Sentenze

Sanatoria, no certificato di agibilità senza la conformità urbanistico-edilizia

Tar Campania: il requisito dell'agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma anche la sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica

martedì 7 aprile 2015 - Redazione Build News

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L'art. 35, comma 20, della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizia) prevede che "a seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica".

Con la sentenza n. 1917/2015 depositata il 2 aprile, la sezione quarta del Tar Campania mette in evidenza che la deroga di cui all’art. 35 della Legge 47/1985 non concerne le prescrizioni di carattere igienico sanitario. 


Come precisato dal Tar Campania, Napoli, sez. III, n. 3992/2014, il rilascio del certificato di agibilità presuppone la conformità del fabbricato ai parametri normativi e regolamentari urbanistici ed edilizi.

Invero, l'art. 24, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001 dispone che "il soggetto titolare del permesso di costruire" è tenuto "a chiedere il certificato di agibilità".

I dati normativi sopra richiamati – osservano i giudici amministrativi campani - ed il principio di ragionevolezza dell'azione amministrativa, nella valutazione e nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati in campo, escludono l'utilizzo, per qualsivoglia destinazione, di un fabbricato non conforme alla normativa urbanistico edilizia e, come tale, in potenziale contrasto con la tutela del fascio di interessi collettivi alla cui protezione quella disciplina è preordinata.

IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ PRESUPPONE ANCHE LA CONFORMITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA DELL'OPERA. Le suddette indicazioni normative, sottolinea il Tar Campania, 

sono seguite da univoca giurisprudenza, secondo cui il rilascio del certificato di agibilità, lungi dall'essere subordinato all'accertamento dei soli requisiti igienico-sanitari, presuppone altresì la conformità urbanistica ed edilizia dell'opera. (c.f.r. T.A.R. Palermo, sez. III, 20 dicembre 2013, n. 2534). E' stato anche chiarito che il requisito dell'agibilità riflette non solo la regolarità igienico sanitaria dell'edificio, ma anche alla sua conformità urbanistico-edilizia e paesaggistica (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2013, n. 2665; idem 30 aprile 2009, n. 2760; TAR Palermo, II, 24 maggio 2012, n. 1055). In senso analogo si è pronunziato Tar Marche, sez. I, n. 3345/2010.

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