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Emission trading, gli impianti che utilizzano solo biomassa esclusi dalle regole del D.Lgs. 30/2013

Lo prevede uno schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento

giovedì 30 aprile 2015 - Redazione Build News

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Esclusione dal campo di applicazione del D.Lgs. 30/2013, degli impianti (o parti di essi) utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi e degli impianti che utilizzano esclusivamente biomassa.

È una delle novità contenute nello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. 

Lo schema di decreto, presentato alle Camere per il parere, apporta una serie di integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 30/2013, che contiene la disciplina nazionale di recepimento del sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU Emission Trading System - EU ETS), le cui norme sono contenute principalmente nella direttiva 2003/87/UE, modificata dalle direttive 2008/101/UE e 2009/29/UE.

IMPIANTI DI DIMENSIONI RIDOTTE. L'art. 1, comma 10, dello schema apporta correzioni all'art. 38 del D.Lgs. 30/2013, che disciplina l'esclusione dal sistema ETS, subordinata all'adozione di misure equivalenti, degli impianti di dimensioni ridotte.

Come spiega il dossier n. 162 del Servizio studi della Camera, l'art. 38 del D.Lgs. 30/2013 consente al Comitato ETS, su richiesta degli interessati, di deliberare l'esclusione dal sistema di emission trading disciplinato dalla direttiva, subordinata all'adozione di misure equivalenti, degli impianti di dimensioni ridotte che soddisfano i seguenti criteri indicati dal comma 1:

a. gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato ETS, emissioni (verificate dallo stesso Comitato) inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalenti;

b. gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all'allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;

c. gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.

In attuazione di tale disposizione il Comitato ETS ha adottato la delibera 25 luglio 2013, n. 16 (pubblicata nella G.U. 10 agosto 2013, n. 187), allegato alla quale vi è l'elenco degli impianti italiani di ridotte dimensioni esclusi dal sistema ETS.

Il comma 5 dell'articolo 38 stabilisce che il gestore dell'impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attraverso apposita richiesta in cui indica la metodologia scelta per la determinazione della quantità di emissioni che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020. Se tale tetto di emissioni viene superato, allora si applicherà la nuova sanzione introdotta dal comma 10-ter dell'art. 36, aggiunto dal comma 9 dell'articolo in esame.

LE MODIFICHE. Una prima modifica, operata dalla lettera a) del comma 10, chiarisce che non tutti gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere sono esclusi dal sistema ETS, ma solo quelli che applicano le misure equivalenti indicate nei commi 3-4 dell'art. 38 del D.Lgs. 30/2013.

Si tratta di una disposizione che consente di rendere la norma nazionale maggiormente aderente alla direttiva, la quale prevede (art. 27, paragrafo 1) che anche gli ospedali possono essere esclusi "se adottano misure equivalenti".

La successiva lettera b) riscrive il comma 2 dell'art. 38 esplicitando quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire il rientro nel sistema ETS degli impianti esclusi che, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emettono più di 25.000 tCO2eq. Per tali impianti viene altresì confermata l'impossibilità di successive esclusioni già prevista dal testo vigente.

Mentre il testo vigente fa riferimento a tutti gli impianti di cui al comma 1, il nuovo testo previsto dallo schema in esame si applica ai soli impianti di cui alle lettere a) e b) di tale comma, non considerando quindi gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. Le disposizioni dettate dalla lettera b) consentono di recepire in maniera più precisa, di quanto non faccia il testo vigente, le norme dell'art. 27, paragrafo 1, lettera c).

La direttiva, alla citata lettera c), dispone infatti che qualora un impianto emetta 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, in un determinato anno civile qualora all'impianto non siano più applicate le misure finalizzate ad ottenere un contributo equivalente alle riduzioni delle emissioni, l'impianto rientra nuovamente nel sistema.

Al riguardo, la direttiva fa riferimento agli impianti che emettono 25.000 o più tonnellate di CO2 equivalente, escluse le emissioni da biomassa e che tale esclusione non viene esplicitata nella lettera b) del comma 10 dello schema in esame.

La lettera c) introduce una disposizione consequenziale a quella recata dalla lettera precedente, che disciplina le modalità (e soprattutto i termini, che decorrono dall'anno del rientro) per il rilascio delle quote all'impianto rientrato nel sistema ETS. Tale disposizione riproduce quella contenuta nell'art. 27, paragrafo 3, della direttiva.

La lettera d) integra il disposto del comma 4 dell'art. 38, che disciplina il caso in cui l'impianto escluso superi il tetto di emissioni di cui al comma 5. In tale caso il testo vigente impone al gestore di provvedere, su base biennale, al pagamento o alla restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso. La lettera d) specifica che la decorrenza è a partire dal 30 giugno 2015.

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