraverso il contributo alle attività dei gruppi di lavoro incaricati dello svolgimento delle istruttorie tecniche;

- le attività ispettive negli stabilimenti di soglia superiore sono svolte da commissioni composte da tre componenti, uno dei quali appartenente a personale dell’ARPA (o dell’ISPRA, come sopra specificato). Si tratta, nella sostanza, della conferma di compiti già svolti dalle ARPA in sostituzione di ISPRA, ai sensi del DM 5 novembre 1997; le ARPA però parteciperanno direttamente alle ispezioni e non più su designazione dell’ISPRA, come avviene attualmente.

Un aspetto rilevante delle nuove disposizioni è che, stante che dalla loro attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esse prevedono, per la prima volta nel campo del controlli Seveso, il versamento di tariffe da parte dei gestori, in relazione ai nuovi ed onerosi compiti di verifica di informazioni, di ispezione e di istruttoria tecnica affidati al Sistema, in particolare:

- per la valutazione della conformità e della completezza delle notifiche da parte di ISPRA;

- per l’attività di valutazione effettuate da ISPRA di eventuali richieste di deroga avanzate da gestori o altri soggetti interessati;

- per le attività di ispezione ARPA/ISPRA e di istruttoria tecnica dei rapporti di sicurezza svolte dalle ARPA.

Ciò assicurerà flussi non irrilevanti di risorse economiche al Sistema, che potranno contribuire al mantenimento ed all’aggiornamento della dotazione di strumenti e delle altre risorse, anche professionali, necessarie all’effettuazione dei controlli e delle verifiche.

Il nuovo codice dei contratti pubblici dal 1° luglio, cosa cambia?

Scatta dal 1° luglio l’efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici, noto... Leggi


Riforma della giustizia pronta per l’esame in Parlamento

L’era post Berlusconi comincia con la presentazione del disegno di legge sulla... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore